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Gioco d’azzardo, apparecchi lontani 500 metri da scuole e chiese. Fino a 2mila euro di multa per chi vende sigarette ai minorenni
Pubblicato il 27/08/2012 da TMNews
Roma, 27 ago. (TMNews) – Tasse su bibite e superalcolici e stretta sul fumo e i videopoker. Sono alcune delle misure contenute nei 27 articoli del cosiddetto decretone, secondo la bozza della miniriforma della Sanità targata Balduzzi, presentata il 24 agosto alle regioni e che il 31 agosto dovrebbe approdare in Cdm. Nel capo II della bozza, “Promozione di corretti stili di vita e riduzione dei rischi sanitari connessi all’alimentazione e alle emergenze veterinarie, all’articolo 11, comma 4, si legge infatti: “Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro della Salute, è introdotto per tre anni un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato”. Chi vende sigarette ai minorenni rischia multe salate: fino a mille euro, e per i recidivi fino a 2 mila euro e sospensione 3 mesi dell’attività . Nel capo II della bozza, all’articolo 11, “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, di bevande e misure di prevenzione per contrastare la dipendenza da gioco d´azzardo patologico”, al comma 1 si legge infatti: “Chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni 18 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all’esercizio dell’attività “. Con la bozza del decretone viene riconosciuta e introdotta nei Lea la ludopatia e sono previste misure di prevenzione contro il gioco d’azzardo patologico, tra cui l’obbligo di posizionare le macchinette lontano, almeno 500 metri, da scuole, centri giovanili, ospedali e luoghi di culto. Il capo I del decreto infatti – “Norme per la razionalizzazione dell’attività assistenziale e sanitaria” – all’articolo 11, prevede misure di prevenzione per contrastare la dipendenza da gioco d´azzardo patologico. In particolare, il comma 5 stabilisce che “gli apparecchi idonei al gioco d’azzardo non possono essere installati all’interno ovvero in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto”. Int6