NEWS ANCL CASERTA
Edicola del 17/07/2013
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Tra le agevolazioni per le zone franche urbane l’esenzione Imu
È stato pubblicato, nella “Gazzetta Ufficiale†n. 161/2013, il decreto interministeriale (Mise – Mef) del 10 aprile 2013, con condizioni, limiti, modalità e
termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle
regioni dell’Obiettivo “Convergenzaâ€, ex decreto Crescita 2.0, Dl 179/2012.
Tali agevolazioni, per le nuove attività economiche nelle 33 Zone franche urbane delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nonché, in via
sperimentale, nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias “Piano Sulcisâ€, per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta
di accoglimento dell’istanza da presentare al ministero dello Sviluppo economico, prevedono:
– l’esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF, IRES);
– l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
– l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa;
– l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Saranno concesse alle imprese a titolo di “de minimisâ€, quindi tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa sempre a
titolo di “de minimisâ€, nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della richiesta di agevolazione e nei due esercizi finanziari
precedenti, fino al limite massimo di 200mila euro.
Le disposizioni di attuazione dell’intervento saranno contenute nei bandi emanati dal Ministero dello sviluppo economico, che daranno il via ai
termini di scadenza.
Gioia Lupoi
17/07/2013
Parole chiave:
zone franche urbane,Mise,Mef, aiuti de minimis,
Cartelle Archiviazione:
Incentivi alle Piccole e medie imprese (Pmi)
Imposte dirette
ICI/IMU
IRAP
No all’induttivo per la cooperativa agricola che presenta i documenti in causa
E’ risultata soccombente, l’agenzia delle Entrate, nel contenzioso tributario scaturito da un avviso diaccertamento notificato ad una cooperativa di
trasformazione e vendita di prodotti agricoli, a cui era stato rettificato in via induttiva il reddito, applicando costi in via forfettaria, per il fatto che non
aveva esibito i documenti richiesti.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 16731 del 4 luglio 2013, respinge il ricorso dell’Amministrazione finanziaria affermando che è stato
accertato come la cooperativa aveva allegato la documentazione richiesta all’atto introduttivo del giudizio, evidenziando che la precedente mancata
esibizione era da imputare alla chiusura degli uffici locali delle Entrate, nei quali era in atto un trasferimento.
In conseguenza di ciò, i magistrati di cassazione hanno ritenuto legittimo l’operato dei giudici di merito che hanno deciso la causa in base alla
documentazione, giustificativa dei costi sostenuti, presentata nel processo dalla contribuente.
Cinzia Pichirallo
17/07/2013
Anche in:
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 17 – Documenti a uso allargato – Ambrosi – www.fiscooggi.it
Parole chiave:
esibizione documentazione,induttivo,costi
Cartelle Archiviazione:
Accertamento
Agevolazioni | Fisco
Fisco
Ispezioni della Guardia di finanza. Autorizzazione unica anche per più accessi
L’accesso della Guardia di finanza nella sede dell’impresa, necessita sì, ai sensi dell’articolo 52 del Dpr n. 633/72, di una autorizzazione rilasciata
dal capo dell’ufficio, ma non richiede, altresì, che l’atto sia reiterato per ogni singolo accesso ispettivo da effettuare; è infatti possibile che
l’autorizzazione venga rilasciata in via preventiva per una pluralità di accesi ispettivi quando l’effettuazione della verifica, per la sua complessità ,
richieda più di un atto di questo tipo.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, nel testo della sentenza n. 17357 depositata il 16 luglio 2013 e con cui è stato
rigettato il ricorso presentato da un contribuente contro un accertamento del maggior reddito a lui notificato a seguito di ispezione delle Fiamme
gialle.
Il ricorrente, sia nei gradi di merito che di fronte alla Corte di legittimità , si era lamentato dell’illegittimità del secondo accesso presso la sede della
società asserendo che questo fosse stato effettuato senza autorizzazione ed a molta distanza di tempo dal primo.
Doglianza, questa, che non ha convinto la Suprema corte secondo la quale non era necessaria la reiterazione dell’autorizzazione non essendo
venuta meno la unitarietà complessiva dell’operazione.
Eleonora Pergolari
17/07/2013