NOTIZIE ANCL CASERTA

a cura Associazione Provinciale Consulenti del Lavoro Caserta

Prestazioni di maternità e malattia in denaro, compresa la tubercolosi
Il messaggio evidenzia che l’accordo permette la totalizzazione dei periodi contributivi per le prestazioni di maternità e malattia in denaro, ivi compresa la tubercolosi solo se la persona interessata, al momento del verificarsi dell’evento (malattia, tubercolosi o maternità), risulti assicurata ai sensi della legislazione della Parte Contraente a carico della quale la prestazione sia richiesta.
Prestazioni di disoccupazione
L’accordo riconosce anche la totalizzazione dei periodi assicurativi per il diritto all’assicurazione contro la disoccupazione.
L’importo, la durata e le modalità di pagamento delle prestazioni saranno determinate in base alla legislazione applicata dall’Istituzione che eroga la prestazione.
Congedo parentale per i minori da 8 a 12 anni. Dal 14 settembre domanda solo telematica
L’INPS, con messaggio n. 5626 del 9 settembre 2015, facendo seguito ai messaggi n. 4576/2015 e n.4805/2015, ha comunicato che sono disponibili le procedure per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale riferite ai periodi:
• tra gli 8 ed i 12 anni di vita del bambino;
• tra gli 8 ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Le domande di congedo potranno essere presentate cartacee fino al 13 settembre ma dal 14 settembre 2015 l’Istituto accetterà solo le domande trasmesse telematicamente.
Garante per la privacy: no alla sorveglianza totale del lavoratore
l Garante per la Privacy, con un intervento dell’8 settembre 2015, rispondendo ad alcune affermazioni del senatore Ichino, ha specificato di aver condiviso l’esigenza di aggiornare la disciplinasul controllo a distanza di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Tuttavia, è stato sottolineato che per delineare, come imposto dal criterio di delega, unequilibrio ragionevole tra ragioni datoriali e tutela del lavoratore, tra economia e diritti, si sarebbe dovuto riflettere non tanto sulla concertazione sindacale, quanto sull’effettiva estensione e pervasività di questi controlli.

Continua il Garante evidenziando che, se il testo definitivo del decreto recentemente approvato dovesse consentire – come previsto nella proposta – l’utilizzabilità dei dati raccolti mediante i controlli a distanza (previa concertazione o meno) per “tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, si avrebbe un’innovazione considerevole: la possibilità del controllo dell’attività lavorativa e la conseguente utilizzabilità, anche a fini disciplinari, dei dati così acquisiti, diverrebbe un “effetto naturale del contratto”.
Naturalmente, la necessaria conformità del trattamento dei dati dei lavoratori al Codice per la privacy consentirà l’applicazione di alcuni fondamentali principi (pertinenza, correttezza, non eccedenza del trattamento, divieto di profilazione), utili a impedire la sorveglianza massiva e totale del lavoratore.
Salvaguardia e Opzione donna, querelle risorse
Allarme sulle proposte da inserire nella legge di Stabilità per la settima salvaguardia e per l’”Opzione donna”, che consente alle lavoratrici di andare in pensione anticipatamente con penalizzazione (57 anni, 58 se lavoratrici autonome, e 35 di versamenti con calcolo dell’assegno solo contributivo). Il presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, esce furioso dalla riunione con i tecnici dei ministeri delle Finanze e del Lavoro, dell’Inps e della Ragioneria generale: “si pone ora una questione politica che va risolta con il governo, altrimenti si apre una stagione di conflitto politico parlamentare su una questione delicata, come quella delle pensioni, che coinvolge centinaia di migliaia di lavoratori”. Non ci sono le risorse necessarie. E, qui, le divergenze. Il Mef non intende rendere disponibili le maggiori spese non effettuate – risparmio – in base alle stime sulle prime sei salvaguardie e sull’opzione donna dell’altr’anno, per le nuove proposte delle commissioni sugli stessi temi. Il ministero del Lavoro e le commissioni parlamentari vogliono, invece, il riconoscimento di quelle somme come “fondo esodati”, già previsto dalla legge 228/2012 e dal Dpr 157/2013, che attraverso la logica dei risparmi e delle compensazioni può essere utilizzato per garantire nuove tutele aggiuntive in presenza di minori spese. Damiano auspica che la cifra di 3,3 miliardi di risparmi complessivi fino al 2023 fornita dall’Inps trovi la sua certificazione in una prossima conferenza dei servizi da tenersi con il Mef. Sulla questione la chiosa dei ministeri interessati che, nel comunicato stampa congiunto Economia e Lavoro n. 178 del 9 settembre 2015, dichiarano la partita ancora aperta: “Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, stanno seguendo in prima persona le attività di valutazione delle possibili soluzioni ai problemi più urgenti di specifiche categorie di lavoratori. Valutazioni che riguardano stime sul numero dei soggetti interessati, sugli oneri per la finanza pubblica nel tempo, le risorse necessarie a finanziare gli eventuali interventi. La conferenza di servizio che raccoglie MEF, LPS e INPS allo scopo di elaborare le informazioni necessarie per le valutazioni del Governo è stata aperta lunedì 7 settembre e si concluderà nei prossimi giorni.”.
Anche in: Il Sole 24 Ore, p. 6 – Esodati: stop del Tesoro alla nuova tranche, è scontro – Colombo

Fisco
E’ reato compensare crediti tributari “non spettanti”
Con sentenza n. 36393 depositata il 9 settembre 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha respinto il ricorso del legale rappresentante di una s.p.a., avverso il provvedimento di conferma del sequestro, disposto nei suoi confronti in relazione al reato di cui all’art. 10 D.Lgs 74/2000. Lamentava il ricorrente, in particolare, come l’ipotesi in questione – riguardante un eccesso di compensazione oltre i limiti posti dalla legge – facesse riferimento ad un credito inesigibile ma comunque spettante; come tale, non integrante la fattispecie penale di cui al citato art. 10, ma tutt’al più una violazione fiscale. Nel respingere detta censura, la Cassazione ha puntualizzato come la contestata norma incriminatrice punisca la condotta di chi utilizzi in compensazione, nelle dichiarazioni di imposta, crediti “non spettanti” ovvero inesistenti, per un ammontare superiore, per ogni anno di imposta, ad euro 50.000,00. Ha per di più precisato che, mentre il concetto di credito inesistente è di facile identificazione, quello di credito “non spettante” non può essere ricondotto – come invece ritenuto dal ricorrente – alla mera non spettanza soggettiva, ovvero, alla pendenza di una condizione cui sia subordinata l’esistenza del credito medesimo. Alla luce di ciò – ha dunque concluso la Corte – per credito tributario “non spettante” (quindi idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’art. 10 quater D.Lgs 74/2000) va inteso quel credito che, esattamente come nel caso di specie, pur certo nella sua esistenza e nel suo ammontare, sia per qualsiasi ragione normativa, non ancora (o non più) utilizzabile in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l’Erario.
Anche in: ItaliaOggi, p. 31 – Iva, compensazioni rischiose – Alberici
Per i 770/2015 si avvicina l’invio
I sostituti d’imposta tenuti alla presentazione all’agenzia delle Entrate del modello 770/2015devono tenere d’occhio la data del 21 settembre 2015, entro cui effettuare l’adempimento. La data originaria – 31 luglio – è stata oggetto di spostamento, avvenuto con Dpcm del 28/7/2015, dopo le richieste delle categorie professionali, impegnate, alla fine di luglio, con altri numerosi adempimenti.
Il modello che certifica la corresponsione di somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte si suddivide in 770 ordinario e 770 semplificato: il modello ordinario va usato per indicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria, indennità di esproprio, nonché ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate e ai crediti di imposta utilizzati; quello semplificato per indicare i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali, nel 2014, sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
E’ obbligatorio effettuare la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i software di compilazione e di controllo messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.

Si può usare con il servizio telematico Fisconline nel caso in cui la dichiarazione riguardi un numero di soggetti non superiore a venti; in caso di superamento di tale limite, è necessario utilizzare Entratel. Chi è già abilitato a Entratel deve continuare ad avvalersi di questo canale.
Il termine del 21 settembre deve essere osservato anche dai sostituti di imposta che devono trasmettere le certificazioni uniche contenenti soltanto redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale).

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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