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Edicola del 30/07/2013
Al via la richiesta del bonus per le donne disoccupate
Con il messaggio n. 12212, del 29 luglio 2013, l’Inps comunica che dal 30 luglio 2013, nel Cassetto previdenziale per aziende ed aziende agricole
del sito www.inps.it, è disponibile il modulo 92-2012 (allegato n. 3 del messaggio) per chiedere la fruizione del beneficio contributivo riservato a chi
assume, dal 1° gennaio 2013, un lavoratore rientrante nelle seguenti categorie, evidenziate dalla legge n. 92/2012:
– uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesiâ€;
– donne di qualsiasi età , residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmenteretribuito da almeno sei mesiâ€;
– donne di qualsiasi età , con una professione o di un settore economico caratterizzati daun’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di
un impiego regolarmenteretribuito da almeno sei mesiâ€;
– donne di qualsiasi età , ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuitoda almeno ventiquattro mesiâ€.
Alla luce dei chiarimenti del Ministero del lavoro, rese con la circolare n. 34, del 25 luglio 2013, l’Istituto precisa che deve essere considerata priva
di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo di sei o ventiquattro mesi:
– non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato didurata pari o superiore a sei mesi;
– né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata econtinuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o
superiore al reddito minimopersonale annuale escluso da imposizione fiscale.
I datori di lavoro potranno pertanto applicare anche la riduzione contributiva previstaper le donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e
“prive di un impiego regolarmenteretribuito da almeno sei mesi†ovvero ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmenteretribuito da almeno
ventiquattro mesiâ€.
Cristina Ricciolini
30/07/2013
Anche in:
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 18 – Disoccupate, parte il bonus-assunzioni – Prioschi – www.anclsu.com
Parole chiave:
incentivi all’assunzione, donne disoccupate
Cartelle Archiviazione:
Agevolazioni contributive
Trasfertisti. Il contributo percepito per raggiungere il posto di lavoro è sottoposto a
contribuzione
Con l’ordinanza n. 18237/2013, la Sesta sezione civile della Corte di Cassazione conferma l’orientamento della Corte d’Appello di Torino, che
aveva considerato i lavoratori di una società edile facenti parte della categoria dei trasfertisti, per cui il compenso da loro percepito doveva essere
sottoposto a contribuzione nella misura del 50%.
La società propone ricorso, ritenendo più esatto, per tali lavoratori, applicare per analogia con le norme di carattere fiscale l’istituto della trasferta,
che invece è stato negato dai giudici di merito.
Per la Corte le considerazioni svolte in sede di appello sono corrette.I lavori stradali svolti dall’impresa edile presuppongono necessariamente il
fatto di essere eseguiti al di fuori della sede dell’azienda; quindi, anche senza applicare la prova dei cronotachigrafi, appare del tutto ovvio
ricondurre tale tipologia lavorativa nell’ambito del tipico lavoro dei trasfertisti, per i quali l’unica disposizione normativa applicabile è il Dlgs n.
314/1997: le indennità e le maggiorazioni lavorative percepite regolarmente dai lavoratori concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del
loro ammontare. L’analogia fiscale invocata dalla società , in questo caso, dunque, non rileva.
Inoltre, i giudici di merito – richiamando la precedente decisione della Suprema Corte, n. 17511/2010 – hanno anche correttamente rilevato che il
tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro debba essere considerato come tempo di lavoro e come tale sottoposto a contribuzione.
Roberta Moscioni
30/07/2013
Agevolazioni
Fisco
Anche in:
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 19 – Contributi per i trasfertisti – M. Pri. – www.inps.it
Parole chiave:
Trasfertisti,società edile,maggiorazioni lavorative,contribuzione Inps
Cartelle Archiviazione:
Redditi di lavoro dipendente e assimilato
Accertamento prima dei 60 giorni, senza motivi urgenti è nullo
Se l’accertamento fiscale, emesso dall’ufficio prima del termine di 60 giorni – articolo 12 della legge 212/2000, Statuto del contribuente – a far data
dal rilascio del verbale di conclusione delle operazioni di verifica, non presenta motivi di particolare urgenza, è nullo.
Sono le Sezioni unite civili della Corte di cassazione a precisarlo, nella sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013.
Spiega la Corte che il termine dei 60 giorni è posto a tutela del contraddittorio procedimentale, “primaria espressione dei principi, di derivazione
costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuenteâ€.
Di più, nella sentenza è sottolineato che il “vizio invalidante” non sta nella mancata enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza a giustificazione
dell’emissione anticipata, ma nell’effettiva assenza del requisito d’urgenza.Dunque, l’urgenza può giustificare l’anticipazione rispetto ai 60 giorni, ma
deve essere reale.
Gioia Lupoi
30/07/2013
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