PROCEDIMENTO PENALE

N. 2508/2020 R.G. Moo. 16

N. 12688/2019 R.G. MOD. 21

N. 6022/2024 REG. SENT.

DEPOSITATA IL

7.2.2025

IRREVOCABILE IL

N. __ REG. ESEC.

N. _____ C.P.

REDATTA SCHEDA IL

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

SECONDA SEZIONE PENALE

In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Farina alla

pubblica udienza dell’l 1.11.2024 ha pronunciato, mediante lettura del

dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

CICALA Francesco, nato a Villaricca, 1’1.1.1950, 1v1 residente e con

domicilio dichiarato alla via Capitano Pellegrino nr. 16,

libero, presente;

difeso di fiducia dall’avv. Antonio Dell’Aquila.

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall’art. 589 bis comma 1 c.p., in relazione all’art.

14 C.d.S., perché, per colpa consistita in imprudenza, negligenza,

imperizia nonché per colpa specifica in violazione delle norme sulla

circolazione stradale e segnatamente in violazione dell’art 14 C.d.S,

cagionava la morte di SELVAGGIO Alessandro. In particolare, quale

Responsabile del Settore n. 4, Lavori Pubblici, Gestione del Territorio del

Comune dì Villaricca, nominato con Deliberazione dì Giunta Comunale

n. 49 del 4.9.2013 in carica fino al 14.6.2016, con negligenza, imperizia,

imprudenza nonché per colpa specifica consistita nella violazione dei

posizione di garanzia, derivante in virtù della qualifica rivestita dall’art

14 del C.d.S., a tutela degli utenti della strada per prevenire pericoli

connessi all’uso della stessa, ometteva di adottare misure adeguate perla

messa in sicurezza ed il ripristino dell’efficienza del tratto stradale teatro

del sinistro stradale in parola (via Corigliano) essendo stata accertata

l’assenza della segnaletica orizzontale e le pessime condizioni del manto

stradale riscontrando diversi rappezzi eseguiti ìn modo “approssimativo”

e buche aperte che sfaldandosi rilasciano pietrisco che rende difficoltosa

la viabilità soprattutto per motocicli di piccole dimensioni come quello

condotto dal SELVAGGIO, il quale, in data 18.10.2015, mentre

percorreva via Roma in Villaricca a bordo del veicolo Piaggio Vespa 50

cc privo di targa ed avente telaio n. 0058089, di proprietà di PISCIPO

Rosario, suo datore di lavoro ( nei cui confronti si è proceduto

separatamente nell’ambito del procedimento penale n. 11657/2016),

modificato con l’installazione sulla parte posteriore di un baule portapizze,

senza indossare il casco ed in condizioni disagevoli dovute fra

l’altro alla mancanza di mezzo sedile per fare posto al predetto baule ed

all’assenza del freno anteriore, perdeva il controllo del veicolo (in primis

a causa delle disagevoli condizioni del manto stradale – cfr. sul punto

consulenza a firma dell’Ing. Francesco BONAURIO) e impattava

violentemente al suolo: conseguentemente veniva trasportato dapprima

presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuliano” di Giugliano in

Campania con diagnosi di “politrauma in seguito a sinistro stradale” e

prognosi riservata e, poi, a seguito di sopravvenute complicanze cliniche,

presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie in Pozzuoli dove decedeva in

data 23.10.2015 per “arresto cardiocircolatorio in soggetto con trauma

cranico commotivo con frattura della volta cranica ed emorragie

intracraniche sub ed extradurali che furono trattate mediante duplice

intervento chirurgico craniotomico di svuotamento”;

in Villaricca NA in data 18 ottobre 2015

PARTI CIVILI:

SELVAGGIO Massimo, rapp.to e difeso dall’avv. Alessandro Del Piano

SELVAGGIO Christian, rapp.to e difeso dall’avv. Walter Rapattoni

ELIA Carolina, rapp.ta e difesa dall’avv. Walter Rapattoni

Associazione “Mamme Coraggio”, nella persona del Presidente

RONZULLO Elena, rapp.ta e difesa dall’avv. Walter Rapattoni

Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, nella persona

del Presidente Alberto Paliotti, rapp.ta e difesa dall’avv. Walter

Rapattoni

REPONSABILE CIVILE:

2

Comune di Villaricca, rapp.to e difeso dall’avv. Enzo Napolano

3

CONCLUSIONI

P.M.: chiede la condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

PARTE CIVILE (Avv. Alessandro Del Piano per Selvaggio Massimo): deposita note spese e

conclusioni.

PARTE CIVILE (Avv. Walter Rapattoni per l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della

Strada, l’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada ODV, Selvaggio Cristian, Elia

Carolina): deposita nota spese e conclusioni.

RESPONSABILE CIVILE (Avv. Enzo Napolano per il Comune di Villaricca): chiede

l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

DIFESA: chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. del Tribunale di Napoli Nord in data

16.9.2020 l’imputato, libero, veniva rinviato a giudizio dinanzi all’intestato Tribunale in

composizione monocratica per rispondere del reato in epigrafe indicato.

Alla prima udienza del 21.1.2021 il processo veniva celebrato dinanzi ad altro Giudice, il

quale, preso atto che l’imputato risultava assente già all’udienza preliminare e che la notifica

alla persona offesa risultava irregolare, disponeva rinnovarsi la notifica per 1 ‘udienza del

10.6.2021, ove, stante il legittimo impedimento dell’imputato a comparire, si rinviava il

processo con sospensione dei termini di prescrizione di giorni 61.

Alla successiva udienza del 14.10.2021, visti i decreti nn. 142, 163 e 167 del 2021 del

Presidente del Tribunale di Napoli Nord, contenenti le disposizioni di variazione del progetto

tabellare sulla riorganizzazione del settore penale dibattimentale, il processo veniva assegnato

sul ruolo della scrivente e rinviato all’udienza dell’S.11.2021.

In tale sede, veniva avanzata istanza di costituzione di Parte Civile per Elia Carolina,

Selvaggio Cristian, Selvaggio Massimo, Associazione Mamme Coraggio Vittime della Strada

e Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada e, nulla opponendo le altre parti, il

Giudice le ammetteva. Il Giudice dava atto che, ai sensi dell’art. 85 c.p.p., veniva depositato

atto di intervento volontario del Comune di Villaricca in qualità di responsabile civile.

Il Giudice, in assenza di ulteriori questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento,

ammettendo le prove cosi’ come richieste dalle Parti. Si procedeva, quindi, ali’ escussione della

Parte Civile Elia Carolina e, all’esito, si rinviava il processo all’udienza del 24.1.2022.

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A tale udienza, veniva sentito l’ing. Buonaurio quale consulente nominato dalla Procura della

Repubblica del Tribunale di Napoli Nord e, all’esito, si acquisiva, ai sensi dell’art. 234 c.p.p.,

la documentazione medica ed il diario clinico di Selvaggio Alessandro, verbali di

contestazione redatti dalla Stazione CC di Qualiano a carico di Piscopo Rosario (proprietario

della vespa in sequestro) ed il certificato del ciclomotore, nonché, in quanto atto irripetibile, il

rapporto di sinistro stradale redatto in data 18.10.2015 dalla Stazione CC di Qualiano. Ed

ancora, s1 acqms1va, m sensi dell’art. 234 c.p.p., la documentazione inerente

ali’ organigramma del Comune di Villaricca, le determine e le delibere relative ali’ esecuzione

dei lavori stradali in questione.

Si procedeva, altresì, ali’ escussione del dott. Capasso Emanuele, in relazione ali’ esame

autoptico effettuato sulla salma, e, all’esito, si acquisiva la relazione medico legale dallo

stesso redatta.

Dopo una mera udienza di rinvio, alla successiva udienza del 6.6.2022 il processo veniva

rinviato per assenza dei testi al 5.12.2022.

Le successive due udienze venivano rinviato per incompetenza funzionale del G.O.T. e

all’udienza del 9.10.2023, il Giudice disponeva citarsi a cura della cancelleria il teste

Maresciallo De Lise Antonio.

Alla successiva udienza del 18.12.2023, ove, stante la perdurante assenza del teste citato, si

rinviava il processo al 4.3.2024. In tale sede, le Parti concordemente rinunciavano

ali’ escussione del Maresciallo De Lise e il Giudice ne revocava la precedente ordinanza

ammissiva, rinviando all’udienza del 22.4.2024.

A tale udienza, stante l’assenza dei testi, il processo veniva rinviato al 3.6.2024, ove, dato atto

della presenza dell’imputato, il Giudice revocava la precedente ordinanza dichiarativa

dell’assenza. Su consenso delle Parti, veniva invertito l’ordine di ammissione delle prove e,

pertanto, veniva escusso il teste della difesa De Rosa Carlo, in quanto consulente nominato

dalla medesima.

Alla successiva udienza dell’l.7.2024, veniva sentito il teste della difesa Anastasio Mario

Nunzio, all’epoca dei fatti Segretario generale del Comune di Villaricca.

Veniva, altresì, acquisito il verbale di interrogatorio reso da Cicala Francesco in data

28.1.2020 dinanzi alla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord e l’imputato si

sottoponeva ad esame. La Difesa della Parte Civile avanza istanza di acquisizione della

relazione redatta dall’architetto Di Gianpietro Giuseppe ai sensi dell’art. 507 c.p.p., il P.M.

non si opponeva, mentre la Difesa dell’imputato e il Responsabile Civile si opponevano. Il

Giudice, sentite le Parti, si riservava sull’acquisizione.

5

Alla medesima udienza, il P.M. avanzava istanza di escussione della dott.ssa Punzo Maria

Rosaria, in quanto sindaco di Villaricca all’epoca dei fatti, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., le Parti

Civili si associavano a tale richiesta e la Difesa nulla opponeva. Il Giudice, sentite le Parti,

accoglieva la richiesta, ritenendo tale escussione assolutamente indispensabile, e rinviava

all’udienza del 23.9.2024.

In tale sede, veniva sentito il teste ex art. 507 c.p.p. Punzo Maria Rosaria e, all’esito, il

Giudice, sciogliendo la riserva sull’acquisizione della relazione redatta dal consulente tecnico

della Parte Civile ai sensi dell’art. 507 c.p.p., la rigettava, disponendone l’acquisizione al

fascicolo del dibattimento soltanto quale memoria difensiva ed epurata da ogni valutazione

tecnica.

Il Giudice, sentite le parti, dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale e utilizzabili tutti gli

atti acquisiti e rinviava per la sola discussione all’udienza dell’l l.11.2024, ove la scrivente

concedeva la parola alle Parti per le rispettive conclusioni in premessa riportate.

Ali’ esito della camera di consiglio, il Giudice pronunciava la presente sentenza, dando lettura

del dispositivo e riservando termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le risultanze processuali, costituite dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni dei

testi escussi consentono ad avviso del giudicante, al di là di ogni ragionevole dubbio,

l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato Cicala Francesco in ordine al reato

ascritto gli.

Invero, l’istruttoria dibattimentale espletata ha provato con certezza che la morte di Selvaggio

Alessandro è conseguita all’incidente stradale del quale era stato vittima in data 18.10.2015,

verificatosi sulla via Corigliano, e, in particolare, del tratto di strada di competenza del

Comune di Villaricca, dal quale ne conseguiva la morte in data 23.10.2015.

Dalla relazione del consulente medico legale, dott. Capasso Emanuele, redatta in seguito ad

esame necroscopico esterno ed autoptico effettuato in data 26.10.2015 presso i locali

dell’Obitorio Comunale dell’ A.O.U. “Federico II” di Napoli, era emerso che l’ exitus di

Selvaggio Alessandro andava rincondotto ad “arresto cardiocircolatorio in soggetto con

trauma cranico commotivo con frattura della volta cranica ed emorragie intracraniche sub

ed extradurali che furono trattate mediante duplice intervento chirurgico craniotomico di

svuotamento” (cfr. pag. 12 della relazione in atti).

Dall’esame necroscopico, effettuato tre giorni dopo il decesso, e dall’analisi della

documentazione sanitaria il dott. Capasso concludeva che il grave traumatismo cranico, con

lesioni encefaliche ed emorragia intracranica, rinvenuto sulla salma della vittima era

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compatibile con un sinistro stradale. Tant’è vero che il politrauma aveva prettamente

interessato il distretto cranico encefalico del Selvaggio e, soltanto in maniera blanda, le altre

zone corporee (torace e arti). In particolare, venivano individuate soltanto alcune escoriazioni

sulle mani, sulle ginocchia e sul piede destro, a loro volta compatibili con il presumibile moto

di inerzia del corpo immediatamente dopo l’impatto principale.

Rispetto alle modalità in cui si era dipanato l’incidente, il dottore desumeva che l’impatto

maggiore aveva interessato quasi esclusivamente il capo (individuato come punto iniziale

d’impatto) e ciò risultava confermato dall’edema cerebrale sviluppatosi il giorno dopo

l’incidente. Invece, successivi accertamenti effettuati sull’incidentato avevano rilevato un

“focolaio contusivo polmonare” che, però, non aveva avuto alcuna incidenza nel determinare

la morte del Selvaggio.

Il consulente, sentito all’udienza del 24.1.2022, non ha potuto affermare, con assoluta

certezza, che al momento dei fatti la vittima fosse priva del casco di sicurezza, dal momento

che quest’ultima era stata sottoposta ad un intervento neurochirurgico salva-vita che aveva

lasciato una visibile ferita sul cranio. In ogni caso, costui non aveva riscontrato segni

escoriativi legati ad un impatto primitivo, motivo per il quale concludeva che la vittima

probabilmente indossava il casco protettivo ( cfr. pag. 24 del verbale del 24.1.2022).

Su sollecitazione della difesa, il dottore ha ribadito che le lesioni rinvenute sulla vittima erano

compatibili con l’uso del casco, tenuto conto che l’utilizzo del medesimo riduce ma non

annulla totalmente l’incidenza di determinate lesioni, soprattutto quelle intracraniche (cfr.

pag. 25 del verbale cit.).

Infine, a parere del consulente, la condotta dei sanitari del nosocomio “S. Maria delle Grazie”

di Pozzuoli, che ebbero in cura l’odierna vittima sino al decesso, poteva giudicarsi

“complessivamente adeguata in quanto risultano posti tempestivamente in atto provvedimenti

diagnostico-terapeutici idonei ad una corretta gestione clinica del caso” (cfr. pag. 13 della

relazione in atti). Come precisato in sede dibattimentale, l’ exitus non era da riferire ad un

trattamento intempestivo dei sanitari, quanto piuttosto all’insita gravità delle lesioni cagionate

dall’incidente (cfr. pag. 25 del verbale cit.).

Per quanto attiene alla ricostruzione del sinistro, è stato acquisito agli atti il rapporto del

sinistro stradale redatto dagli agenti della Stazione dei Carabinieri di Qualiano.

In particolare, i verbalizzanti precisavano che Selvaggio Alessandro era impiegato a nero da

circa due mesi presso la pizzeria “Italia” situata in Villaricca al Corso Italia nr. 731, il cui

proprietario veniva identificato in Piscopo Rosario (per il quale si è proceduto in separato

giudizio).

7

Ebbene, la sera del 18.10.2015, il Selvaggio si recava, a bordo di un ciclomotore Piaggio

Vespa 50 cc, priva di targa e avente telaio nr. 0058089, in Villaricca alla via Roma per

effettuare delle consegne. Il veicolo su cui viaggiava, di proprietà del Piscopo, appariva

modificato in quanto nella parte posteriore era stato installato un baule adibito al trasporto

delle pizze.

Intorno alle ore 20:00 del 18.10.2015, il Selvaggio, percorrendo la via Corigliano di ritorno da

una consegna, perdeva il controllo del ciclomotore – “presumibilmente per una buca sul

manto stradale e ghiaia” e individuato nel punto F dello schizzo planimetrico – riversando a

terra e provocandosi, per la caduta, lesioni gravissime.

La centralina della Stazione dei CC di Qualiano veniva allertata dell’accaduto intorno alle

21 :20 circa e gli agenti, giunti sul posto soltanto intorno alle ore 23 :00 circa, non rinvenivano

né il veicolo né l’incidentato, in quanto già prelevato dagli operatori del Pronto Soccorso

dell’Ospedale di Giugliano in Campania. I verbalizzanti si portavano presso il suddetto

nosocomio, ove appuravano le generalità e le condizioni del ferito, che veniva identificato in

Selvaggio Alessandro.

Sul luogo dell’evento, veniva altresì identificato il datore di lavoro del Selvaggio, tale Piscopo

Rosario ed insieme a quest’ultimo gli operanti si recavano presso la Pizzeria “Italia” dove

rinvenivano il veicolo Piaggio Vespa 50 cc coinvolto nell’incidente, che appariva danneggiato

da strisciate e ammaccature sul lato destro, pur non presentando evidenti segni o ammaccature

riconducibili ad eventuali impatti, tamponamenti o speronamenti.

Alla luce di tali rilievi, i verbalizzanti concludevano che, presumibilmente, il Selvaggio era

caduto “da solo per cause non ben chiare” e ponevano sotto sequestro il citato ciclomotore

unitamente al casco ( cfr. rapporto sinistro stradale in atti).

Tuttavia, non veniva rinvenuto alcun sistema di videosorveglianza sul luogo interessato

dall’incidente. Pertanto, gli operanti procedevano ad effettuare una sommaria ricostruzione

della vicenda sulla base delle rare tracce rinvenute sul manto stradale della via Corigliano, ed

in particolare di una macchia causata dal versamento di carburante, nei pressi della quale

veniva rinvenuta una scarpa, e dei segni di sfregamento lasciati presumibilmente dal

ciclomotore, successivamente alla caduta.

Quanto agli elaborati tecnici acquisiti al fascicolo del dibattimento, l’ing. Buonaurio

Francesco, incaricato il 2.8.2016 (circa dieci mesi dopo l’evento) dalla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, di ricostruire la dinamica dell’incidente

stradale, delle cause che lo determinarono e della condotta delle persone coinvolte nel

sinistro, ed escusso all’udienza del 24.1.2022, ha confermato quanto riportato nella

consulenza riversata in atti.

8

Per quanto attiene allo stato dei luoghi, l’ingegnere confermava che il luogo del sinistro ( via

Corigliano all’altezza della Caffetteria “Royal”) si trovava in una zona di appartenenza del

Comune di Villaricca, costituito da una strada a doppio senso di circolazione con una

carreggiata larga circa 8 metri. Ebbene, al momento del sopralluogo, la citata via risultava

priva di segnaletica orizzontale ed il manto stradale si presentava in condizioni pessime “con

diversi rappezzi eseguiti in modo approssimativo e buche aperte”, che, sfaldandosi,

rilasciavano pietrisco che, a sua volta, rendeva ancor più difficoltosa la viabilità per gli utenti

della strada ( cfr. pag. 8 della consulenza in atti).

Nonostante ciò, atteso che il sinistro si era verificato intorno alle ore 20:00, il consulente non

escludeva che, al momento del passaggio del veicolo in uso alla vittima (un motociclo Piaggio

Vespa 50 cc) le condizioni di visibilità fossero buone, avendo questi riscontrato lungo la

strada una sufficiente illuminazione pubblica, come dimostrato anche dai rilievi fotografici

effettuati dalla p.g. ( cfr. rilievi in atti).

Dalla lettura della documentazione fornitagli, ed in particolare del rapporto del sinistro

stradale redatto dagli operanti della Stazione CC di Qualiano, il consulente aveva proceduto a

ricostruire “per esclusione” la dinamica dei fatti.

In particolare, dalle fotografie analizzate, il motociclo non appanva danneggiato da

“tamponamenti anteriori, posteriori o laterali ascrivibili al presente sinistro”, ma presentava

alcune abrasioni “lungo il lato destro presumibilmente per effetto dello scorrimento

sull’asfalto” (cfr. pag. 8 della consulenza in atti). Ed ancora, dall’ispezione effettuata sul

mezzo, il Buonaurio rilevava che lo stesso non si trovasse in buone condizioni, in quanto era

privo della leva del freno anteriore e la sella risultava tagliata per far posto al cassone portapizze.

Quest’ultimo, alla luce delle analisi effettuate dall’ingegnere, presentava una

componente metallica e pesava all’incirca 16,00 kg., e, pertanto, non aveva avuto alcuna

incidenza sulla dinamica del sinistro.

In base ai rilievi effettuati dalla p.g. ( cfr. allegato 5 della consulenza in atti) e quello metrico

effettuato, sul luogo del sinistro, dal Buonaurio durante il sopralluogo avvenuto in data

27.8.2016, era stato possibile ricavare la velocità del motociclo al momento del sinistro

tramite la formula della velocità di arresto (V = ).

Nel caso in esame, lo spazio percorso dal motociclo ( tra il punto denominato G (individuato

dalla p.g. come il punto in cui era presente il primo segno di raschiatura sull’asfalto) ed il

punto denominato E ( ove il motociclo era stato fotografato dal Piscopo nell’immediatezza dei

fatti) era pari a 19,00 me da ciò ne discendeva che il veicolo aveva impattato l’asfalto a circa

19,00 m dalla sosta finale (punto E).

9

Tenuto conto di tali dati e di un coefficiente d’attrito pari a 0,3 (), il consulente concludeva

che il Selvaggio, al momento del sinistro, conduceva il motociclo ad una velocità pari a circa

38,01 km/h.

Ciò premesso, costui sosteneva che la dinamica del sinistro andava ricondotta “alle condizioni

disagevoli del manto stradale oltre all’imprudenza del conducente nella guida”, che, secondo

il Buonaurio, non indossava il casco di protezione, aggravata altresi’ “dalla disagevole

posizione di guida (mancanza di mezzo sedile per far posto al cassone porta-pizze e assenza

del freno anteriore)” ( cfr. pag. I O della consulenza in atti).

Escusso all’udienza del 24.1.2022, l’ing. Buonaurio ha confermato gli esiti dei propn

accertamenti tecnici e delle conclusioni raggiunte nella relazione riversata in atti, precisando

alcuni dettagli.

In primis, il consulente ha riferito che, al momento del sopralluogo da lui effettuato in via

Corigliano, il manto stradale si presentava sconnesso con visibili rattoppi di alcune buche,

che, nei rilievi fotografici effettuati dalla p.g. al momento dei fatti e dal medesimo visionati,

non erano presenti. Nonostante ciò, dall’esame della documentazione fornitagli, costui ha

confermato che non vi era alcun coinvolgimento di altri veicoli e che il sinistro era avvenuto

per una perdita di equilibrio del conducente del motociclo ( cfr. pag. 5 del verbale del

24.1.2022).

Su espressa domanda del P.M., il teste ha dichiarato che, nella ricostruzione della dinamica

dell’incidente, in corrispondenza del punto in cui era avvenuta siffatta perdita di equilibrio –

ricavato dai rilievi effettuati dalla p.g. – non c’era alcuna buca nel manto stradale, ma soltanto

una raschiatura sull’asfalto, per poi precisare di non aver evidenziato questo dato nella

consulenza.

Sollecitato ancora dal P.M., il teste non ha saputo riferire con certezza se i rattoppi rinvenuti

sul manto stradale, al momento del sopralluogo avvenuto circa dieci mesi dopo il sinistro,

coincidevano con delle buche presenti al momento dei fatti oppure queste ultime si erano

create in un periodo successivo.

Ed ancora, su domanda della Parte Civile, costui ha confermato che la perdita di equilibrio del

Selvaggio era imputabile, secondo la sua ricostruzione, a due concause: lo stato non ottimale

del motociclo e del manto stradale (cfr. pag. 13 del verbale cit.).

Interrogato nuovamente sulla ricostruzione della dinamica dei fatti e della competenza del

tratto di strada interessato dall’incidente, il Buonaurio ha dichiarato di non sapere se tale tratto

ricadesse nella competenza del Comune di Qualiano ovvero in quello di Villaricca e di non

ricordare se avesse individuato il punto iniziale dell’incidente dai rilievi effettuati dalla p.g. o

dalle fotografie scattate dal Piscopo, allegati ai citati rilievi (cfr. pag. 14 del verbale cit.).

10

Dopodiché il teste ha confermato, come dichiarato in consulenza, di aver ricavato il punto

iniziale della caduta dal rilievo effettuato immediatamente dopo l’incidente dalla p.g.

intervenuta, quando ormai sia il mezzo che l’incidentato non erano più presenti sul luogo del

sinistro (cfr. pagg. 14 e 20 cit.).

Relativamente al coinvolgimento di altri veicoli o eventuali cause concorrenti, l’ingegnere ha

escluso nuovamente in sede dibattimentale il coinvolgimento di altri veicoli di passaggio al

momento dell’incidente, ma, contestualmente, non poteva escludere la presenza di altri veicoli

che non avevano impattato con il motociclo condotto dal Selvaggio, ipoteticamente

parcheggiati lungo la strada interessata (cfr. pag. 19 del verbale cit.).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale veniva sentito, all’udienza del 3.6.2024, il consulente

della difesa, l’ingegnere De Rosa Carlo che ha fornito la propria ricostruzione della

dinamica dei fatti, in gran parte coincidente con quella fornita dal consulente del P.M.

In primo luogo, costui ha precisato di aver ricevuto incarico soltanto nel 2020, molto tempo

dopo l’accaduto, motivo per il quale, nel ricostruire la dinamica dei fatti, si era dovuto

attenere alla documentazione già raccolta e resa a lui disponibile ( nello specifico, la relazione

tecnica redatta dall’ing. Buonaurio, le relazioni della p.g. redatte nell’immediatezza dei fatti,

le dichiarazioni raccolte ed i verbali di sommarie informazioni re

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Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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