IVA SULLA TIA
Vorrei intervenire in questo spazio su una vicenda che tocca tutti noi cittadini della comunità di Cancello ed Arnone  anche alla luce dei    recenti  aggiornamenti giurisprudenziali  in  tema di tassa sui rifiuti, e che poco tempo fa già accennai. Inizio col ribadire che circa   21 utenti hanno  presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta  avente ad oggetto la fattura Tia anno 2011  e per il quale il Comune ha deciso di resistere in giudizio, cosi come si evince dall’albo pretorio.
Personalmente non conosco i contenuti e i presupposti di impugnazione che  i vari  compaesani hanno presentato nella loro istanza, ma so per certo che taluni hanno  proposto ricorso avverso la fattura suddetta per motivi attinenti al calcolo (secondo loro non dovuto) dell’IVA al 10%.  Â
Mi hanno spiegato che nell’atto impugnato hanno  fatto propri  gli orientamenti  della Suprema Corte Costituzionale contenuti nella celeberrima sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ove si statuiva definitivamente che cosi come articolata e operante nel suo funzionamento,  la TIA dovesse essere classificata come un “TRIBUTOâ€,    considerato che  presenta le medesime caratteristiche di un’entrata tributaria e pertanto in virtù dell’art. 10 punto 5 del DPR 633/1972  esente dall’applicazione dell’imposta  sul valore aggiunto. La Corte delle leggi in particolare batteva su due considerazioni ineluttabili, ossia: l’assenza di un rapporto sinallagmatico e la natura giuridica dell’ente impositore.
La questione è stata oggetto di innumerevoli pronunciamenti che fanno pendere nettamente  la bilancia verso la non applicabilità dell’imposta.
Cosa, questa,  confermata proprio in questi giorni non solo dalla sentenza della Corte di Cassazione n.2320 del 17 febbraio scorso ma altresì dalla sentenza n. 3756 del 9 marzo appena (si veda «Il Sole 24 Ore»), in aperto contrasto con la tesi espressa dal Dipartimento delle politiche fiscali, nella circolare n. 3 del 2010 e che stroncano definitivamente anche gli interventi del legislatore, ovvero il  D.L. n.78  del 31 maggio 2010 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010. Intervento quest’ultimo, secondo loro, poco ortodosso e di scarsa   qualità giuridica, improntata esclusivamente ad evitare da parte del governo dell’epoca, attraverso un colpo di spugna terminologico,  che lo Stato effettuasse un esborso di diverse centinaia di milioni di euro a titolo di risarcimento.
A questo punto chiedo e domando a voi che mi leggete ma soprattutto a coloro che ci governano, il Comune intende prendere in considerazione o no questo indirizzo? Continuerà ad operare come sta facendo, cioè  ope legis? Come si comporterà l’amministrazione se i contribuenti vinceranno il ricorso e faranno valere le loro ragioni? Non sarebbe stato più opportuno analizzare maggiormente la vicenda? Â
Aspettiamo ulteriori sviluppi sperando  che  l’azione di questi cittadini vada a buon fine.
Amico del Popolo