EDICOLA ANCL CASERTA I RACCONTI DELL’ISPETTORE
Unione Provinciale di Caserta
Edicola del 12.11.2015
I racconti dell’Ispettore
Associazione in partecipazione e società unipersonale
All’interno della stuzzicheria “La legge del tagliere†sembra una giornata come le altre. Nessuno
osa immaginare che i due nell’angolo siano in realtà dei tenaci ispettori del lavoro, abituati a
lavorare alacremente anche durante quelle che ai più parrebbero solo gozzoviglie degne di
guerrieri gallici appena usciti dai fumetti di Goscinny e Uderzo. Quando gli ispettori si palesano,
lo stupore del titolare Gaudenzio è immenso: erano davvero credibili come avventori! Fatto sta
che dalla documentazione controllata emerge che in cucina, tra gli altri, opera anche la mamma
del titolare. Quest’ultima risulta essere amministratore unico della società unipersonale
“Fattifurbosrlâ€, la quale è a sua volta associata in partecipazione all’associante stuzzicheria del
figlio. “Abbiamo da poco costituito la “Fattifurbosrl†– sproloquia Gaudenzio avvicinandosi in
modo tronfio agli ispettori – su consiglio del nostro consulente del lavoro. Fino a poco tempo fa
mia madre era una semplice associata in partecipazione, ma c’è stato detto che il Jobs Act ha
abolito questa possibilità (art. 53, comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2015) e che per scongiurare
problemi dovevamo evitare l’apporto di lavoro da parte della singola persona fisica. Costituire
una società unipersonale c’è sembrata una bell’idea per aggirare l’ostacolo ed essere
formalmente in regola…â€. “Dalle nostre parti ciò che conta è la sostanza – ribattono
argutamente i funzionari ministeriali – e guarda caso l’art. 1344 del Codice Civile, rubricato
“Contratto in frode alla leggeâ€, vieta comportamenti elusivamente fraudolenti. Gli ispettori
hanno deciso di prendere tempo e di approfondire la questione. Di certo (e per fortuna), come
scrisse il compianto Giorgio Faletti nella sua seconda opera narrativa “Niente di vero tranne gli
occhiâ€, “il limite dei furbi è che non riescono a esimersi dall’esibire i frutti della loro furbizia,
prima o poiâ€.
Lavoro \ Professionisti
Commissioni di certificazione presso i CdL: le modifiche al regolamento
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con circolare n. 1124 del 6
novembre 2015, ha illustrato le modifiche che dovranno essere apportate al Regolamento delle
Commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali degli Ordini.
Deposito del verbale
Particolare interesse riveste l’abrogazione dell’obbligo, in capo alla Commissione, di depositare
copia del verbale di conciliazione presso la competente DTL nei successivi 15 giorni. Tale facoltÃ
è prevista in capo alle parti che ne abbiano interesse ai fini della mera esecutività dell’atto.
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Rappresentanza e termini del procedimento
Evidenzia la circolare che le parti possono intervenire nel procedimento personalmente, ovvero
a mezzo di proprio rappresentante munito di procura conferita esclusivamente per atto pubblico
o scrittura privata autenticata. Tuttavia l’autentica non può essere effettuata dalla Commissione
di Certificazione o dai suoi componenti. Per quanto concerne, invece, il procedimento, lo stesso
deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. Tale termine è ordinatorio e si
sospende nei periodi previsti dal regolamento, normalmente coincidenti con i periodi di
chiusura degli uffici del Consiglio Provinciale: dal 1° al 7 gennaio, dal 1° agosto al 1° settembre e
dal 23 al 31 dicembre di ogni anno.
Fisco
Nullo l’accertamento emesso in anticipo
E’ nullo l’atto di accertamento che contesta un abuso del diritto se l’agenzia delle Entrate non ha
rispettato il previsto termine di 60 giorni a disposizione del contribuente per inviare chiarimenti
sull’accertamento. A ribadire tale principio è la sentenza n. 23050, depositata l’11 novembre
2015, della Corte di cassazione. I magistrati richiamano la norma (l’abrogato art. 37-bis del Dpr
600/1973, sostituito dall’art. 10-bis dello Statuto del contribuente) che dispone come l’atto
impositivo ricada nella nullità se viene emanato prima dei 60 giorni previsti dalla notifica
dell’invito al contraddittorio. Infatti l’ufficio fiscale è tenuto ad invitare il contribuente in
contraddittorio prima dell’emissione del provvedimento e tra la data di notifica dell’invito e
quella dell’accertamento devono decorrere almeno 60 giorni. Inoltre, precisa la corte, la nullitÃ
dell’atto impositivo deriva dal vizio del procedimento concretatosi nel fatto che non è stato dato
al contribuente il tempo necessario per articolare la sua difesa. A nulla rileva, si aggiunge, che
alcun pregiudizio è sorto in conseguenza del mancato rispetto del termine; il pregiudizio –
affermano gli ermellini – nasce dalla violazione della regola procedimentale, posta a tutela del
diritto del contribuente.
Email false con mittente Equitalia
Con news dell’11 novembre 2015, Equitalia avverte sulla possibile falsa ricezione di email riferite
a cartelle o altri documenti di Equitalia e che invitano a scaricare file o ad accedere a link esterni.
I mittenti potrebbe essere: fatture@gruppoequitalia.it, equitalia@sanzioni.it,
servizio@unicredit.it, servizio_clienti@poste.it, noreply-equit@eq.it, support@update.it,
equitalia@avvia.it, servizio@equitalia.it, noreply@postecert.it, reply-equi@riscossioni1.it,
equitaliat@raccomandata.it, noreply@equitalia.it, cifre@equitliaroma.it,
assistenza@protocol.it, noreply@certificazione.it, info55@bper.it, noreply@protocol.it,
noreply@legge.it, noreplay@bancoposta.it, e similari.
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La società di riscossione afferma di essere estranea a questi messaggi potenzialmente pericolosi
ed invita i cittadini ad eliminare il messaggio ricevuto senza scaricare alcunché.
Servizi di e-commerce e Tlc, prestazioni ai privati senza scontrino fiscale
I soggetti che esercitano “prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di
teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori
dell’esercizio d’impresa, arte o professione†non sono tenuti all’obbligo di certificazione dei
corrispettivi. Lo ufficializza il decreto 27 ottobre 2015 del Mef, pubblicato sulla “Gazzetta
Ufficiale†n. 263 dell’11 novembre 2015. Il decreto attua la disposizione di cui all’articolo 7 del
Dlgs n. 42/2015, che demandava ad un provvedimento ministeriale, appunto, l’esonero
dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di
servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori
dell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Esonero scontrino per i rapporti B2C
Analogamente alla dispensa dall’obbligo di emissione della fattura, già prevista per le suddette
prestazioni, è ora sancito che per le prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici, oltre che per
le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese nell’ambito di rapporti
“business to consumerâ€, non sussiste alcun obbligo di documentazione fiscale, a meno che non
sia il committente stesso a richiedere l’emissione della fattura al momento dell’effettuazione
dell’operazione.
L’esonero ha efficacia retroattiva e vale per tutte le prestazioni a decorrere al 1° gennaio 2015.
Approfondimenti
Riforma della riscossione. Semplificazione delle rateazioni dei debiti fiscali
La legge 23/2014 ha conferito al Governo la delega di introdurre norme volte ad armonizzare le
rateazioni dei debiti fiscali. L’attuazione della delega è avvenuta con il D.Lgs. n. 159 del 24
settembre 2015 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015) in vigore dal 22 ottobre 2015,
che ha riformato il sistema della riscossione, rivedendo in particolare alcune procedure che
riguardano gli istituti della rateazione. Il decreto riguardante le misure per la semplificazione e
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, ha come obiettivo quello di creare un
sistema che favorisca l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, prevedendo forme di
rateizzazione più ampie e vantaggiose. La finalità degli interventi è anche quella modificare le
rigidità normative presenti.
Cumulabilità del congedo parentale ad ore
Il Legislatore ha previsto che il congedo parentale ad ore fruibile in assenza di contrattazione
collettiva, pari alla metà dell’orario medio giornaliero, non sia cumulabile con permessi o riposi
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disciplinati dal medesimo T.U. sulla maternità e paternità . Con messaggio n. 6704 del 3
novembre 2015, l’INPS ha fornito indicazioni di dettaglio alla luce delle quali:
•il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per fruire del congedo parentale ad
ore in questione, non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per
altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per
bambini differenti;
•il congedo parentale fruito in modalità oraria in questione, non è cumulabile con i riposi orari
giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti
per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33, c. 1 T.U.),
anche se richiesti per bambini differenti.
•la fruizione del congedo parentale su base oraria ex art. art. 32, comma 1-ter, D.Lgs. n.
151/2001, è compatibile, con i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse
dal T.U. sulla maternità e paternità . Sono quindi compatibili i permessi per l’assistenza ai
familiari disabili gravi (art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992) o i permessi fruiti dai lavoratori disabili in
condizioni di gravità (art. 33, c. 6, della Legge n. 104/1992), quando utilizzati in modalità oraria.
Ad ogni modo, come chiarito dall’Istituto, nei casi in cui, invece, la contrattazione collettiva,
anche di livello aziendale, abbia definito le modalità di fruizione del congedo parentale, la stessa
può prevedere, tra l’altro, anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal
comma 1 ter, D.Lgs. n. 151/2001.
Lavoro
Pagamenti unificati di prestazioni pensionistiche: riemissioni in pagamento
L’art. 6, D.L. n. 65/2015, convertito dalla Legge n. 109/2015, ha disposto che i trattamenti
pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi
civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL siano posti in pagamento il primo giorno di ciascun
mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove
non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento
avverrà il secondo giorno bancabile. A decorrere dall’anno 2017, i pagamenti in questione
saranno effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Stante quanto sopra, l’INPS dal
mese di luglio 2015 ha provveduto a unificare in un unico mandato di pagamento più prestazioni
a favore di un medesimo titolare. Adesso l’Istituto, con messaggio n. 6800 del 6 novembre 2015,
ha comunicato che, con riferimento a pagamenti non andati a buon fine e relativi a pensioni in
carico a più sedi, in attesa del rilascio di un’apposita funzionalità nella nuova procedura per la
gestione e il pagamento dei ratei, la riemissione in pagamento sarà effettuata dalla sede che ha
in carico il pagamento unificato.
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Rammenta, inoltre il messaggio, che la riemissione in pagamento delle rendite rimane esclusiva
competenza dell’INAIL, come stabilito dalla Convenzione stipulata tra i due Istituti.
Esonero contributivo triennale. Ministero del Lavoro ed INPS uniscono le forze per i controlli
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare prot. n. 19069 del 9
novembre 2015, facendo seguito alla lettera circolare prot. n. 9960 del 17 giugno 2015, ha
comunicato ai propri Uffici che, al fine dell’implementazione delle verifiche ispettive su
eventuali comportamenti elusivi volti alla fruizione dell’esonero contributivo triennale, ex art. 1,
comma 118, Legge. n. 190/2014, le sedi centrali dell’INPS metteranno a disposizione del
Ministero ulteriori informazione sui datori di lavoro che, negli ultimi mesi, hanno richiesto la
fruizione dell’esonero. Tali dati saranno trasmessi alle DTL che dovranno attivare ulteriore
controlli mirati, anche congiuntamente al personale ispettivo dell’Istituto.
Diritto
Riforma sistema sanzionatorio, gli effetti sull’azione della GdF
A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs n. 158/2015 sulla revisione del sistema sanzionatorio, il
Comando generale della Guardia di Finanza ha indirizzato ai reparti operativi del Corpo una
direttiva (la n. 331248/15) del 10 novembre 2015, con la quale vengono esaminate le principali
novità in tema di reati e sanzioni tributarie di interesse per il personale operativo. Si tratta di
una direttiva preliminare che, seppure tempestiva, non è ancora completamente esaustiva della
riforma apportata dal Dlgs 158/2015 e, dunque, subordinata alle valutazioni delle varie Procure
della Repubblica.
Novità in materia di intercettazioni e segnalazioni per i reati contabili
La direttiva della GdF ripercorre le principali novità relative al sistema sanzionatorio penaletributario,
con le conseguenti modifiche apportate al Dlgs n. 74/2000. Tenendo conto
dell’aumento della pena nei casi di delitti di occultamento o distruzione di scritture contabili ed
indebita compensazione dei crediti inesistenti, viene ora riconosciuta al personale dei reparti
della GdF la possibilità di intercettare conversazioni, comunicazioni telefoniche e altre
comunicazioni legate ai casi di occultamento e distruzione di documenti contabili. In altri
termini, nel corso di indagini relative ai suddetti delitti, l’autorità giudiziaria avrà la possibilità di
disporre l’intercettazione delle conversazioni/comunicazioni telefoniche o di altre forme di
comunicazioni che ad essi si riferiscono, e il personale della guardia di Finanza potrà collaborare
in tal senso. Con specifico riferimento alle nuove cause di non punibilità previste dal revisionato
articolo 13 del Dlgs 74/2000, relativamente alle ipotesi in cui il contribuente si avvale del
ravvedimento operoso per regolarizzare la violazione costituente reato – con possibilità di
estinzione integrale del debito tributario – viene, invece, precisato che i militari incaricati delle
verifiche dovranno comunque procedere a trasmettere all’autorità giudiziaria la comunicazione
della notizia di reato anche nel caso in cui l’estinzione del debito consenta l’applicazione della
causa di non punibilità . In tal caso, i militari saranno tenuti a mettere in evidenza la condotta
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tenuta dal contribuente rispetto al pagamento del debito erariale, dal momento che la polizia
giudiziaria è tenuta a comunicare la notizia di reato per ogni fatto che integri, da un punto di
vista solo oggettivo, una fattispecie astratta.
Applicazione temporale delle nuove disposizioni
Nella direttiva delle Fiamme gialle si specifica, inoltre, che per determinate fattispecie di reato
che aggravano la situazione del reo si terrà conto esclusivamente dei fatti commessi dopo
l’entrata in vigore della riforma: ossia commessi dopo il 25 ottobre 2015. E’ il caso dei nuovi reati
di omessa dichiarazione del sostituto di imposta e dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici commessi da un contribuente non obbligato alla tenuta delle scritture contabili: questi
potranno applicarsi soltanto per i fatti commessi dopo il 22 ottobre 2015. Viceversa, le
disposizioni che hanno determinato modifiche favorevoli al reo, potranno valere
retroattivamente e quindi riferirsi anche a condotte poste in essere prima del 22 ottobre
2015.danni.
Fisco \ Economia e Finanza
Legge Stabilità 2016. Dirigenti Entrate, soluzione per i retrocessi del 2001
Mentre non sembra avere ancora posto, nel Ddl stabilità 2016, la questione dei dirigenti
decaduti dell’Agenzia delle Entrate dopo la sentenza della Consulta 37/2015, certa è la soluzione
del Governo per i 733 funzionari della stessa Agenzia vincitori del concorso interno del 2001
bocciato dal Tar. Per loro operò la retrocessione a impiegati (dalla terza alla seconda area), ma
ora un emendamento alla Stabilità 2016 ripristina loro il trattamento economico e le relative
funzioni: ai dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria, ivi inclusi le agenzie fiscali, a
cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a
tempo indeterminato stipulato in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del
contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 continua ed essere
corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, fino a una specifica disciplina contrattuale, il
relativo trattamento economico e potranno continuare a esplicare le loro funzioni post concorso
“nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organicoâ€. Sul
caso dirigenti decaduti ex sentenza, la chiosa del sottosegretario al Mef, Enrico Zanetti: “la
posizione del governo non cambia di una virgola, con conseguente richiesta di ritiro di tutti gli
altri emendamenti: selezioni con criteri oggettivi e trasparenti per Pos e Pot più concorso
pubblico per nomina dirigentiâ€.
Altri emendamenti approvati
Con l’approvazione di altri emendamenti:
•passa da 8.000 a 16mila euro il limite di spesa per il bonus mobili alle giovani coppie;
Unione Provinciale di Caserta
•i danni prodotti dai notai che non versano le imposte dovute sugli atti rogati o autenticati
verranno risarciti dal Fondo di garanzia e assicurazione del notariato;
•sono sanati i ritardi dei Comuni nel deliberare le aliquote fiscali e le tariffe.
Una Produzione a Cura del
Consiglio U.P. ANCL SU di Caserta
PRESIDENTE CARMINE ESPOSITO