TUTELA DELLE STRADE

Art. 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992
n. 285,
aggiornato con decreto legisl. 10 sett. 1993 n. 360 , d.P.R. 19 apr.
1994 n. 575, decreto legisl. 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998
n.
366, d.m. 22 dic. 1998.
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TITOLO II – DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative
pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al
presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle
disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso
attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e
nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di
manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi
ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
(1)
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati
dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri
dell’ente
proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.