Professione Consulente del Lavoro,modifica del titolo di studio
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di Pierluigi Vadruccio
In merito alla modifica del titolo di studio per accedere alla professione di Consulente del Lavoro, vorrei segnalare una questione molto grave. Il legislatore, introducendo la norma transitoria (l’art. 8-bis) non ha modificato affatto l’art. 4 (relativo alle incompatibilità ). In poche parole: come potrà salvaguardare l’abilitazione un soggetto che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 4, non essendo previsto per tale Categoria un Elenco Speciale ?
L’art. 4 e l’art. 8-bis sono tra di loro incongruenti.
In pratica, alla data del 12 aprile 2007, sarebbe stato meglio essere un praticante e non un abilitato !!!
Spero che tale problematica venga affrontata quanto prima da chi di competenza.
Cordiali saluti.
PV