UNIONI CIVILI, ABC DELLA LEGGE: PENSIONI, CASA, ALIMENTI…

di Redazione Blitz
ROMA – Unioni Civili ABC della legge: pensioni, casa, alimenti… Le coppie omosessuali non potranno adottare figli (sebbene un giudice può riconoscere l’adozione speciale del figlio del partner anche dello stesso sesso), non sono vincolate all’obbligo di fedeltà . Potranno divorziare, ma senza la separazione come nel matrimonio. La coppia può adottare un cognome comune o distinto, il partner entra nella linea ereditaria, beneficia della reversibilità della pensione, è obbligato a versare gli alimenti in ragione della durata della convivenza, può assistere il compagno in carcere e ospedale.
La legge norma anche le convivenze delle coppie eterosessuali per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità . Ecco i punti principali della legge:
COSTITUZIONE delle UNIONI CIVILI: come il matrimonio, l’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoniâ€. L’atto viene registrato “nell’archivio dello stato civileâ€.
COGNOME: le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognomeâ€.
OBBLIGHI RECIPROCI (NO FEDELTA’): “dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazioneâ€. Non c’è obbligo di fedeltà , come nel matrimonio. “Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuniâ€.
VITA FAMILIARE: “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordatoâ€. Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.
REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.
PENSIONE, EREDITA’ E TFR: è la parte che danneggia maggiormente un eventuale figlio di uno dei due partner, che oggi sarebbe l’unico beneficiario della pensioni di reversibilità , dell’eredità e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimonio: al partner superstite va la “legittimaâ€, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
SCIOGLIMENTO: si applicano “in quanto compatibili†le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.
ADOZIONI: le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento è stata inserita una dicitura ultronea: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigentiâ€, che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.
CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civileâ€.
ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.
DONAZIONE ORGANI: Ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
CASA: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.
REGIME PATRIMONIALE: i conviventi “possono†sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.
ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimentoâ€. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.
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