News ANCL Caserta

Edicola del 03/07/2013

 

Detassazione salari produttività, altri chiarimenti dal ministero del Lavoro

Rispondendo ai quesiti sollevati da Confindustria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota interpello n. 21 del 1° luglio 2013,

specifica alcuni aspetti previsti dal Dpcm 22 gennaio 2013 in materia di retribuzione di produttività.È confermato che il bonus fiscale è applicabile

nei casi di cambio orario di lavoro in azienda, a seguito di una modifica all’organizzazione del lavoro.

Il Dicastero ricorda di aver già fornito alcuni impostanti chiarimenti sui contenuti del citato decreto, che mette in evidenza lo stretto legame tra

l’applicazione del regime fiscale agevolato con l’adozione di misure finalizzate ad una maggiore “efficentazione aziendale”.

A tal fine si precisa, nella nota del 1° luglio, che il datore di lavoro può riorganizzare il lavoro attraverso l’applicazione delle misure di “efficientazione

aziendale” previste dalla contrattazione territoriale, che possono risultare come del tutto nuove (nuova flessibilità oraria, turnazioni, ecc.) oppure

come risultato di una diversa modulazione della flessibilità prevista dal Ccnl.

Ne deriva che l’adozione di queste misure, in forza del patto territoriale, non deve costituire necessariamente un elemento di novità in relazione al

Ccnl applicato in azienda, ma un elemento di novità per le aziende che le applicano.

Alla luce di ciò, è necessario da parte della contrattazione aziendale fornire ulteriori specificazioni sulle cosiddette “diversità” rispetto al passato

delle misure di efficentazione aziendale, così come fatto nel contratto del 24 aprile 2013 sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

Relativamente all’applicazione delle agevolazioni fiscali, invece, si precisa che è possibile applicare l’agevolazione prevista dal Dpcm 22 gennaio

2013 ai patti aziendali a condizione di una rispondenza di tutte o di alcune delle misure contenute nei predetti patti con le previsioni del Dcpm. A tal

fine, è necessaria l’autodichiarazione per dichiarare la conformità tra i “vecchi” contratti e la nuova disciplina.

Roberta Moscioni

03/07/2013

Anche in:

ItaliaOggi, p. 30 – Detassazione a maglie larghe – Cirioli – www.anclsu.com

Parole chiave:

Salari produttività,detassazione,CCNL,patti aziendali

Cartelle Archiviazione:

Agevolazioni fiscali

Orario di lavoro

Oicr e Confidi sono soggetti passivi Ires e non applicano l’imposta sostitutiva

La risoluzione n. 43/E del 2 luglio 2013 ha come obiettivo quello di sciogliere i dubbi pervenuti all’Amministrazione finanziaria circa i particolari

regimi fiscali previsti, ai fini delle imposte sui redditi, per gli Organismi di investimento collettivo del risparmio e i Confidi.

La specificazione resa è che gli Oicr residenti in Italia rientrano nel regime di tassazione previsto, ai fini delle imposte sui redditi, dall’articolo 73,

comma 5-quinques del Tuir. Pertanto, questi organismi, come già chiarito con la circolare n. 11 del 2012, sono inclusi tra i soggetti passivi Ires;

inoltre, il prelievo delle ritenute sui redditi di capitale è limitato ad alcune specifiche ipotesi residuali, in cui sono applicate a titolo d’imposta, mentre

in tutti gli altri casi non trovano applicazione le ritenute espressamente previste sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e dei depositi bancari,

italiani ed esteri, sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito. Per di più, essi non subiscono la ritenuta

sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi dai grandi emittenti.

Ne deriva che gli Oicr residenti percepiscono i proventi al lordo della relativa imposta sostitutiva, essendo inclusi esplicitamente tra i soggetti passivi

dell’Ires, anche se usufruiscono di un particolare regime tributario. Devono cioè essere considerati come soggetti “lordisti”.La circostanza, infatti,

che i redditi da essi conseguiti non subiscano il prelievo alla fonte non consente di considerare tali organismi quali soggetti esenti dall’imposta in

relazione al profilo soggettivo.

Di conseguenza – conclude la risoluzione n. 43/E/2013 – gli Oicr che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 73 del Tuir, in quanto soggetti passivi

Ires, non possono essere compresi tra i cosiddetti “nettisti” nei confronti dei quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al Dlgs 239/1996.

Le stesse conclusioni valide per gli Oicr sono state estese dall’Agezia delle Entrate anche nei confronti dei Confidi, che godono, anch’essi, di un

particolare regime agevolativo ai fini Ires.

Roberta Moscioni

Agevolazioni | Lavoro

Attività Finanziarie | Fisco

03/07/2013

Anche in:

nuovofiscooggi.it – Oicr e Confidi, come “lordisti”: niente sostitutiva del 12,5%

ItaliaOggi, p. 28 – Oicr senza la ritenuta – Stroppa

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 14 – Per i fondi niente ritenuta sui mini bond – Barbagelata, Massarotto

Parole chiave:

Oicr,Cofici,soggetti passivi Ires,lordisti

Cartelle Archiviazione:

Fondi comuni mobiliari e immobiliari

IRES

Imposte sostitutive

Ditte individuali senza Pec: iscrizione respinta dopo 45 giorni

Sulla base del principio per cui non vi può essere differenza nell’applicare le norme in materia di Pec tra società ed imprese individuali,

Unioncamere, con nota del 2 luglio 2013 (ripresa dagli organi di stampa ma non disponibile in forma documentale), afferma che non si applicano le

sanzioni, ex articolo 2630 del codice civile, alle imprese individuali che hanno omesso di comunicare entro il 30 giugno 2013 (slittato al 1° luglio) il

proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).

Gli uffici del registro delle imprese, verificata tale mancanza, devono sospendere la domanda di iscrizione – se si tratta di nuova impresa – e la

domanda di variazione – se trattasi di imprese già iscritte.Trascorsi 45 giorni, per le ditte individuali, senza che sia stata effettuata la dovuta

comunicazione della Pec, la domanda di iscrizione si intende respinta, mentre le variazioni richieste si intendono come non comunicate.

Ciò in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 212/2012.

Cinzia Pichirallo

03/07/2013

Anche in:

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 14 – Senza Pec niente iscrizione – Costa – www.anclsu.com

ItaliaOggi, p. 28 – Niente Pec, niente sanzione: solo sospensione – De Stefanis – www.anclsu.com

Parole chiave:

imprese individuali,Pec,sospensione

Cartelle Archiviazione:

Registro imprese

Non basta l’irregolare registrazione di un prelevamento per invertire l’onere della prova

Con ordinanza n. 16757 depositata il 2 luglio 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una Srl contro la decisione con cui i

giudici di merito avevano confermato un avviso di accertamento ai fini Iva-Irpef-Irap emesso a seguito di Pvc e sulla scorta di indagini bancarie

appositamente disposte, nel quale erano stati contestati un maggior reddito imponibile, un maggior valore netto della produzione e un maggior

volume d’affari rispetto a quanto era stato dichiarato.

La Suprema corte di legittimità, in particolare, ha ritenuto condivisibili le doglianze avanzate dalla contribuente la quale aveva lamentato che non

fosse sufficiente l’irregolare registrazione di un prelevamento bancario per invertire l’onere della prova a proprio sfavore e considerare il prelievo un

ricavo; nella specie, infatti, i verificatori avevano ritenuto “irregolari” le citate annotazioni solo perché registrate come prelevamenti di cassa, mentre

le somme erano state prelevate per pagare i fornitori.

Di fronte a queste specifiche doglianze – si legge nel testo della decisione – il giudice di merito aveva omesso di argomentare in maniera

trasparente le ragioni del proprio convincimento, limitandosi a generiche considerazioni circa la fondatezza della presunzione concernente i

versamenti bancari, venendo meno “al dovere di motivare in maniera adeguata su quanto oggetto di contraddittorio”.

Sempre in materia di indagini bancarie e accertamento fiscale, la Cassazione, con ordinanza n. 16579 del 2 luglio 2013, ha affermato che

l’autorizzazione sulla base della quale, ai sensi dell’articolo 51, secondo comma, numero 7 del Dpr n. 633/1972, possono essere espletate indagini

sui conti correnti del contribuente, risponde a finalità di mero controllo e non è necessario che sia motivata.

L’accertamento basato sulle indagini bancarie, ossia, è da ritenere valido anche nel caso in cui l’autorizzazione relativa a queste ultime sia priva di

motivazione.

Eleonora Pergolari

Diritto Commerciale

Fisco

03/07/2013

Anche in:

Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 17 – Il giudice deve motivare le presunzioni in banca – Iorio

ItaliaOggi, p. 27 – Indagini bancarie rafforzate – Alberici

Parole chiave:

indagini bancarie, prelevamenti, autorizzazione

Cartelle Archiviazione:

Accertamento e controlli

Niente deduzione dei costi senza la prova della loro certezza e inerenza

Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 16573 del 2 luglio 2013 – le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non

possono essere escluse in capo al contribuente sulla base della mera giustificazione dallo stesso fornita circa l’esclusione della propria

responsabilità per aver consegnato la dichiarazione dei redditi all’intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

Per la revoca delle sanzioni, infatti, è necessaria una prova ben più fondata.In tale contesto, inoltre, il giudizio di corretta tenuta delle scritture

contabili da parte dei verificatori non è di per sé sufficiente per la deduzione dei costi qualora il contribuente non ne provi la certezza ed inerenza.

Eleonora Pergolari

03/07/2013

Anche in:

Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 17 – La deduzione solo per costi certi e inerenti – Acierno

Parole chiave:

omessa dichiarazione, revoca delle sanzioni

Cartelle Archiviazione:

Accertamento

Contenzioso tributario

Rinvio dello spesometro per i pagamenti con moneta elettronica

Gli operatori finanziari dovranno comunicare gli acquisti pari o che oltrepassano la soglia dei 3.600 euro, effettuati dal 6 luglio -31 dicembre 2011

con moneta elettronica dai consumatori finali, entro il 12 novembre 2013.

Si tratta dei pagamenti effettuati tramite Pos con carte di credito, di debito o prepagate, e bancomat.

A comunicare lo slittamento dell’ultima ora l’agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 2013/80821 del 2 luglio 2013.

Il rinvio è dovuto alla necessità di giungere a“una definizione condivisa, con le principali associazioni di categoria dei soggetti obbligati, della

struttura delle informazioni edelle relative specifiche tecniche”, e di “allineare il termine per l’invio a quello di altre comunicazioni interessate

dalleattività per la semplificazione degli adempimenti”. Cosa che dovrebbe avvenire con la concertazione sulle semplificazioni.

Gioia Lupoi

03/07/2013

Anche in:

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 15 – Rinvio per i dati dello spesometro – Bellinazzo

ItaliaOggi, p. 28 – Spesometro Slittamento a novembre – Rosati

fiscooggi.it – Acquisti con Pos: la comunicazione slitta, in attesa delle semplificazioni – r.fo.

Parole chiave:

spesometro,moneta elettronica,pos

Cartelle Archiviazione:

Anagrafe tributaria

Equitalia ottempera al decreto del fare

È con la nota del 1° luglio 2013 che l’agenzia di riscossione Equitalia dà seguito a quanto stabilito dal decreto del fare (Dl 69/2013).

Le novità del fare entrano in vigore alcune da subito altre dopo.

Si dovrà aspettare un decreto attuativo del Mef, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del Dl, per l’estensione a 120 rate della

dilazione per ragioni estranee alla responsabilità del debitore, che versa in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura

economica.

Fisco | Diritto Civile

Entra subito in vigore, invece, la previsione della decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

Quanto ai sequestri:

– i beni strumentali indispensabili all’impresa o alla professione acquistano la pignorabilità relativa, ossia nei limiti del quinto del valore complessivo

possibile solo se gli altri beni non sono sufficienti a coprire l’esposizione debitoria (anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni

caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro);

– sussiste il divieto di pignoramento dell’abitazione principale anche se vi sono pertinenze, purché la casa abbia destinazione d’uso catastale

abitativa (il decreto si riferirebbe alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d’uso di fatto che presuppone la residenza

anagrafica).

Su questo ultimo punto, riferito alle prime case, Equitalia, restando in attesa dei chiarimenti, impone agli agenti di astenersi anche dal procedere

alla vendita all’incanto di case già pignorate, nella sussistenza delle condizioni introdotte con il Decreto. Stessa cosa per le attività esecutive, che

devono essere sospese se il pignoramento riguardi l’unica abitazione principale posseduta, o se il debito a ruolo non superi 120.000 euro o ancora

se non siano decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca.

Sono escluse le abitazioni di lusso e dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.

Gioia Lupoi

03/07/2013

Anche in:

ItaliaOggi, p. 23 – Fisco a rate, benefici retroattivi – Bongi – www.anclsu.com

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 13 – Equitalia ferma le espropriazioni – Lovecchio – rassegnastampa.gabetti.it

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 13 – Non si tocca l’ultimo stipendio – www.anclsu.com

Parole chiave:

Equitalia,decreto del fare,Mef,dilazione,prima casa,abitazione principale,beni strumentali

Cartelle Archiviazione:

Concessionari della riscossione

Sequestri

Precisazioni sui controlli ai Fondi interprofessionali

Con la circolare n. 25, del 20 giugno 2013, il Ministero del lavoro fornisce precisazioni sul sistema di controlli che interessa i Fondi

interprofessionali, anche a seguito delle numerose richieste di chiarimento formulate dagli stessi.

Nell’evidenziare che l’attività formativa “costituisce l’esclusiva finalità istituzionale per cui vengono costituiti e autorizzati i Fondi interprofessionali”, il

Ministero specifica che le attività di verifica e controllo sul Fondo riguardano:

– l’organizzazione: adeguatezza del modello organizzativo rispetto alle attività da svolgere e alla segregazione delle funzioni;

– la gestione: idoneità delle procedure operative di attuazione, gestione e controllo per lo svolgimento delle attività formative;

– la rendicontazione: dimostrazione di una situazione veritiera e corretta delle risorse finanziarie assegnate.

La verifica si incentra anche sulle attività formative realizzate, il cui controllo a campione verterà:

– sull’attuazione degli interventi formativi campionati in coerenza con il piano/progetto formativo approvato dal Fondo;

– sulla rendicontazione, tesa alla verifica del rispetto dei criteri di effettività, realtà, inerenza, ammissibilità, legittimità e veridicità delle spese

rendicontate nei piani/progetti formativi selezionati.

Il Ministero sottolinea come i Fondi siano gli unici destinatari dell’esercizio dell’attività di vigilanza e costituiscano i soli referenti delle attività di

controllo. Essi dovranno fornire tutta la documentazione in fase di verifica, reperendola eventualmente presso i beneficiari.

Cristina Ricciolini

03/07/2013

Anche in:

ItaliaOggi, p. 30 – Formazione sotto controllo – De Lellis – www.anclsu.com

Parole chiave:

Lavoro

Fondi interprofessionali, controlli

Cartelle Archiviazione:

Formazione

Contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia: domande fino all’11 luglio

Cambiano i termini per la presentazione delle domande, da parte delle madri lavoratrici, per l’accesso al contributo economico utilizzabile, in

alternativa al congedo parentale, per il servizio di baby-sitting oppure per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Con comunicato stampa del 2 luglio 2013, l’Inps informa che le date originariamente previste (dal 1° luglio al 10 luglio 2013) sono state modificate:

ora, le domande possono essere presentate dal 2 luglio fino al giorno 11 luglio 2013.

Cinzia Pichirallo

03/07/2013

Anche in:

inps.it – Domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia: nuovi termini di presentazione

Parole chiave:

bando infanzia,contributi,domande madri lavoratrici

Cartelle Archiviazione:

Previdenza

Proroga per le istanze dei flussi di ingressi

I Ministeri dell’interno e del lavoro, con la circolare n. 4119 del 28 giugno 2013, prorogano alle ore 24 del 31 dicembre 2013 il termine per la

presentazione delle istanze relative ai flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2012.

Lo slittamento della scadenza, già fissata al 30 giugno 2013, si è resa necessaria visto il ridotto utilizzo da parte degli sportelli unici per

l’immigrazione (SUI) della quota di 4.000 ingressi fissata dal DPCM 13 marzo 2012 per i lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione

e formazione nei Paesi di origine.

Prorogato al 31 dicembre 2013 anche il termine ultimo per la richiesta di conversione di permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo,

rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da un altro Stato dell’Unione europea, in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e in permessi di soggiorno

per lavoro autonomo. Le quote fissate sono 500 per il lavoro subordinato (utilizzate al momento della circolare in commento al 50%) e 250 per il

lavoro autonomo (utilizzate al 5%).

La circolare ricorda che le domande devono essere presentate in modalità telematica.

Cristina Ricciolini

03/07/2013

Anche in:

ItaliaOggi, p. 23 – Brevi

Parole chiave:

permessi di soggiorno, lavoratori extracomunitari, flussi di ingresso

Cartelle Archiviazione:

Lavoratori stranieri

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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