EDICOLA ANCL CASERTA
Unione Provinciale di Caserta
Edicola del 04.09.2015
Fisco
Cassa Portieri, c’è la causale per il versamento dei contributi
Il 28 luglio 2015 è stata siglata una convenzione tra la Cassa Portieri e l’Inps per l’affidamento
all’Istituto nazionale del servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi per il
finanziamento della Cassa.
L’Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento dei suddetti contributi, ha istituito la
seguente causale contributo:
“ASPO†denominata “Cassa Portieriâ€
Lo si apprende dalla risoluzione n. 79 del 3 settembre 2015.
Anche in: Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 34 – In breve – Istituito il codice per la Cassa Portieri
Consulenza “in abbonamentoâ€, imponibile ad Iva anche se il servizio non è reso
Un contratto di abbonamento a servizi di consulenza legale, commerciale e finanziaria, rientra
tra le prestazione di servizi, ai fini Iva, dal momento che grazie a tale contratto il fornitore si
rende disponibile ad erogare, all’occorrenza, una o più prestazioni di servizio determinate. Il
momento di effettuazione della prestazione e di esigibilità dell’imposta coincide con la scadenza
del periodo per il quale il pagamento è stato concordato.
Lo chiarisce la Corte di Giustizia Ue, nella sentenza relativa alla causa C-463/14 del 3 settembre
2015, intervenendo in una controversia che vedeva coinvolti i giudici bulgari, chiamati a
decidere circa il diritto del committente nazionale di detrarre l’Iva addebitata dal fornitore in
relazione ad un contratto di consulenza in abbonamento.
Il fisco locale aveva negato la detrazione, adducendo come motivazione la carenza di qualsiasi
prova in merito alla natura e quantità dei servizi effettivamente forniti. I giudici nazionali,
ritenendo che tale comportamento potesse contrastare con la direttiva Iva, hanno deciso di
rivolgersi alla Corte di Giustizia Ue per sapere se il particolare tipo di contratto di consulenza
fosse da considerare imponibile ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto e per conoscere l’esatto
momento dell’esigibilità dell’Iva.
Due le questioni pregiudiziali
Nella sentenza del 3 settembre la Corte Ue specifica, relativamente alle due questioni
pregiudiziali sollevate, quanto segue:
– la nozione di prestazione di servizi ricomprende anche i contratti di abbonamento per la
fornitura di servizi di consulenza, nell’ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del
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committente per tutta la durata del contratto e si è impegnato a non concludere altri contratti
analoghi con i concorrenti del committente. Dunque, sono da considerarsi prestazioni imponibili
ai fini Iva, con diritto a detrazione da parte del committente, anche i contratti di servizi on
demand che prevedono un pagamento forfettario, a prescindere dal numero di prestazioni
fornite e ricevute;
– riguardo all’esigibilità dell’imposta, invece, viene precisato che essa si verifica alla scadenza del
periodo in cui il pagamento è stato concordato, senza che possa rilevare se e quando nel periodo
il committente ha effettivamente usufruito dei servizi. Ciò che conta è che il fornitore sia
rimasto a disposizione del cliente per fornirgli consulenze su richiesta, indipendentemente dal
fatto che nel periodo considerato il prestatore abbia o meno effettivamente fornito consulenze
al cliente.
Lavoro
Caporalato. In aiuto degli ispettori il protocollo con l’ACI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato stampa del 3 settembre 2015, ha
annunciato la sottoscrizione di un protocollo con l’Automobile Club d’Italia che consentirà agli
ispettori del lavoro di accedere con immediatezza alle informazioni contenute nel Pubblico
Registro Automobilistico.
Gli ispettori del lavoro potranno così verificare, in tempo reale, la titolarità degli autoveicoli e
confrontare le informazioni ottenute con altre raccolte nel corso degli accessi ispettivi o
provenienti dalla consultazione di altre banche dati a disposizione.
In particolare l’accesso al P.R.A., sarà efficace in edilizia o in agricoltura in tutte le azioni di
contrasto al “caporalato” che si realizza attraverso l’intermediazione di manodopera da
trasportare e smistare nei diversi cantieri o terreni agricoli.
Anche in: ItaliaOggi, p. 30 – Accesso diretto al Pra per gli ispettori del lavoro – De Lellis –
www.anclsu.com – Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 37 – Accesso al Pra per gli ispettori –
Micardi
INPS. Aggiornate le procedure per gestire il nuovo congedo parentale
Con messaggio n. 5521 del 3 settembre 2015, l’INPS ha comunicato alle proprie sedi che la
procedura gestionale “Malattia maternità e Legge 104/92” è stata aggiornata per permettere la
gestione delle pratiche interessate dalle modifiche di cui al D.Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015.
In particolare, le applicazioni per l’invio telematico delle domande di congedo parentale per
lavoratrici e lavoratori dipendenti e di prolungamento di congedo parentale ai sensi della Legge
104/92, sono state aggiornate elevando il limite temporale di fruibilità da 8 a 12 anni di vita del
bambino (ovvero da 8 ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato).
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Tali nuove disposizioni trovano attualmente applicazione per le giornate di astensione dal 25
giugno al 31 dicembre 2015.
Per i periodi successivi, ossia per le giornate di astensione ricadenti nel 2016, il controllo sui
limiti di età o di ingresso in famiglia tornerebbe quindi riferito agli 8 anni, salvo che la riforma
non venga estesa anche per gli anni successivi.
Tuttavia – chiarisce l’Istituto – per le pratiche interessate alle modifiche normative non è
possibile avere periodi a cavallo del 25 giugno 2015 e 31 dicembre 2015, date rispettivamente di
inizio e fine del periodo di attuale applicabilità delle nuove norme.
In caso di pratiche con periodo a cavallo, gli uffici suddivideranno ogni pratica in due pratiche
per poterle definire correttamente.
INAIL. I limiti di retribuzione per il calcolo del premio
Il decreto ministeriale 30 giugno 2015 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’INAIL
nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2015 ed ha stabilito il minimale e il massimale di
rendita nelle misure di € 16.195,20 e di € 30.076,80.
Sulla base di tali importi, l’Istituto, con circolare n. 72 del 3 settembre 2015, ha aggiornato i
limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo.
Sono interessati:
•i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita;
•familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.;
•lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994;
•lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time e con contratto part-time.
La circolare si sofferma, inoltre, su:
•retribuzione di ragguaglio;
•compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati;
•retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti;
•alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti
ad esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro.
– promozione dell’occupazione giovanile, con particolare riferimento al contratto di
apprendistato;
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– inserimento / reinserimento lavorativo delle donne e degli over 55 nel mercato del lavoro;
– welfare contrattuale;
– abbandono scolastico e politiche di contrasto alla dispersione;
– costruzione di reti territoriali per l’apprendimento permanente;
– sviluppo servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
– conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
– processi di innovazione (reti, filiere, etc.);
– autoimprenditorialità e imprenditorialità ;
– ruolo e contributo delle parti sociali nei processi di programmazione e sorveglianza nei
Programmi Operativi dei Fondi strutturali europei.
Anche in: ItaliaOggi, p. 30 – Premi Inail, scatta l’aumento – Cirioli – www.anclsu.com – ïƒIl Sole 24
Ore – Norme e Tributi, p. 37 – Fissate le retribuzioni convenzionali Inail – Toriello
Diritto
Continuazione esclusa se gli omessi versamenti dipendono dalla crisi economica
Con sentenza n. 35912 depositata il 3 settembre 2015, la Corte di cassazione ha confermato la
statuizione con cui il Gip del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva
rigettato un’istanza volta all’applicazione dell’istituto della continuazione, e quindi di un
trattamento sanzionatorio più benevolo, con riferimento ai reati di omesso versamento dell’Iva
per gli anni di imposta 2006 e 2007 attribuiti al soggetto ricorrente per mezzo di due diversi
decreti penali di condanna.
Quest’ultimo, in particolare, aveva lamentato che l’organo giudicante non avesse valutato la
circostanza che le omissioni da lui poste in essere erano dipese da un unico momento volitivo
derivato dalla gravissima situazione economica in cui la sua società a lui riconducibile si era
trovata.
Sul punto la Suprema corte ha ricordato come la valutazione della sussistenza dell’unicità del
disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di
merito, sindacabile, in sede di legittimità , solo ove non sorretta da adeguata motivazione.
E secondo la Cassazione, nel caso in esame il giudice dell’esecuzione aveva correttamente
interpretato il parametro normativo riferito all’istituto della continuazione.
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Ed infatti, nella decisione impugnata era stato evidenziato l’iter logico seguito per escludere, nel
caso concreto, la riconducibilità a un sottostante originario disegno criminoso dei reati
contestati.
In particolare, il giudice aveva valorizzato la circostanza rilevabile dalla prospettazione del
ricorrente, alla stregua della quale il medesimo si era trovato costretto alle omissioni ascrittegli
per le gravissime difficoltà economiche, interpretando detta emergenza come implicita ma
esaustiva dimostrazione della carenza della unicità e originarietà del programma criminoso “per
essere le omissioni annuali conseguenti a determinazioni correlate alla considerazione della
concreta e attuale situazione economicaâ€.
Secondo il medesimo organo giudicante, ossia, l’occasionalità della condotta, generata da eventi
non prevedibili ab origine, era ontologicamente incompatibile con l’istituto della
continuazione.dell’apprendistato e del DURC, oggetti di modifiche ad opera del D.L. n. 34/2014
(consulta anche l’articolo di Edicola: “Dl 34/2014. Novità opportune e novità da chiarire.
Giudizio della Calderoneâ€). Positiva è stata la valutazione sul nuovo contratto a termine
acausale, motivata soprattutto dall’aumento della flessibilità (46%), dal previsto
ridimensionamento del rischio di contenzioso del lavoro (41%) e dal fatto che tale contratto
permette di fatto un periodo lungo di prova (12%). Negativamente è stato, invece, valutato il
limite del 20% (29%). Per quanto concerne l’apprendistato, le nuove modifiche non sembrano
aver incentivato il ricorso a tale tipologia contrattuale, tanto che il 29% dei consulenti del lavoro
non lo consiglierebbe a causa della difficoltà ad orientarsi tra normativa regionale e disciplina
dei contratti di lavoro nazionali (44%) e perché la normativa è troppo incerta (36%). Ben il 64%
dei consulenti del lavoro ritiene che rendendo facoltativa la formazione possa crearsi un
conflitto di competenze tra Stato e Regioni.
E’ netta, infine, la posizione negativa dei consulenti del lavoro sul DURC e per il 67% le nuove
linee guida per la revisione della regolarità contributiva riferite all’interrogazione degli archivi
degli enti sono insufficienti. Ad essere chiamata in causa è l’incomunicabilità con Inps e Inail
(45%) e l’inaffidabilità degli archivi di Inps, Inail e Cassa edile (32%).
Anche in: Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 35 – Omessi versamenti, continuazione difficile –
Ambrosi, Iorio – www.fiscooggi.it
ItaliaOggi, p. 35 – Crisi finanziaria, ma l’Iva resta – Alberici – www.fiscooggi.it
Diritto
Jobs act e delega fiscale in CdM
Agenda piena per il Consiglio dei ministri. È giunto il momento di confrontarsi con gli ultimi 4
Dlgs attuativi del Jobs act (riordino degli ammortizzatori sociali, semplificazione dei rapporti di
lavoro, creazione dell’agenzia unica per le ispezioni, nuovi servizi per il lavoro) e con parte della
delega fiscale (cartelle esattoriali, agenzie fiscali, evasione fiscale e sanzioni).
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Jobs act
Il nodo dell’ultim’ora è quello dei controlli a distanza, con i dati raccolti attraverso le nuove
tecnologie (smartphone, pc o tablet). La quadra dovrebbe essere trovata proprio in sede di
Consiglio.
Le altre novità sono già note. Tra queste:
•la nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, attesa per il 2016;
•l’introduzione dell’assegno di ricollocazione;
•il riordino degli incentivi all’occupazione;
•l’istituzione di un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, che riunirà in un’unica struttura i
servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail;
•la predisposizione di moduli telematici forniti dal ministero del Lavoro per le dimissioni del
lavoratore;
•il riordino della Cassa integrazione, che prevede un tetto complessivo fino a 36 mesi e le
aziende cessate, se avranno già pronto un nuovo acquirente, potranno contare su un ulteriore
periodo di Cigs transitorio.
Delega fiscale
Dall’ordine del giorno potrebbero essere esclusi i decreti su contenzioso e sanzioni.
Per il resto è confermato che:
– eventuali bilanci negativi per le perdite di Equitalia dovute all’abbassamento degli interessi
delle cartelle esattoriali, riduzione dell’aggio dall’8 al 6%, saranno appianati dall’Agenzia delle
entrate (che la controlla al 51%);
– la notifica delle cartelle esattoriali arriverà con la Pec a imprese individuali o costituite in forma
societarie ed ai professionisti iscritti in albi o elenchi, ma anche alle persone fisiche che ne
facciano richiesta;
– verrà introdotta la nozione di lieve inadempimento, che consente di non decadere dalle
dilazioni degli avvisi, e passano da 5 a 7 i giorni di ritardo tollerati nel pagamento della prima o
unica rata ai fini della decadenza dalla rateizzazione;
– le agevolazioni fiscali ogni cinque anni dall’introduzione verranno revisionate, i bonus fiscali
potranno essere abrogati, modificati o confermati;
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– le agenzie fiscali perdono la norma con la soluzione ponte per il caso-dirigenti, introdotta dalla
legge enti locali, ma si stabilisce che potranno essere aumentate le posizioni organizzative
speciali (Pos).
Anche in: repubblica.it – Jobs Act, in arrivo gli ultimi decreti con il controllo a distanza
ilfattoquotidiano.it – Equitalia, governo le taglia commissioni ma in cambio le verserà 125 milioni
Il Sole 24 Ore, p. 7 – Jobs act, sì ai controlli a distanza – Tucci
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 – Riscossione, dietrofront sull’anatocismo – Mobili, Parente
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 – Possibile il «ravvedimento» – Lovecchio
ItaliaOggi, p. 22 – Fisco, riscossione con i guanti – Stroppa, Bartelli
ItaliaOggi, p. 23 – Spese fiscali riviste ogni 5 anni – Grigolon