NEWS ANCL CASERTA
Â
Edicola del 31/07/2013
Dl 63, ecobonus strutturali dal 2014
Con l’approvazione della Camera, il decreto energia – Dl 63/2013 – prende la via del Senato per la terza lettura. La scadenza del decreto sugli
ecobonus è prevista il 4 agosto.
Due gli emendamenti approvati che apportano grandi novità .
Con uno si estende il beneficio Irpef del 65% agli interventi di consolidamento e prevenzione antisismica.
Con un altro emendamento si dà mandato al Governo di approvare entro il 31 dicembre 2013 le norme per la stabilizzazione – saranno strutturali
dal 2014 a un’aliquota definita – dei due incentivi, per le ristrutturazioni (oggi del 50%) e per il risparmio energetico (ora del 65%).
Inoltre, il Governo viene impegnato sia a rafforzare le politiche a favore dell’edilizia di qualità ed energeticamente efficiente, con iniziative di
riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare e garantendo un effettivo vantaggio agli interventi volti a tal fine, sia a consentire agli enti
locali in attivo di escludere dal patto di stabilità interno le spese di realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza del territorio, di
riduzione del rischio idrogeologico, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza antisismica degli edifici pubblici, a partire dalle
scuole e dagli ospedali.
Nel bonus mobili, per arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, entrano l’antinfortunistica domestica e le misure di sicurezza contro i ladri:
– detraibili al 50% gli interventi per evitare gli incidenti domestici, come cambiare il tubo del gas;
– detraibili al 50% gli interventi per evitare atti illeciti da parte terzi, come l’apposizione di grate sulle finestre.
Gioia Lupoi
31/07/2013
Anche in:
Il Sole 24 Ore, p. 9 – Sì unanime alla Camera «Il Governo stabilizzi i bonus edilizi dal 2014» – Santilli
Il Sole 24 Ore, p. 9 – I piccoli lavori aprono allo sconto sui mobili – De Stefani
ItaliaOggi, p. 23 – Ecobonus, speranza per il 2014 – Migliorini
Parole chiave:
decreto ecobonus,bonus mobili,interventi antisismici,ristrutturazione edilizia,efficienza energetica,patto di stabilità interno,rischio idrogeologico
Cartelle Archiviazione:
Agevolazioni fiscali
Al via la carta acquisti del programma “Promozione dell’inclusione socialeâ€
Può partire la sperimentazione nei Comuni con più di 250.000 abitanti, per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in
condizione di maggior bisogno, come ampliata dal programma “Promozione dell’inclusione sociale†del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.
L’Inps, con messaggio n. 12249 del 30 luglio 2013, oltre ad indicare i propri compiti in materia, detta le modalità e i requisiti per ottenere la carta in
oggetto.
I Comuni interessati sono: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona.
La richiesta del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da un componente del nucleo familiare, che diventerà anche il titolare
della carta, mediante un modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà predisposto dall’Istituto.
I requisiti richiesti al titolare sono di natura personale, tra cui l’essere cittadino italiano o comunitario ed essere residente da almeno un anno nel
Comune in cui la domanda viene presentata, e tra i requisiti dell’intero nucleo familiare, risultano l’avere un Isee inferiore o uguale a 3.000 euro, la
presenza di un componente minore di 18 anni e la non prestazione di attività lavorativa da parte di ciascun membro.
La competenza della verifica dei requisiti è suddivisa tra Comune e Inps.
Terminate le verifiche, verrà stilata una graduatoria, prima provvisoria, per permettere la presentazione di eventuali istanze da parte dei nuclei
esclusi; una volta diventata definitiva, l’Inps procederà ad inviare a Poste italiane l’elenco dei destinatari del beneficio e le somme da erogare.
Agevolazioni
Agevolazioni | Diritto Civile
Daniela Vichi
31/07/2013
Anche in:
ItaliaOggi, p. 30 – Al via la carta acquisti – De Lellis – www.anclsu.com
Parole chiave:
Carta acquisti,Inps,
Cartelle Archiviazione:
Agevolazioni
Famiglia
Verifica antiriciclaggio, se inadeguata la banca restituisce i soldi al cliente
Il Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento del Tesoro, con la nota 57889 del 30 luglio 2013, dà attuazione alle disposizioni di cui al
comma 1-bis dell’articolo 23 della legge antiriciclaggio (dlgs n. 231/2007).
Il citato comma 1-bis, articolo 23, è stato introdotto dal Dlgs n. 169/2012 e prevede che nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di
adeguata verifica circa i rapporti continuativi già in essere (operazioni o prestazioni professionali in corso), le banche e gli altri intermediari
finanziari, tenuti a rispettare gli adempimenti antiriciclaggio, devono restituite al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie loro
spettanti, saldando il dovuto importo tramite bonifico su c/c bancario indicato dallo stesso cliente.
Nell’effettuare il trasferimento di questi fondi si deve dare comunicazione – mediante apposito messaggio – alla controparte bancaria per far sapere
che la restituzione delle somme al cliente avviene per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa
antiriciclaggio.
Di fatto, la concreta attuazione di tale disposizione è rimasta finora su carta. Il Mef aveva, infatti, congelato la sua applicazione fino all’emanazione
di una nota esplicativa: cosa che è avvenuta appunto con la nota del 30 luglio.
Con questo documento, il Ministero ha voluto chiarire l’ambito di applicazione della disposizione di legge, la necessità di interloquire
preventivamente con il cliente, le caratteristiche che deve possedere il conto su cui si riconsegnano i soldi e le informazioni riguardanti le operazioni
di restituzione del denaro.
La precisazione resa è che in caso di mancanza di adeguate informazioni ai fini della verifica antiriciclaggio, la restituzione dei soldi al cliente è
obbligatoria solo in presenza di rapporti che mostrano saldi attivi sia in forma di liquidità che di titoli.La banca o altro intermediario destinatario degli
obblighi antiriciclaggio, comunque, prima di attivare la procedura di restituzione del contante deve contattare il cliente e vedere se riesce a
completare l’azione di verifica con il suo aiuto entro un ragionevole periodo di tempo, oppure, in caso contrario, deve constatare l’effettivo rifiuto
dello stesso a fornire le informazioni richieste.
Nel caso di concreta impossibilità a completare la verifica, la banca/intermediario invia al cliente una comunicazione con la quale – tra le altre cose
– richiede le coordinate del conto su cui effettuare la restituzione dei soldi. Il conto dovrà avere – secondo le indicazioni del Mef – alcune particolari
caratteristiche e in caso di mancata collaborazione da parte del cliente, la banca tratterrà le disponibilità da restituire su un conto infruttifero.
Roberta Moscioni
31/07/2013
Anche in: