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Le agevolazioni per le Zfu del Mezzogiorno anche ai professionisti
Riguardo ai contenuti della circolare del Mise n. 32024 del 30 settembre 2013, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale†del 9 ottobre 2013 (si veda Edicola del 10 ottobre 2013), una precisazione è doverosa.  L’agevolazione prevista per le Zone franche urbane del Mezzogiorno potrà essere richiesta oltre che dalle piccole e micro imprese che hanno in programma progetti di investimento finalizzati all’innovazione, al miglioramento competitivo e alla tutela ambientale, anche da parte di particolari soggetti che esercitano l’attività professionale. In questa locuzione sembrano rientrare oltre ai professionisti veri e propri anche le società tra professionisti (Stp).  Nella circolare ministeriale è, infatti, esplicitamente riportato che “possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, al Registro delle imprese”. Dunque, il Ministero sembrerebbe sottointendere proprio le Stp anche se non è sciolto il dubbio sul fatto che le stesse esercitino attività d’impresa. Al momento, la perplessità resta ed è, quindi, auspicabile che prima che l’agevolazione per le Zfu venga effettivamente attribuita intervenga il Ministero a far chiarezza al riguardo.
Anche in:Â Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 29 – Stp, sconti fiscali e contributivi – www.anclsu.comÂ
ItaliaOggi, p. 28 – Sud, la nuova 488 al via – Lenzi
Sicurezza sui cantieri. La delega può escludere la responsabilitÃ
Con la sentenza n. 41831 depositata il 10 ottobre 2013, la Corte di cassazione, ha accolto il ricorso presentato dal legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione di una grande società e annullato, limitatamente alla sua posizione, la decisione con cui la Corte d’appello di Milano lo aveva dichiarato responsabile, agli effetti civili, insieme al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e responsabile dei lavori e al direttore tecnico del cantiere e direttore dei lavori, per le gravi lesioni patite da un dipendente dell’impresa che aveva avuto in appalto i lavori, a seguito di un infortunio sul lavoro.  I giudici di appello avevano addebitato a tutti gli imputati di non aver impedito, per colpa, l’evento in danno della parte offesa; rispettivamente, i tre soggetti erano stati ritenuti responsabili per non aver messo in opera gli interventi necessari per la sicurezza del cantiere; di aver redatto un piano di sicurezza e di coordinamento carente in ordine alla valutazione dei rischi; di aver omesso ogni attività di controllo e di vigilanza.
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 Rispetto a questa decisione, il legale rappresentante della società appaltatrice aveva asserito che non era stata presa in idonea considerazione la delega di funzioni, in materia di sicurezza, che lo stesso aveva conferita al direttore del cantiere, delega che avrebbe dovuto escludere la propria responsabilità in considerazione delle rilevanti dimensioni della società con diversi cantieri aperti in diverse parti del mondo.  E i giudici di legittimità hanno ritenuto di dover aderire a detta doglianza rilevando, sul punto, che la motivazione resa dalla Corte di merito fosse sostanzialmente apodittica e priva di specifica concretezza. Ed infatti, nella sentenza impugnata era stata unicamente affermata una generica sproporzione della delega conferita dal legale rappresentante. In definitiva, quindi, la Suprema corte ha annullato la statuizione dei giudici di merito e operato un rinvio finalizzato ad un nuovo esame sulle “emergenze processuali relative alla delega in materia i sicurezza antinfortunistica, al fine di dar conto, in termini esaustivi e congrui, della ricorrenza dei presupposti di legge agli effetti dell’esonero o meno della responsabilità civile†del legale rappresentante della società .
Anche in: Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 35 – Presidente del Cda: niente responsabilità oggettiva – G. Ne. – www.giustizia-amministrativa.it
Dalla giunta il progetto di riforma di Confindustria
La giunta di Confindustria ha approvato all’unanimità il progetto di riforma dell’associazione, che sarà trasformato in uno statuto ed esaminato in un’assemblea straordinaria per la stesura definitiva della riforma.  Tra le novità la riscrittura del codice etico con istituzione di un apposito organismo, il consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi.  La vocazione europea e internazionale di Confindustria si rivela dalla intenzione di stabilire due sedi, a Roma e Bruxelles, con una nuova struttura internazionale.  Buone notizie per gli associati, le risorse liberate dalla riorganizzazione saranno destinate ad aumentare la qualità e la gamma dei servizi e potranno anche tradursi in una diminuzione o riequilibrio degli oneri contributivi.  Niente più consiglio direttivo. La giunta si chiamerà consiglio generale e sarà composta da 160 membri, con un consiglio di presidenza di 10 membri.
Anche in: repubblica.it – Confindustria, via alla riforma: la giunta approva all’unanimitÃ
Il Sole 24 Ore, p. 11 – Approvata all’unanimità la riforma di Confindustria – Picchio
Il Sole 24 Ore, p. 11 – Più efficienza e più servizi con meno costi per gli associati – N.P.
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