Regime dei contribuenti minimi
La legge finanziaria 2008 (art. 1, commi da 96 a 117) ha introdotto un regime fiscale semplificato ed agevolato: cd. regime dei contribuenti minimi. I contribuenti in possesso dei requisiti di legge, a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono potuti  passare automaticamente al nuovo regime fiscale ponendo in atto comportamenti concludenti a questo fine.
Il nuovo regime è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che:
1. nell’anno solare precedente a quello di entrata in vigore del regime:
v     hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a Euro 30.000,00;
v     non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
v     non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
v     non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
2. nel triennio precedente a quello di entrata in vigore del regime non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a Euro 15.000,00;
3. iniziano l’attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1 e 2.
I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/72:
- registrazione delle fatture emesse,
- registrazione dei corrispettivi;
- registrazione degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione e comunicazione annuale;
- compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori.
Le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’IVA e non si detrae l’IVA sugli acquisti; conseguentemente, l’IVA si trasforma in un costo deducibile dal reddito.
Permangono, invece, malgrado alcune negozianti affermano il contrario, i seguenti adempimenti:
v     obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
v     obbligo di certificazione dei corrispettivi e di emissione delle fatture che  dovranno contenere l’annotazione che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”;
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SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Permane, invece, l’obbligo di conservazione dei documenti contabili emessi e ricevuti. Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri, e, pertanto, sono esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
Sono esenti dall’imposta sulle attività produttive (IRAP), conseguentemente, sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione IRAP.