INPS PRESCRIZIONE CREDITO PREVIDENZIALE
L’azione esecutiva dell’Agente della riscossione rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta, secondo una tesi giurisprudenziale, al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Pertanto, tutte le volte in cui tra la data di notifica della cartella e la notificazione dell’intimazione di pagamento sia decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza il compimento tempestivo di atti interruttivi, il debitore potrà far valere innanzi al Tribunale competente i principi espressi dalla giurisprudenza prevalente dei Tribunali, chiedendo l’estinzione del credito erariale per intervenuta prescrizione.
L’opposizione deve essere proposta al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e notificata all’Ente impositore (I.N.P.S.) ed Agente della Riscossione competente.
Abbiamo predisposto un modello di ricorso da proporre, tramite uno studio legale, al Tribunale competente in opposizione avverso l’intimazioni di pagamento riferite ad iscrizioni a ruolo notificate da oltre cinque anni (limitatamente agli importi pretesi a titolo di contributi Inps e somme aggiuntive) ed in assenza di tempestivi atti interruttivi della prescrizione.