Unione Provinciale di Caserta Edicola del 04.06.2015

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I racconti dell’Ispettore DURC online: fine dei problemi? di Enrico Presilla e Andrea Seppoloni, Ispettori del Lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro dell’Umbria La famiglia Pigioni è stufa di stare in affitto e finalmente sembra essere arrivato il momento di potersi costruire una casetta. Il vecchio terreno agricolo ereditato dallo zio Lamberto è diventato edificabile grazie al nuovo piano regolatore comunale.Vengono subito allertati il geometra, l’ingegnere e il geologo; cominciano le trafile all’ufficio Urbanistica, si cercano quante più informazioni possibili sull’impresa da contattare per l’esecuzione dei lavori. La ditta prescelta non è molto conosciuta in zona, ma il geometra ha tranquillizzato i coniugi Pigioni: “Ormai, grazie al DURC, si evitano brutte sorprese: il Comune lo acquisisce direttamente e voi potete dormire sonni tranquilli”. I coniugi danno avvio ai lavori di costruzione: ci sono fior di professionisti che controllano gli aspetti tecnico-normativi e poi il Comune, attraverso il DURC, garantisce l’assolvimento degli obblighi legislativi, fiscali, previdenziali e assistenziali da parte dell’impresa esecutrice dei lavori. Quando gli ispettori del lavoro entrano in cantiere e si accorgono che l’impresa costruttrice non è in possesso di DURC regolare, non possono far altro che adottare un provvedimento di prescrizione nei confronti dei coniugi Pigioni per non aver verificato l’idoneità tecnicoprofessionale dell’impresa (art. 90 comma 9 D.lgs. 81/2008). “Ma come? Non dovevamo dormire sonni tranquilli? Il Comune non acquisisce direttamente il DURC?” (art. 14 comma 6-bis del D.L. n. 5/2012 conv. con mod. in L. 35/2012). Gli ispettori spiegano ai coniugi che il doppiopesismo, purtroppo, è una disciplina largamente praticata dalle nostre parti. In effetti, pur essendovi uno specifico obbligo normativo, nulla accade all’ente comunale che non ha richiesto il DURC. Il privato cittadino viene invece sanzionato, peraltro con un provvedimento di natura penale. In attesa che il DURC sia richiedibile online, ai coniugi Pigioni non rimane che continuare a versare l’affitto, investire soldi nella costruzione della nuova casa e pagare il verbale ispettivo: un affarone! Unione Provinciale di Caserta Diritto Ratifica per l’accordo “Facta” di Cinzia Pichirallo Approvato, in data 3 giugno 2015, in via definitiva al Senato, l’accordo intergovernativo Fatca (Foreign account tax compliance act), sottoscritto il 10 gennaio 2014, per lo scambio di informazioni tra Italia e Stati Uniti. Attraverso tale accordo, che intende contrastare l’evasione fiscale di cittadini e residenti statunitensi che detengono conti presso istituzioni finanziarie estere, le autorità fiscali di Italia e Stati Uniti si scambieranno annualmente in modo automatico informazioni sui conti correnti e sugli investimenti finanziari dei contribuenti fiscalmente residenti nell’altro paese. A seguito della ratifica, gli obblighi per gli intermediari decorrono retroattivamente dal 1° luglio 2014. Per la completa applicazione dell’accordo, è atteso un decreto di attuazione del Mef ed un provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sempre in aula del Senato, sono stati approvati altri accordi: quello tra Italia e Hong Kong per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato il 14 gennaio 2013; quello con le Isole Cayman sullo scambio di informazioni sottoscritto a Londra il 3 dicembre 2012. ItaliaOggi, p. 29 – L’accordo Facta diventa legge – Grigolon, Stroppa Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 39 – L’accordo «Fatca» diventa legge – Rotondo – www.fiscooggi.it Lavoro Il Bonus occupazionale della Garanzia Giovani anche oltre gli aiuti “de minimis” Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, è intervenuto nuovamente per modificare il Decreto direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014, che ha reso operativo il bonus occupazionale a vantaggio dei datori di lavoro che hanno assunto un giovane di età compresa tra i 15 e i 29 anni iscritto alla Garanzia Giovani a partire dal 3 ottobre 2014. La nuova modifica interviene sull’art. 7, comma 1 del D.d. n. 1709/2014, relativo alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato e cumulabilità con altri incentivi. Unione Provinciale di Caserta Più nello specifico, grazie a quest’ultimo intervento – in attesa della prescritta autorizzazione da parte della Commissione europea a seguito della notifica – gli incentivi sono fruiti non più solo nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (Ue) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », ma anche oltre i suddetti limiti sugli aiuti “de minimis”, qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. Al nuovo Decreto Direttoriale è allegata una nuova tabella con l’indicazione delle risorse stanziate per ogni Regione/Provincia autonoma, nonché la tipologia contrattale incentivata. Da un’analisi della citata tabella emerge che, in generale, sono incentivate tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 della versione consolidata del Dd. n. 1709/2014, eccezione fatta per le Regioni Emilia – Romagna, Friuli – Venezia Giulia e Puglia, in cui sono ancora incentivati solo i contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione. Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 41 – Bonus Garanzia giovani senza tetto «de minimis» – Bocchieri ItaliaOggi, p. 32 – Garanzia giovani ampia – Cirioli Bando ISI 2014. Dal 25 giugno il terzo step L’INAIL comunica che dal 25 giugno 2015 partirà la terza fase della procedura per l’assegnazione dei 267 milioni di euro di incentivi a fondo perduto a disposizione per il bando ISI 2014. Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico sul portale dell’Istituto, dalle ore 16 alle 16,30, la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo che è stato loro attribuito a seguito dell’inserimento online del proprio progetto. Le regole tecniche per l’inoltro delle domande online saranno, invece, pubblicate sul sito INAIL entro il 18 giugno. ItaliaOggi, p. 31 – Il 25 giugno click-day per gli aiuti – De Lellis FIxO “S&U”. Nuova proroga al 30 settembre per la richiesta di contributi Italia Lavoro ha dato notizia sul proprio sito di una nuova proroga, al 30 settembre 2015, del bando FIxO “Scuola&Università” per la concessione di contributi alle imprese che assumono giovani con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati: •allo svolgimento di attività di ricerca; •al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche; Unione Provinciale di Caserta oppure al conseguimento dei seguenti titoli di studio: •diploma di istruzione secondaria superiore; •certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS); •diploma di tecnico superiore (ITS); •laurea triennale; •laurea magistrale; •laurea magistrale a ciclo unico; •master universitario I° e II° livello; •diploma di specializzazione; •diploma di perfezionamento; •dottorato di ricerca. La richiesta di contributo, pari a: •6 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno; •4 mila euro per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali; può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo di progetto, raggiungibile al seguente indirizzo: http://FixoL4.italialavoro.it Ferie 2013 da fruire entro il 30 giugno Ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo – salvo diversa previsione della contrattazione collettiva o di specifica disciplina riferita a particolari categorie – va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Si ricorda che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Unione Provinciale di Caserta Stante quanto sopra, le eventuali ferie residue, maturate dai lavoratori nel 2013 devono essere fruite entro il 30 giugno 2015 (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione) pena l’insorgenza dell’obbligo di versamento dei contributi all’INPS sul compenso per ferie non godute. In questo caso i datori di lavoro dovranno sommare, alla retribuzione imponibile del mese di luglio, l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute ed effettuare il versamento contributivo entro agosto. Tuttavia, questo non azzera le ferie del lavoratore a cui rimane il diritto di fruire delle ferie residue in questione o di ottenere l’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Ad ogni modo, il pagamento dei contributi non salva il datore di lavoro dalla sanzione amministrativa per mancata fruizione delle ferie, da parte dei dipendenti, entro i termini di legge, stabilita dall’art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003. Approfondimenti Professionisti e acquisto auto. Implicazioni fiscali connesse all’acquisto Relativamente all’acquisto dell’auto, per lo svolgimento dell’attività professionale, diverse sono le implicazioni fiscali rispetto all’attività d’impresa essendoci differenze rilevanti tra le due attività. In particolare, nell’esercizio di arti e professioni nella forma individuale, la deducibilità del costo di un autoveicolo viene ammessa entro determinati limiti percentuali e limitatamente ad un solo veicolo. Se l’attività professionale è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5 Tuir, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. La Legge di Stabilità 2013 ha modificato l’art. 164 del Tuir (D.P.R. 917/86) riducendo dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per le autovetture intestate a professionisti e studi associati, a prescindere dall’uso effettivo. CIG in deroga e strumenti ordinari di flessibilità Come ricordato dall’INPS, con la recente circolare n. 107 del 27 maggio 2015, le autorizzazioni relative alle domande di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, saranno emesse solo a seguito di verifica dell’effettivo preventivo utilizzo, da parte dell’azienda, degli strumenti ordinari di flessibilità. Si ricorda che sono “strumenti ordinari di flessibilità”: •le ferie residue e maturate; Unione Provinciale di Caserta •i permessi; •la banca ore; •ecc. Ricorda l’Istituto, inoltre, che tra gli strumenti ordinari di flessibilità si inseriscono anche gli istituti di fonte contrattuale e che per “permessi” si intendono i permessi a qualsiasi titolo retribuiti, mentre per “ferie residue e maturate” si intendono quelle residue dell’anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni (sono, invece, da escludersi le ferie programmate che coincidono, ad esempio, con le chiusure programmate). Approfondimento Lavoro del 4 giugno 2014 – Le istruzioni INPS sugli ammortizzatori sociali in deroga – Schiavone Fisco Economia e Finanza Voluntary disclosure, online le specifiche per l’invio di Gioia Lupoi Con il provvedimento del 3 giugno 2015, l’agenzia delle Entrate approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per l’istanza di Collaborazione volontaria (art. 1, legge 15 dicembre 2014, n. 186) e per la richiesta di protocollazione della documentazione inviata a corredo. Si ricorda che la trasmissione dei dati all’Agenzia può essere effettuata direttamente, attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, oppure avvalendosi di intermediari abilitati, compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili. In merito alla richiesta di protocollazione, stando alle specifiche relative al file segnatura.xml, questo è generato automaticamente nel momento in cui è completato l’invio dei dati dell’istanza. Il file deve essere allegato al messaggio di posta elettronica per la trasmissione della relazione di accompagnamento e della documentazione inerente la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione. Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 40 – In breve – Pronte le specifiche per la voluntary ItaliaOggi, p. 27 – Abito informatico per gli invii – Stroppa ItaliaOggi, p. 27 – Il facsimile di waiver respinto dagli svizzeri – Stroppa Unione Provinciale di Caserta Fisco OIC 16, dal Consiglio nazionale dei commercialisti una guida operativa di Roberta Moscioni Vista l’importanza che i principi contabili nazionali stanno assumendo anche sotto il profilo tributario, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha avviato la pubblicazione di una serie di approfondimenti tematici degli stessi, al fine di rendere agli operatori un’analisi attenta delle novità che possono riflettersi sui bilanci e incidere maggiormente sull’attività di professionisti ed imprese. Il primo ad essere stato analizzato e tradotto in una guida operativa è il principio contabile OIC 16 (2014) – Immobilizzazioni materiali, a cui farà seguito la guida, già in fase di elaborazione conclusiva, sull’OIC 24 (2015) – Immobilizzazioni immateriali, e poi altre ancora. L’intervento del Cndcec si è reso necessario perchè, come spiega il Consigliere nazionale delegato ai principi contabili, Raffaele Marcello, “l’applicazione del nuovo set di Principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel periodo 2014/2015 seppur originati da un attento dibattito con gli operatori, presenta comunque riflessi sui bilanci delle imprese ancora in buona parte da analizzare”. Inoltre, l’applicazione della nuova versione dei principi contabili nazionali, per esempio per quanto riguarda l’OIC 16 quella dell’agosto 2014, ai bilanci chiusi già a partire dal 31 dicembre 2014, ha reso necessario fornire specifici chiarimenti visto l’impatto fiscale derivante proprio dalla adozione delle novità e, in generale, dalla loro corretta applicazione. OIC 16 – Immobilizzazioni materiali La nuova giuda operativa del Cndcec, relativa all’analisi delle novità sulle immobilizzazioni materiali, parte con l’affrontare le novità in termini di ammortamento, soffermandosi in particolar modo sulla questione dello scorporo del valore dei terreni da quello dei fabbricati. Dal punto di vista operativo, il documento della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali evidenzia tre specifiche implicazioni: – non si può continuare ad ammortizzare il terreno su cui insiste il fabbricato, anche se il costo di bonifica azzera quello del terreno; – si deve sempre distinguere il valore del terreno da quello del fabbricato; Unione Provinciale di Caserta – deve essere eliminato il fondo ammortamento relativo al terreno. Tasi come Imu, l’imponibile si dimezza per i fabbricati di interesse storico di Roberta Moscioni Il Dipartimento delle finanze rispondendo a un quesito posto dall’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Verona, che aveva chiesto spiegazioni sull’aliquota Tasi da applicare ai fabbricati di interesse storico e artistico, ha specificato che i suddetti immobili possono usufruire della riduzione al 50% del valore imponibile prevista per l’IMU, anche ai fini del Tributo sui servizi indivisibili. La questione è sorta dopo che il Comune aveva negato l’estensione del beneficio dall’ambito dell’imposta municipale a quello della Tasi. Il Mef, rinvia alla disciplina di riferimento che è quella prevista dalla Legge n. 147/2013 (art. 1, comma 675), secondo la quale la base imponibile Tasi è quella prevista per l’applicazione dell’Imu, per cui anche alla Tasi si può applicare l’articolo 13, comma 3, del DL 201/2011 che prevede il dimezzamento della base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico. Ifel L’Ifel, con una nota del 1° giugno 2015, partendo dall’analisi della normativa in vigore e dalle posizioni espresse dal Mef, si propone di offrire elementi di valutazione utili per i Comuni che devono affrontare il complesso rapporto con i contribuenti in merito alla corretta imposizione da applicare sugli immobili degli enti non commerciali, tenendo conto dei vari provvedimenti ministeriali emanati a seguito del Dl n. 1/2012 e delle varie proroghe previste per le scadenze delle date di presentazione delle dichiarazioni. La nota esplicativa dell’Ifel è scaturita dal fatto che la materia dell’imponibilità degli immobili posseduti a vario titolo dagli Enti non commerciali (Onlus e Enti ecclesiastici) è stata regolata per molto tempo da contraddittorie disposizioni normative, che hanno richiesto, più di una volta, anche interventi giurisprudenziali. Regimi fiscali agevolati. Dal 4 giugno nuovo modello “AA9/12” di Cinzia Pichirallo E’ disponibile, e deve essere utilizzato a partire dal 4 giugno 2015, il nuovo modello “AA9/12”, con relative istruzioni e specifiche tecniche, per effettuare le comunicazioni di inizio o cessazione dell’attività e variazione dati ai fini Iva da parte delle persone fisiche. Unione Provinciale di Caserta Il modello, approvato con provvedimento prot. 75295 del 3 giugno 2015, è stato modificato per adeguarlo alle disposizioni che hanno prorogato a tutto il 2015 il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Infatti, la legge di stabilità per il 2015 – articolo 1, comma 54, legge 190/2014 – ha previsto, a decorrere dall’anno d’imposta 2015, un nuovo regime fiscale forfetario, abrogando quello dei “nuovi minimi”; successivamente, il D.L. n. 192/2014 – articolo 10, comma 12-undicies – ha reintrodotto il preesistente regime fiscale di vantaggio anche per l’anno d’imposta 2015. Il precedente modello “AA9/11”, approvato con provvedimento del 18 maggio 2012, può essere utilizzato fino al 30 settembre 2015 se non sorge la necessità di optare per i regimi fiscali agevolati. Il provvedimento del 3 giugno ha anche approvato le istruzioni e le specifiche tecniche per la compilazione del modello AA7/10, da utilizzare per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche. fiscooggi.it – Partite Iva tra minimi e forfetario, arriva il nuovo modello AA9/12 – De Juliis agenziaentrate.gov.it – Provvedimento del 3 giugno 2015 – Pubblicato il 03/06/2015 Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 – Inizio-fine attività, nuovo modello per regimi agevolati – Balzanelli, Sirri – www.fiscooggi.it L’Ace dopo il Decreto crescita e competitività, l’Agenzia spiega di Gioia Lupoi Con la corposa circolare 21 del 3 giugno 2015, l’agenzia delle Entrate interviene in tema di Ace alla luce delle modifiche introdotte dal Dl 91/2014 (Decreto crescita e competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 116/2014. Eccedenza ai fini Irap La principale novità è che l’eccedenza dell’agevolazione (deduzioni Ace non utilizzate per incapienza) può essere utilizzata come credito d’imposta, non solo ai fini Ires, ma anche ai fini Irap. La conversione in crediti Irap può interessare le eccedenze formatesi dal 2014, mentre per quelle fino al 2013 la strada è quella del riporto a nuovo. Pertanto: – l’eccedenza Ace può essere riportata nei periodi d’imposta successivi ai fini Ires, – convertita in tutto o parzialmente in credito d’imposta Irap. Unione Provinciale di Caserta Questa novità era già stata considerata nella versione definitiva della dichiarazione dei redditi delle società per l’anno 2014. Unico vincolo al meccanismo di trasformazione: “l’impossibilità di ripristinare le eccedenze già convertite” Resta che il contribuente non potrà più riconvertire in eccedenza Ires la parte trasformata in credito d’imposta Irap e non utilizzata. Il credito non può essere utilizzato in compensazione orizzontale, quindi non vale il limite generale di compensabilità pari a 700mila euro annui e quello che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro. Norme antielusive In merito alle norme antielusive (che mirano ad evitare che la stessa somma di denaro conferita accresca il capitale proprio di più società che fanno capo ad una holding), la circolare spiega che in caso di conferimenti da soggetti esteri localizzati anche in paesi che non consentono lo scambio di informazioni, gli uffici esamineranno le istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione idonea: – ad ovviare alla mancanza di scambio di informazioni con il Paese “non white listed”; – a dimostrare l’assenza di fenomeni di duplicazione dell’agevolazione Ace. Questo per evitare un’eccessiva penalizzazione nei confronti dei contribuenti esteri, anche se soggetti localizzati in paesi che non aderiscono ai protocolli di scambio, valutando l’opportunità di accogliere le istanze di disapplicazione in assenza di fenomeni di duplicazione del beneficio Ace. Sul tema l’Agenzia calcola che le istanze disapplicative dovranno essere presentate entro il 2 luglio 2015. Quanto alla super Ace per le società quotate, se la Commissione europea darà il via libera, tali società – che quotano le azioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della Ue o aderenti allo Spazio Economico Europeo – potranno fruire di una maggiorazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. Si tratta del moltiplicatore del 40% da applicare all’incremento patrimoniale rilevante realizzato nell’esercizio di quotazione e nei due esercizi successivi rispetto all’esercizio precedente. Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 – Entro il 2 luglio gli interpelli disapplicativi – L.Gai. Unione Provinciale di Caserta fiscooggi.it – Aiuto alla crescita economica: eccedenze ad ampio utilizzo – Bontempo, Centrone Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 – Ace, credito Irap solo dal 2014 – Gaiani – www.fiscooggi.it ItaliaOggi, p. 24 – Aiuto alla crescita semplificato – Poggiani – www.fiscooggi.it Questa comunicazione le è stata inviata in quanto la sua e-mail è presente nei nostri archivi. Le informazioni da lei fornite saranno trattate nel rispetto del Dlgs 30 giugno 2003 n.196 sulla tutela dei dati personali. Per qualsiasi informazione o per richiedere la cancellazione dei suoi dati può scrivere a caserta@anclsu.com

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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