LA SCADENZA IVA NON SI TOCCA ANCHE SE SEGUE LA TRANSAZIONE
a cura di: FiscoOggi
PDF
Pagamenti nei termini ordinari, quindi, per non incorrere nel reato di omesso versamento. Si tratta di un tributo comunitario e ogni Stato membro deve garantirne la riscossione.
In sede penale, i beni personali dell’imprenditore possono essere sequestrati anche quando la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in data antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’Iva. È quanto affermato dalla Corte suprema con la sentenza n. 12912 del 31 marzo 2016.
La vicenda processuale
In sede di riesame viene confermata la misura cautelare del sequestro preventivo sui beni personali del legale rappresentante di una società , indagato per il reato di omesso versamento dell’Iva (punito ai sensi dell’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000).
L’imputato impugna in Cassazione detto provvedimento cautelare, lamentando il difetto del fumus commissi delicti e dell’elemento soggettivo del reato contestato all’indagato. In particolare, il Tribunale del riesame avrebbe adottato il provvedimento impugnato in violazione di legge per non aver ritenuto che l’ammissione al concordato preventivo della società , della quale l’indagato risulta essere legale rappresentante, escluda i presupposti legittimanti la misura cautelare (ovvero sia il fumus che l’elemento psichico del reato).
A suo sostegno, il ricorrente cita l’orientamento di legittimità in base al quale è da escludere la configurabilità del reato di omesso versamento dell’Iva in presenza di concordato preventivo qualora tale versamento sia da effettuarsi successivamente alla domanda di ammissione al concordato (articolo 161, comma 6, della legge fallimentare). Nella specie, invero, il sistema concordatario, previsto dalla procedura concorsuale adita, prevede che il tributo venga versato solo quando gli organi della procedura avranno realizzato gli scopi previsti e omologati dal giudice.