Prima rata Ici, si paga entro il 16 giugno
Fonte Virgilio
L’appuntamento con il fisco riguarda solo le seconde case. Esente l’abitazione principale
Pubblicato il 01/06/11in Tasse,|TAG: ici, abitazione principale
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Modello 730, la dichiarazione “fai da te”
La dichiarazione su misura per dipendenti e pensionati. Per dichiarare eventuali altri redditi (immobili, collaborazioni ecc.) ma soprattutto per detrarre le spese. Solo quattro pagine e senza bisogno di fare i calcoli
Dal pagamento sono escluse le abitazioni principali, mentre restano soggette al tributo le abitazioni principali, con categoria catastale A/1 (“Abitazioni in villeâ€), A/8 (“Abitazioni in villeâ€) e A/9 (“Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storiciâ€).
Dunque a essere soggetti all’Ici sono poi tutti gli immobili abitativi diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (concessi in ,locazione, utilizzati come seconde case ecc.) nonché tutti gli immobili non abitativi (uffici, negozi).
In caso di mancato versamento entro il 16 giugno, è possibile, se si paga entro il 16 luglio, applicare la nuova sanzione ridotta pari al 3% dell’imposta dovuta (la sanzione ordinaria è del 30%), più gli interessi. Se si paga entro un anno, si applica invece la nuova sanzione ridotta del 3,75%.