Presentata la proposta di Legge Regionale, inerente la“Regolamentazione degli usi civiciâ€,
COMUICATO STAMPA
Presentata la proposta di Legge Regionale, inerente la
“Regolamentazione
degli usi civiciâ€,
Presso la Sala degli Schermi al Centro Direzionale di Napoli nel
Palazzo del
Consiglio Regionale della Campania, l’On. Angelo Consoli ha tenuto
un
conferenza stampa per la presentazione della proposta di Legge
regionale,
inerente la “Regolamentazione degli usi civiciâ€,Regime urbanistico dei
terreni
di uso civico, presenti i consiglieri regionali Carmine Mocerino e
Biagio
Iacolare e tra gli altri intervenuti il sindaco di Rocca d’Evandro
Angello
Marroco e di Riardo Nicola D’Ovidio.I diritti di uso civico – ha
evidenziato
l’on. Consoli – interessano territori di moltissimi Comuni della
regione
Campania, soprattutto nelle propaggini della dorsale appenninica. Si
tratta di
aree ampie distribuite in tutte le Provincie , quasi sempre di alto
valore
naturale e paesistico. Per tali motivi gli usi civici sono diventati
beni
paesaggistici come specificato dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio
(DL 42/2004). La norma infatti identifica tra i beni soggetti a tutela
del
paesaggistico anche le aree assegnate alle università agrarie e le zone
gravate
da usi civici. Gli usi civici, – ha sottolineato il consigliere
regionle
Consoli – diritti di origine medioevale e feudale, nati per garantire
alle
popolazione insediate i mezzi minimi di sussistenza, come la
possibilità di
utilizzo dei prodotti derivanti dai boschi, dal pascolo e dalla
coltivazione
della terra, con il consolidarsi in epoca napoleonica dei principi
della
proprietà privata, si sono venuti a sovrapporre ai diritti di proprietÃ
sia
pubblica che privata.
Alla base della legge 16/6/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di
attuazione 26/2/1928, n. 332, vi è la classificazione degli usi civici
in due
categorie: A boschi e pascoli; B zone agricole. La legge esprime
chiaramente il
concetto che le zone A devono essere destinate a consolidarsi come
Demanio
Pubblico inalienabile, mentre le zone B siano destinate, tramite
riscatto, alla
proprietà privata. A tali zone corrispondono specifici vincoli di
inalienabilità ed immodificabilità delle destinazioni d’uso, salvo i
casi
regolamentati da rigorose procedure.
Tra i principi fondamentali della proposta di legge vanno posti i
evidenza,
l’Obbligo di riportare la perimetrazione delle aree soggette ad uso
civico nei
Piani Urbanistici Comunali (Puc) e loro varianti e necessità del parere
regionale preventivo, prima dell’adozione del Puc o di sue
varianti, in
presenza di zone di proprietà collettiva di uso civico o sulle quali
siano
pendenti controversie o esistano pretese di uso civico, e la
Regolarizzazione
onerosa degli atti di vendita (rogiti notarili) risultati imperfetti
alla luce
della legge 1766 del 1927, in estensione del principio stabilito dalla
stessa
legge all’art. 21 comma 3 che cita “Le stesse norme valgono per la
legittimazione dell’acquisto delle quote dei demani comunali delle
Province
napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto†.
per tanto i comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici
comunali
e loro varianti sono tenuti a tenere conto della finalità di
salvaguardare per
destinazione delle zone di proprietà collettiva di uso civico in
conformitÃ
alla loro classificazione con lo scopo di garantire la conservazione
dei
diritti civici, in quanto elementi strutturali alla base di qualunque
programma
di salvaguardia e sviluppo del territorio.
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