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Edicola del 08/08/2013
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Sisma Emilia Romagna: per ottenere i contributi per sicurezza sismica, domande dal 10
settembre
Il Presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, in qualità di Commissario delegato, con l’ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, stabilisce le
nuove modalità e i criteri per la concessione alle imprese dei contributi in conto capitale – con le risorse messe a disposizione dall’Inail – diretti al
finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori
colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico.
Con l’ordinanza viene confermata la possibilità di erogare contributi sia per il finanziamento degli interventi necessari per l’ottenimento del certificato
provvisorio di agibilità sismica, sia per il miglioramento sismico.
La domanda per ottenere il contributo può essere presentata dal 10 settembre al 31 dicembre 2013 e deve essere compilata, a pena di esclusione,
tramite specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono disponibili sul sito internet della Regione Emilia Romagna
(www.regione.emilia-romagna.it/terremoto).
La valutazione delle domande avverrà con una procedura a sportello e non più a graduatoria consentendo una maggiore rapidità nella concessione
dei contributi.
Daniela Vichi
08/08/2013
Anche in:
inail.it – Sisma in Emilia: nuova ordinanza per assegnare alle imprese le risorse Inail
Parole chiave:
Sisma Emilia,contributi miglioramento sismico,domande
Cartelle Archiviazione:
Agevolazioni
Dallo Sviluppo economico nota sulle modalità di calcolo per la redazione dell’Ape.
Confedilizia invita a sospendere la stipula delle locazioni
Con nota protocollo n. 00416 del 7 agosto 2013, il ministero dello Sviluppo economico è intervenuto per fornire chiarimenti in merito all’applicazione
delle disposizioni di cui al Decreto n. 63/2013, per come convertito, con modificazioni dalla Legge n. 90/2013, in materia di attestazione della
prestazione energetica degli edifici.
Il ministero ha ritenuto opportuno emettere la nota citata in considerazione dei dubbi sollevati, anche da parte degli organi di stampa, sulla
normativa tecnica da applicare per la redazione del nuovo attestato Ape.
E’ stato, quindi, precisato che la definizione della metodologia di calcolo della prestazione energetica che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del
Decreto n. 63/2013 sarà effettuata con uno o più decreti ministeriali, costituisce, in realtà , un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi
vigente.
Poiché, quindi, le norme transitorie per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche tecniche
già note, ne consegue che l’abrogazione del DPR citato si avrà solo a partire dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di
cui all’articolo 4, e ciò al fine di evitare che si creino vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, “basandosi su una
metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anniâ€.
Fino all’emanazione dei decreti ministeriali indicati, in definitiva, le modalità di calcolo per redigere l’Ape saranno quelle contenute nel DPR n.
59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della Direttiva 2002/91/CE.
Sempre con riferimento alle nuove disposizioni in materia di certificazione energetica e, in particolare, relativamente alla norma che prevede la
nullità dei contratti di locazione e dei contratti di compravendita ai quali non sia allegato il nuovo attestato di prestazione energetica, si segnala che
Confedilizia ha emanato, il 7 agosto 2013, un’apposita circolare con cui invita tutte le proprie Associazioni territoriali a sospendere immediatamente
la stipula dei contratti di locazione, sia abitativi sia ad uso diverso.
Fino a che il nuovo attestato non sarà disponibile – sottolinea Confedilizia – la norma sulla nullità dei contratti non potrà essere rispettata.In
considerazione della gravità della sanzione “è indispensabile che i locatori per non correre rischi e dare luogo ad annose situazioni si astengano
Agevolazioni
Agevolazioni | Immobili
dallo stipulare contratti di locazione sino a che la norma sulla nullità non sia cancellata, come, ripetesi, da assicurazioni fornite dal Governoâ€.
Eleonora Pergolari
08/08/2013
Anche in:
ItaliaOggi, p. 23 – Le locazioni franano sull’Ape – Migliorini – rassegnastampa.gabetti.it
confedilizia.it -Attestato energetico, Confedilizia: sospendere immediatamente la stipula dei contratti di locazione
Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 12 – Doppio binario per l’attestato Ape – Busani – rassegnastampa.gabetti.it
Parole chiave:
Ape, metodologia di calcolo, ministero Sviluppo economico, Confedilizia, locazioni
Cartelle Archiviazione:
Energia e ambiente
Locazioni
Trasferimento e compravendita
Inps. Ultimi chiarimenti per gli incentivi all’assunzione
L’Inps ha illustrato i contenuti e le modalità operative per la fruizione dell’incentivo di cui alla Legge n. 92/2012 (articolo 4, commi da 8 a 11) per
l’assunzione di “over 50” e donne disoccupate con la circolare n. 111/2013 e con il successivo messaggio 12212/2013.
In quelle sedi, era stato specificato che i datori di lavoro che utilizzano il flusso Uniemens devono denunciare con il codice «55» i lavoratori assunti,
al fine di recuperare l’agevolazione. Inoltre, per le assunzioni intervenute fino al mese di luglio 2013, era specificato che i datori di lavoro potevano –
in caso di istanza positiva – recuperare la differenza a credito in una delle denunce riferite ai periodi fino ad ottobre 2013.
A completamento delle indicazioni già fornite, l’Ente previdenziale interviene ora con nuovi messaggi.
Con il messaggio n. 12850 del 7 agosto 2013, si specifica che il codice “55â€, con cui i datori di lavoro denunciano, una volta ammessi all’incentivo, il
lavoratore assunto, è unico e deve essere utilizzato per tutte le diverse tipologie di lavoratori agevolati, espressamente enunciati nei precedenti
documenti di prassi.
Inoltre, i datori di lavoro che hanno assunto lavoratori nel periodo gennaio-luglio 2013, usufruendo dell’incentivo previsto dalla Riforma Fornero e
che procederanno a recuperare l’agevolazione contributiva, oltre al recupero della differenza tra la contribuzione intera e quella agevolata,
dovranno anche restituire le misure compensative non più spettanti in relazione ai minori contributi versati. I codici M120, M121, M123 e M124
devono essere utilizzati per la suddetta restituzione, che dovrà avvenire entro tre mesi a partire dal periodo di paga di agosto 2013.
Sempre nello stesso messaggio 12850, infine, l’Inps corregge uno degli esempi riportati nella circolare n. 111/2013.
Nel messaggio n. 12849 del 7 agosto 2013, l’Ente previdenziale, invece, rende noto che i quesiti di maggiore interesse e le relative risposte fornite
dalla Direzione centrate Entrate in materia di incentivi all’assunzione sono consultabili sul medesimo sito www.inps.it. Le Faq sono pubblicate
periodicamente e raggruppate per tipologia di incentivo; sono contraddistinte da un numero che le identifica in base all’ordine cronologico
complessivo di pubblicazione. Tali Faq rappresentano indiscutibilmente la posizione assunta dall’Inps in merito all’argomento trattato.
Nel messaggio n. 12854 del 7 agosto 2013, infine, si rende noto che sempre nel sito www.inps.it è disponibile, all’interno della sezione dedicata alla
consultazione dei moduli inviati (“DON-GIOVâ€), la graduatoria di tutte le istanze presentate in riferimento al bonus assunzione. La graduatoria è
disponibile anche nell’ambiente intranet, all’interno dell’applicazione “Di.Res.Coâ€.
Con lo stesso messaggio si informa che è stata pubblicata – nelle stesse sezioni di internet e intranet – anche la nota del ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, con cui è stato chiarito che il bonus straordinario per l’assunzione di giovani e donne è pari a 12mila euro per un contratto a
tempo indeterminato, mentre il bonus per l’assunzione a tempo indeterminato part-time è inferiore a tale somma, in quanto riparametrato in base
all’orario di lavoro.
Roberta Moscioni
08/08/2013