Spese mediche, guida alla detrazione fiscale

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Le ricevute o i ticket per le visite mediche e gli esami, gli scontrini dei medicinali, le parcelle del fisioterapista o dello psicologo. Tutte spese che possono essere detratte dall’Irpef. Quali sono, come si calcolano e come vanno dimostrate

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Dichiarazione dei reddtiti in arrivo significa anche recupero della varia documentazione riguardante le spese sanitarie sostenute nell’anno precedente. Bisogna raccogliere gli scontrini della farmacia, le fatture delle visite specialistiche, le ricevute dei ticket: tutti costi che possono essere detratti dall’Irpef nella misura del 19%. Le spese mediche sono una delle componenti principali degli oneri detraibili, le prime da riportare nel Quadro E del modello 730. Ecco le regole principali.

Come funziona la detrazione

Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta per il 19% del loro importo. C’è però una franchigia di 129,11 euro (le vecchie 250.000 lire). Questo significa che il contribuente deve:

1) sommare tutte le spese sostenute,
2) sottrarre la franchigia,
3) calcolare il 19% sul risultato ottenuto.

Esempio:
 

Spese complessive   Franchigia   Base imponibile   Detrazione   Importo detraibile
€ 1.000 € 129,11 = € 870,89 x 19% = € 165,47

Se le spese sostenute nell’anno non superano l’importo della franchigia non si ha diritto alla detrazione.

La franchigia non si applica, cioè si ha la detrazione sull’intera spesa, se questa riguarda i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento di portatori di handicap (es. carrozzine) e l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza.

Se le spese sanitarie hanno superato nell’anno il limite di 15.493,71 euro (calcolato senza togliere la franchigia) è possibile ripartire la detrazione spettante in 4 quote annuali di importo uguale. La ripartizione è necessaria se non c’è “capienza fiscale”, cioè se l’Irpef da pagare nell’anno è inferiore alla detrazione a cui si ha diritto.

Le spese detraibili

Possono essere detratte le seguenti spese, che siano state sostenute sia nell’ambito di prestazioni private sia del Servizio sanitario nazionale (ticket):

• visite mediche generiche e specialistiche (anche di medici omeopati);
• esami clinici: analisi, radiografie ecc.;
• interventi chirurgici e relative degenze ospedaliere;
• medicinali anche i farmaci omeopatici e le preparazioni galeniche (cioè i farmaci preparati direttamente dal farmacista);
• dispositivi medici sia acquistati che noleggiati: occhiali e lenti a contatto, apparecchi acustici, prodotti ortopedici (stampelle, tutori ecc.), bende, siringhe, apparecchi per la pressione, aerosol, materassi antidecubito, ecc., purché dotati di marcatura CE;
• dispositivi medici diagnostici: test di gravidanza, contenitori campioni ecc.;
• assistenza infermieristica e riabilitativa: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc., purché prescritte da un medico;
• trattamenti di psicoterapia, psicomotricità, logopedia, prestazioni di educatori professionali.

Non sono detraibili le spese sanitarie sostenute per danni arrecati da terzi (es. a seguito di un’incidente stradale) già risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto (es. assicurazione). Diverso è il discorso per i rimborsi di spese mediche per polizze sanitarie pagate dallo stesso contribuente: in questo caso i costi sostenuti possono comunque essere portati in detrazione.

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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