LAVORO NOVITA’ A CURA ANCL CASERTA

Unione Provinciale di Caserta
Edicola del 22.09.2015
Lavoro
Applicazione dei contratti collettivi di categoria nel settore edile
E’ stato chiesto alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali un parere in merito alla problematica relativa all’applicazione, da parte di
un’impresa che partecipi ad appalti concernenti lavori edili o prevalentemente edili, del relativo
contratto collettivo nazionale di settore. Ciò in quanto, la possibilità per l’impresa partecipante
ad una gara di aderire ad un CCNL di un settore di attività diverso da quello pertinente ai lavori
oggetto della gara stessa, determinerebbe un’illegittima alterazione dei principi di concorrenza e
di parità di trattamento che devono invece caratterizzare le singole fasi di affidamento ed
esecuzione dei lavori, sia in ambito pubblico che privato. Con nota prot. 10565 dell’1 luglio 2015,
il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nel contesto normativo vigente nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, si può ragionevolmente affermare che “un’impresa
affidataria di lavori edili o prevalentemente edili, è tenuta ad osservare, secondo il richiamo
operato dall’art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, il contratto collettivo nazionale e territoriale
di zona in vigore per lo specifico settore edile, osservando integralmente le disposizioni relative
al trattamento economico e normativo in esso contenute”. Per le imprese che operino anche nel
settore edile privato, tra i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008, finalizzati soprattutto ad una
verifica di idoneità tecnico-professionale, si fa esplicito riferimento alla necessità per l’impresa
esecutrice di fornire “una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti…” oltre “all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAlL e alle casse edili”. Quindi, la verifica di
idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, si determina, per il Legislatore, in
rapporto all’esatta applicazione del contratto nazionale stipulato dalle OO.SS.
comparativamente più rappresentative.
Contratti aziendali da depositare telematicamente presso le DTL
Il Decreto recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e
pari opportunità” – approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2015 ed in attesa di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – prevede che qualora disposizioni di legge o contrattuali
stabiliscano che la concessione di benefici contributivi o fiscali, o di altre agevolazioni, siano
connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali, tale concessione sarà
condizionata al deposito dei contratti, in via telematica, presso la Direzione Territoriale del
Lavoro competente, che li metterà a disposizione, con le medesime modalità, alle altre
Amministrazioni ed Enti Pubblici interessati.
Unione Provinciale di Caserta
Registro infortuni addio
Il c.d. decreto “Semplificazione” prevede l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Registro Infortuni
a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo. Tutte le informazioni attualmente contenute nel suddetto registro potranno
essere acquisite dagli organi preposti all’attività di vigilanza tramite la relativa profilazione e il
conseguente accesso alle banche dati messe a disposizione dall’INAIL, con particolare
riferimento ai “Flussi informativi per la prevenzione”. Con l’introduzione della disposizione in
questione viene anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, già
stabilita dall’articolo 53, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, che doveva essere connessa
all’emanazione del Decreto Interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Voucher per baby sitting, il riproporzionamento nel part-time
Con messaggio n. 5805 del 18 settembre 2015, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di
riproporzionamento, in caso di part-time, del periodo in cui sussiste la possibilità di fruire dei
voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete
pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, ex art. 4, comma 24, lettera b),
Legge n. 92/2012.
Cessazione o modificazione del rapporto lavorativo
Ribadisce l’Istituto quanto già chiarito nel messaggio n. 17400/2013 in merito alle modalità di
calcolo dell’intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale, utili
ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, per i casi di cessazione o modificazione del
rapporto di lavoro. Tuttavia, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 18/10/2014,
non sono più attuali i termini iniziali individuati nei punti 1 e 2 del citato messaggio per cui:
•il termine iniziale coincide con la data di presentazione della domanda;
•il termine finale coincide con il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale
ultimo giorno lavorato, ovvero con il giorno di modifica del rapporto lavorativo.
Esempio: se la data di presentazione della domanda è il 12 gennaio 2015 e la data di cessazione
del rapporto di lavoro è il 12 marzo 2015, alla madre lavoratrice richiedente dovranno essere
riconosciuti 2 mesi di beneficio, a partire dal 13 gennaio fino al 12 marzo (ultimo giorno
lavorato).
Modificazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale e viceversa
Per quanto concerne l’individuazione del periodo teorico di beneficio concedibile – continua il
messaggio – il termine iniziale del periodo dovrà coincidere con la data di presentazione della
domanda, mentre il termine da prendere a riferimento per il riproporzionamento del beneficio è
il giorno di modificazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
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Così facendo è possibile individuare, nell’ambito dei mesi di beneficio concessi, quanti debbano
essere erogati pienamente e quanti, invece, debbano essere riconosciuti in maniera
riproporzionata in funzione della modifica del rapporto lavorativo. Nell’ipotesi in cui, alla data di
modifica del rapporto lavorativo, il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia maggiore di 15, il
beneficio dovrà essere erogato, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro,
con le modalità adottate nei mesi antecedenti la variazione stessa. Al contrario, nel caso in cui il
numero di giorni eccedenti i mesi interi sia pari o minore di 15, il beneficio, per il mese in cui
avviene la variazione del rapporto di lavoro, dovrà essere erogato con le nuove modalità
determinate dall’avvenuta variazione del rapporto lavorativo.
Esempio 1): madre lavoratrice, a cui siano stati riconosciuti 6 mesi di beneficio, in virtù di
domanda presentata il 12 gennaio 2015, con modifica del proprio rapporto di lavoro da full time
a part time in data 28 aprile 2015: dal 13 gennaio al 28 aprile = 3 mesi e 16 giorni. Nel caso di
specie la madre ha diritto a 4 mesi di beneficio intero e a 2 mesi di beneficio riproporzionato in
ragione della percentuale di part time.
Esempio 2): madre lavoratrice, a cui siano stati riconosciuti 5 mesi di beneficio, in virtù di
domanda presentata il 12 gennaio 2015, con modifica del proprio rapporto di lavoro da parttime
a full-time in data 27 aprile: dal 13 gennaio al 27 aprile = 3 mesi e 15 giorni. Nel caso di
specie la madre ha diritto a 3 mesi di beneficio riproporzionato in ragione della percentuale di
part time ed a 2 mesi di beneficio intero.
Diritto
Cassazione su prescrizione breve e frodi Iva: disciplina da disapplicare
La Corte di cassazione, Terza sezione penale, con informazione provvisoria resa il 18 settembre
2015, ha risposto ad una questione a lei sottoposta in materia di prescrizione del reato di
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al
fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto (Iva). La pronuncia segue la recente sentenza della
Corte di Giustizia Ue dell’8 settembre 2015, causa C-105/14, secondo la quale la normativa
italiana in materia di prescrizione abbreviata e frodi Iva contrasterebbe con le norme
comunitarie nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni
effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave, o in cui preveda, per i
casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di
prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione europea. I giudici di legittimità, in particolare, hanno risposto affermativamente
circa l’idoneità del combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, e dell’articolo 161 del
Codice penale – ai sensi dei quali l’atto interruttivo comporta il prolungamento del termine di
prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale – a recare pregiudizio agli obblighi imposti
agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, prevedendo “termini assoluti di
prescrizione che possono determinare l’impunità del reato, con conseguente potenziale lesione
degli interessi finanziari dell’Unione europea”.
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Viene confermato, quindi, come spetti al giudice nazionale disapplicare le predette disposizioni
di diritto interno in quanto possono pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto
dell’Unione. Sulla medesima questione, nel frattempo, la Corte d’appello di Milano, con
ordinanza del 18 settembre 2015, ha inoltrato alla Corte costituzionale una questione di
legittimità riferita all’articolo 2 della Legge n. 130/2008, attuativa del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, rispetto all’articolo 25, secondo comma, della Costituzione.
La disapplicazione da parte del giudice degli articoli 160 e 161 del Codice penale che consegue
all’interpretazione data dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza dell’8 settembre e che
verrebbe imposta sulla base dell’articolo 325 del Trattato, potrebbe ledere il principio
costituzionalmente sancito secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge
in vigore al momento della commissione del fatto.
Anche in: Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 43 – Prescrizione, stop in Cassazione – Negri
Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 43 – E Milano si rivolge alla Consulta – Castellaneta
Fisco
Voucher internazionalizzazione, è il giorno del click day
E’ arrivata l’ora, le 10 del 22 settembre 2015, dell’avvio del Voucher per l’internazionalizzazione.
Fino al 2 ottobre 2015 (ore 17.00), le imprese registrate sulla piattaforma online del Mise –
Incentivi commercio internazionale > Voucher per l’internazionalizzazione > Piattaforma
informatica – possono inviare la domanda di contributo online. Il Ministero raccomanda di
concludere tempestivamente tutte la attività propedeutiche: compilazione, firma digitale,
caricamento sulla piattaforma. L’assegnazione dei voucher avverrà secondo l’ordine cronologico
di ricezione delle domande, nel rispetto dei requisiti richiesti, fino ad esaurimento del budget.
Si ricorda che la compilazione della domanda si poteva effettuare a partire dalle ore 10,00 del 15
settembre 2015 attraverso la piattaforma informatica “Voucher Internazionalizzazione PMI” sul
sito del Mise. Adesso scatta la seconda fase, quella dell’invio della domanda. L’incentivo è
rivolto a micro, piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali, anche in forma
cooperativa, e Reti di imprese tra Pmi. Devono aver conseguito un fatturato minimo di 500mila
euro in almeno uno degli ultimi tre esercizi, requisito che nel caso delle reti contratto si può
raggiungere sommando il fatturato delle imprese aderenti, ma anche le start-up iscritte nella
sezione speciale del Registro delle imprese, nel qual caso il fatturato minimo di 500mila euro
non è richiesto. Il voucher in argomento, da 10mila euro, è un contributo a fondo perduto, a
copertura di servizi erogati, per almeno 6 mesi a tutte quelle Pmi che intendono guardare ai
mercati oltreconfine attraverso una figura specializzata, il Temporary Export Manager o TEM,
capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri.
Anche in: Il Sole 24 Ore – Impresa e Territori, p. 14 – Da oggi via ai voucher per gli export
manager – L.Ca. – ItaliaOggi, p. 27 – Voucher export, istanze da oggi – Ottaviano
Unione Provinciale di Caserta
Codice di comportamento dipendenti delle Entrate, nuove e vecchie regole
Tutte le amministrazioni sono obbligate – ex art. 54, comma 5, del decreto legislativo n.
165/2001, come modificato dall’art.1, comma 44, della legge 190/2012 – ad adottare, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo
indipendente di valutazione, un codice di comportamento che integri e specifichi il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (Dpr 62/2013). In ottemperanza, il direttore
dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia
delle Entrate”, scaricabile dal sito dell’amministrazione. La violazione delle disposizioni
contenute nel Codice costituisce fonte di responsabilità disciplinare. Le regole di
comportamento che i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e i suoi collaboratori a qualunque
titolo sono tenuti ad osservare hanno il fine di garantire imparzialità, diligenza, efficienza e
trasparenza nello svolgimento della propria attività di servizi e per prevenire fenomeni di
corruzione e di illegalità. È obbligo del dipendente segnalare le condotte illecite di cui sia venuto
a conoscenza – ex art. 54 bis del dlgsn. 165/2001 – anche tenendo conto delle indicazioni
operative formulate dall’Agenzia.
“con la diligenza del buon padre di famiglia”
Quanto ai rapporti con il pubblico è messo nero su bianco che il dipendente opera con spirito di
servizio, chiarezza, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e
accurata possibile, con la diligenza del buon padre di famiglia; usa un linguaggio comunicativo e
comprensibile all’interlocutore ed in nessun caso assume atteggiamenti intimidatori nei
confronti del contribuente volti ad influenzare le sue scelte. Il legame con le regole resta per due
anni dalla data di cessazione del rapporto d’impiego: è vietato esercitare funzioni di assistenza e
di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti alle commissioni tributarie.
Anche in: Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 46 – Entrate, un codice anticorruzione – Parente
Decreto internazionalizzazione. Oggi in Gazzetta Ufficiale
E’ atteso sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 220 di oggi il Decreto legislativo sulla crescita e sulle
internazionalizzazioni – Dlgs 147/2015 – approvato dal Governo in attuazione della delega
fiscale. Anche se il provvedimento entrerà in vigore dal giorno 7 ottobre 2015, alcune sue
disposizioni avranno efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015. Dunque, molte imprese e società
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare saranno tenute ad applicare le novità in
materia di fiscalità internazionale già tra 15 giorni, con riferimento al periodo d’imposta in corso
al 7 ottobre 2015. Con la pubblicazione ufficiale del decreto prende il via la fase regolamentare e
amministrativa. Per la piena applicazione di misure importanti quali, il potenziamento del ruling,
il nuovo interpello preventivo per i grandi investimenti, il consolidato nazionale “orizzontale” e
la branch exemption, è necessaria l’emanazione di singoli provvedimenti operativi che ne
disciplinino le modalità e i termini di applicazione. Tale compito è rimandato al Mef e all’Agenzia
delle Entrate. Altre misure, come per esempio la nuova tassazione sui dividendi black list e la
Unione Provinciale di Caserta
norma sulla deducibilità dei costi per operazioni con controparti domiciliate in paradisi fiscali,
invece, troveranno applicazione fin da subito. E’ rimandato al 2016 il debutto del principio della
“nuova” stabile organizzazione (in sostituzione dell’attuale principio della forza di attrazione),
che aprirà la strada al criterio secondo il quale ogni filiale deve essere considerata come
un’impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre, operante sul libero mercato in
condizioni identiche o similari (“funcionally separate entity”). Sempre al 2016 è rinviata l’entrata
in vigore dei nuovi limiti alla deduzione delle spese di rappresentanza per le imprese, e
l’agevolazione fiscale per il rientro dei “cervelli” in Italia.
Anche in: Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 45 – Benefici a effetto differenziato – De Stefani
ItaliaOggi, p. 23 – Fisco internazionale, la fase 2 – Stroppa
Una Produzione a Cura del
Consiglio U.P. ANCL SU di Caserta

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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