EDICOLA A CURA ANCL(ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO)CASERTA
Unione Provinciale di Caserta
Edicola del 05.09.2016 Cruscotto infortuni ai datori di lavoro Modalità di accesso A seguito dell’abolizione della tenuta del Registro Infortuni, l’Inail ha realizzato un nuovo applicativo denominato “Cruscotto Infortuniâ€, al fine di garantire agli organi ispettivi dell’Istituto, delle Aziende sanitarie locali e del Ministero di lavoro di consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dai datori di lavoro all’Inail stesso. In un’ottica di semplificazione avviata ad opera del Dlgs 151/2015, l’Inail ha effettuato un aggiornamento del “Cruscotto Infortuni†rendendolo ora disponibile ai datori di lavoro e ai loro intermediari, in relazione agli eventi infortunistici dagli stessi denunciati dal 23 dicembre 2015. Come specificato nella circolare Inail n. 31 del 2 settembre 2016, il “Cruscotto Infortuni†è accessibile nell’area dei servizi online del sito www.inail.it tramite l’inserimento delle credenziali già in possesso di questi soggetti per l’accesso al servizio della denuncia telematica di infortunio. Il servizio prevede per i datori di lavoro la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega. Per gli intermediari è prevista la consultazione in relazione alla: – unità produttiva di un’azienda in caso di datori di lavoro in gestione ordinaria e Pubbliche amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo; – struttura dell’amministrazione statale in caso di datori di lavoro in gestione per conto dello Stato; – località per il settore Agricoltura. Infortunio Certificati medici telematici L’INAIL ha dato notizia sul proprio portale che dal 30 agosto 2016 è disponibile la nuova applicazione, rivisitata, dei “Certificati medici di infortunio telematiciâ€. Il servizio in questione consente a strutture ospedaliere e medici privati o di ospedale di inviare all’Istituto il certificato medico che attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo. Unione Provinciale di Caserta Omesso versamento ritenute Depenalizzazione retroattiva La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 35589 del 29 agosto 2016, ha confermato l’intervenuta abolitio criminis a seguito della parziale depenalizzazione del reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, per effetto dell’art. 3, comma 6, D.Lgs n. 8/2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016. Quindi, costituiscono ancora reato le condotte di omesso versamento delle ritenute operate che superano, nell’arco temporale dell’anno, l’importo di 10.000,00 euro, importo che deve essere considerato come soglia di punibilità di un reato che la legge di depenalizzazione ha rimodulato, pur nella continuità del tipo di illecito, in ordine agli elementi che costituiscono il fatto tipico. Infatti, mentre in precedenza il reato era integrato dal mancato versamento mensile delle ritenute operate, indipendentemente dall’entità dell’importo non versato, la fattispecie deve ritenersi ora realizzata solo quando, nell’arco dell’anno, il datore di lavoro ometta di eseguire i versamenti che, indipendentemente dal riferimento ad una o più mensilità , superano la soglia di 10.000 euro. Peraltro, deve rilevarsi che le disposizioni del decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Lavoro autonomo, niente attività prevalente Non opera il criterio dell’attività prevalente Doppio onere, vale la sussistenza degli elementi La Cassazione a sezioni unite ha accolto il ricorso dell’Inps, con rinvio ad altra corte d’appello, in merito al caso dell’attività di lavoro autonomo affiancata ad una collaborazione come socio lavoratore nell’impresa. L’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività d’impresa commerciale, artigiana o agricola, che comporti di per sè l’obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’Inps, non fa scattare il criterio della cosiddetta “attività prevalenteâ€. Per tale fattispecie è pienamente compatibile la doppia imposizione contributiva. Unione Provinciale di Caserta La Corte chiarisce che vale il criterio dell’attività prevalente solo se si verifica il contemporaneo esercizio dell’attività di commerciante, artigiano o coltivatore diretto, restando esclusi i rapporti di lavoro a carattere autonomo per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata. Già le sezioni unite con la sentenza 17076 del 2011 lo affermavano: “il criterio per l’attività prevalente ….opera per le attività esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti… per individuare l’unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all’attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l’iscrizione in un altra gestione assicurativa.â€. Dunque secondo la Cassazione tale criterio non opera per i rapporti di lavoro a carattere autonomo, per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione separata. La Corte d’appello, spiega la Cassazione con la sentenza 17365 depositata il 26 agosto 2016, ha sbagliato ad escludere la possibilità della doppia iscrizione, alla gestione commercianti e alla gestione separata, per il criterio della prevalenza, al contrario avrebbe dovuto valutare gli elementi di fatto raccolti, nella diversa prospettiva delineata dalle Sezioni unite con la sentenza 17074/2011, al fine di formulare il giudizio sull’effettivo esercizio di attività commerciale svolta dai soci amministratori in modo abituale e prevalente secondo criteri – ex articolo 1 comma 203 della legge 662/1996 – che devono concorrere tutti affinché sorga l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, l’irrilevanza delle presunzioni L’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti non può essere desunto da elementi di carattere meramente presuntivo, che non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della “ratio decidendi†che è correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza del effettivo svolgimento di un’attività commerciale da parte di un soggetto La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice di prime cure che aveva accolto l’opposizione di un soggetto avverso un avviso di addebito emesso a suo carico per il pagamento di contributi da versare alla Gestione Commercianti. Aveva spiegato la Corte che non sussistevano le condizioni per una siffatta iscrizione, posto che si trattava di mera attività di riscossione di canoni di locazione, inerente al godimento dei beni immobili. Ricorre in Cassazione l’Inps, contestando che l’attività svolta dal soggetto possedeva carattere commerciale, così come si evinceva dalla visura camerale della società , della quale il medesimo era l’unico socio accomandatario. La Cassazione dal canto suo ritiene il motivo infondato. L’Inps, infatti, pretende di desumere l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo, che non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della “ratio decidendi†che è correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di Unione Provinciale di Caserta un’attività commerciale da parte del soggetto, essendo stato ben evidenziato che quest’ultima si limitava a riscuotere i canoni degli immobili locati, cioè a goderne i frutti. Una Produzione a Cura del Consiglio U.P. ANCL SU di Caserta