OBBLIGO VACCINALE A SCUOLA

Gentile Collega, L’art 4 ter stabilisce che l’obbligo vaccinale SARS COVID si applica anche alle seguenti categorie di personale: a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione; b) delle scuole non paritarie; c) tutti i servizi educativi per l’infanzia compresi ludoteche e nido famiglia; d) dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti; e) dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale; f) dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni sopra indicate assicurano il rispetto dell’obbligo vaccinale e verificano l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie tra cui la richiesta del certificato di avvenuta vaccinazione. Nei casi in cui non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i dirigenti scolastici e i responsabili delle strutture indicate invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa ovvero la presentazione della richiesta di da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i responsabili invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. Solo di mancata presentazione della documentazione sopra indicata, si accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Allo stato attuale delle normative in vigore,la sospensione è efficacie fino al 15 maggio 2021. L’insegnante sospeso potrà rientrare in servizio il 15 maggio, ma non riavrà la mansione precedente di docente, ma potrà essere adibito ad altre mansioni (biblioteca, progetti, supplenze, sorveglianza) l Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l’occasione mi è gradita per inviare, cordiali saluti Luca Peretti Segretario Federterziario Scuola Via Bianca di Savoia, 2 Milano i |
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