Comunicazione dall’ANCL(Associazione Nazionale Consulenti Lavoro)

 a cura presidente ANCL Caserta Carmine Esposito

APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LA RIFORMA DEL MERCATO DEL

LAVORO

• Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa 23 marzo 2012 • “La riforma del

mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” relazione presentata dal Ministro del Lavoro e

delle Politiche Sociali In data 23 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di

legge di riforma del Mercato del Lavoro.

Tra gli interventi più significativi si segnalano:

• la revisione degli istituti contrattuali esistenti, tra i quali il contratto a tempo determinato, a tempo

parziale, l’apprendistato quale forma di ingresso nel mondo del lavoro, il lavoro a progetto; la

limitazione degli usi impropri dei contratti flessibili quali accessorio e intermittente; revisione delle

tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, prevedendo il reintegro sul posto di lavoro

in caso di licenziamento discriminatorio o in alcuni casi di infondatezza del licenziamento

disciplinare, mentre per il licenziamento per motivi economici è previsto il pagamento di

un’indennità;

• la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, con l’introduzione dell’ASPI e l’estensione

della CIG.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Gli interventi previsti sulla disciplina del contratto a tempo determinato si muovono lungo due

direttive principali:

• l’aumento della quota contributiva di 1,4 punti percentuali, a finanziamento dell’ASPI

(Assicurazione sociale per l’impiego);

• il contrasto all’utilizzo eccessivo e reiterato di tale fattispecie.

Il secondo punto è perseguito mediante:

• l’aumento dell’intervallo di tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto a tempo

determinato con lo stesso soggetto, a 60 giorni nel caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, e a

90 giorni se la durata è superiore;

• il prolungamento del periodo entro il quale il rapporto può proseguire oltre la scadenza per

soddisfare esigenze organizzative, da 20 a 30 giorni se la durata è inferiore a 6 mesi, e da 30 a 50

giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi;

• al fine di ridurre la reiterazione dei contratti, è previsto che il primo contratto a termine non debba

più essere giustificato dalla causale tecnica, organizzativa, produttiva o sostitutiva, fermo restando il

limite di durata massima prevista;

• viene stabilito che al computo dei 36 mesi di durata massima comprensivi di proroghe e rinnovi,

devono essere considerati anche eventuali periodi di lavoro svolti presso la medesima impresa

tramite agenzie di somministrazione.

Al fine di scoraggiare un utilizzo improprio del contratto a termine, inoltre, è previsto che qualora

un giudice ne dichiari l’illegittimità, viene ribadito l’attuale regime sanzionatorio che affianca, alla

“conversione” del contratto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato, anche

un’indennità risarcitoria compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità.

Infine, viene proposto di adeguare i termini per l’impugnazione stragiudiziale del contratto di lavoro

a termine ai nuovi limiti previsti per il rinnovo dello stesso, portandoli a 120 giorni, mentre rimane

fermo il termine per l’impugnazione giudiziale previsto in 330 giorni.

CONTRATTO DI INSERIMENTO

E’ prevista una razionalizzazione delle risorse stanziate peri contratti di inserimento concentrandole

nei confronti dei lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi. In particolare sono

previste agevolazioni contributive consistenti nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a

carico del datore di lavoro per un periodo di:

• 12 mesi nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato (ulteriori 6 mesi in

caso di stabilizzazione del rapporto);

• 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

APPRENDISTATO

Salvaguardato l’impianto del “Testo unico dell’apprendistato”, contenuto nel D.Lgs n. 167/2011,

quale canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro. Il nuovo T.U., trascorso il

periodo transitorio previsto ai fini delle necessarie implementazioni da parte di Regioni e Parti

sociali, sarà pienamente operativo dal 25 aprile 2012. Al riguardo gli interventi proposti prevedono:

• l’introduzione di un meccanismo che preveda la stabilizzazione del 50% degli apprendisti assunti

nel triennio al fine di poter procedere a nuove assunzioni di apprendisti (nel computo non si terrà

conto delle cessazioni durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta

causa);

• l’innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall’attuale (possibilità di

assumere tre apprendisti ogni due lavoratori qualificati);

• l’introduzione di una durata minima del rapporto di apprendistato pari a 6 mesi, tranne che per

attività stagionali e fatte salve le eccezioni previste nel T.U.;

• durante l’eventuale periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato;

in attesa dell’introduzione del libretto formativo la registrazione della formazione sarà sostituita

dalla dichiarazione del datore di lavoro (possibile la previsione di uno schema in tal senso).

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

In caso di variazioni dell’orario di lavoro attuate in forza di clausole elastiche o flessibili, nei soli

casi di part

amministrativa tramite sms, fax o PEC.

E’ prevista la reintroduzione di un diritto di ripensamento, ovvero la possibilità di recedere da

clausole flessibili o elastiche stipulate, in caso di rilevanti motivi personali previsti dalla legge e in

altre eventuali ipotesi previste dalla contrattazione collettiva.

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE

È previsto l’introduzione dell’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di effettuare una comunicazione

preventiva in occasione di ogni chiamata del lavoratore, da effettuarsi mediante SMS, FAX o PEC.

Inoltre, è prevista l’abrogazione dell’art. 34, comma 2 e

dell’art. 37 del D.Lgs n. 276/2003. L’eliminazione di due delle casistiche attualmente previste

per la stipula di un contratto a chiamata, cioè l’età dei lavoratori (minore di 25 o maggiore di 45

anni di età), nonché dei periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno,

ricorrendo i quali ad oggi è sempre possibile la stipula del contratto di lavoro intermittente.

Dunque, se tali abrogazioni verranno confermate, il contratto di lavoro a chiamata sarà stipulabile

solamente qualora il CCNL applicato in azienda individui precise ipotesi di ricorso a detta tipologia,

ovvero nell’ambito delle attività e mansioni individuate dal R.D. n. 2657/1923.

LAVORO A PROGETTO

Al fine di evitare utilizzi impropri delle collaborazioni a progetto in sostituzione di contratti di

lavoro subordinato sono previste le seguenti novità:

• relativamente alla definizione di progetto, lo stesso non può consistere in una mera riproposizione

dell’oggetto sociale dell’azienda committente;

• abolizione della possibilità di stipulare collaborazioni con riferimento ad un programma o fase di

lavoro;

• limitazioni all’utilizzo del lavoro a progetto in caso mansioni meramente esecutive o ripetitive

come eventualmente definite dai contratti collettivi;

• introduzione di una presunzione relativamente al carattere subordinato della prestazione qualora

l’attività del collaboratore sia analoga a quella svolta dai lavoratori dipendenti del committente ad

eccezione di prestazioni di elevata professionalità;

• eliminazione della possibilità di risoluzione anticipata del rapporto prima della scadenza del

termine e/o del completamento del progetto, in forza di clausole individuali. Resta ferma la

possibilità di recedere per giusta causa, incapacità professionale del collaboratore, cessazione

dell’attività cui il progetto si riferisce;

• introduzione di una norma interpretativa formulata sulla base dell’orientamento giurisprudenziale

prevalente secondo la quale in mancanza di un progetto specifico il rapporto deve considerarsi di

lavoro subordinato a tempo indeterminato;

• incremento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva IVS da versare alla Gestione

separata a partire dall’anno 2013:

– per i non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si passa da un’aliquota

pari al 28% per l’anno 2013 ad un’aliquota del 33% nell’anno 2018;

– per i pensionati e gli assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si passa da

un’aliquota pari al 19% per l’anno 2013 ad un’aliquota del 24% nel 2018.

PARTITE IVA

Vengono introdotte norme per evitare utilizzi impropri delle collaborazioni professionali con partita

IVA, in sostituzione di contratti di lavoro subordinato.

In particolare si presume, salvo prova contraria del committente, il carattere coordinato e

continuativo (e non autonomo ed occasionale) della collaborazione tutte le volte che:

• essa duri complessivamente più di 6 mesi nell’arco di un anno,

• da essa il collaboratore ricavi più del 75% dei corrispettivi (anche se fatturati a più soggetti

riconducibili alla medesima attività imprenditoriale),

• comporti la fruizione di una postazione di lavoro presso la sede istituzionale o le sedi operative del

committente.

Qualora l’utilizzo della partita IVA venga giudicato improprio,

• esso viene considerato una collaborazione coordinata e continuativa, con la conseguente

applicazione della sanzione prevista dall’articolo 69, comma 1 del D.Lgs n. 276/2003, ai sensi

del quale le co.co.co. senza progetto sono considerate rapporti di lavoro subordinato a tempo

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO

Al fine di evitare abusi, si prevede che l’istituto delle associazioni in partecipazione con apporto di

lavoro sia operante solo in caso di associazioni tra familiari entro il primo grado o coniugi.

LAVORO ACCESSORIO

Il testo della riforma diffuso dal Governo afferma l’intenzione di voler “restringere il campo di

operatività dell’istituto e a regolare il regime orario dei buoni lavoro”, senza peraltro dare

precisazioni a riguardo. Si ritiene possibile, pertanto, un intervento volto, da un lato, a limitare gli

ambiti di applicazione del lavoro accessorio, intervenendo sull’articolo 70 del D.Lgs n. 276/2003 e,

dall’altro lato, è ipotizzabile che il Governo intenda definire una corrispondenza tra l’orario di

lavoro effettuato dai prestatori di lavoro accessorio e l’importo dei voucher spettanti allo stesso.

Inoltre, è previsto che il corrispettivo dei buoni lavoro incassato dai lavoratori sia computato nel

reddito necessario per il permesso di soggiorno, possibilità per il momento negata.

TIROCINI FORMATIVI (STAGE)

E’ prevista la definizione, in accordo con le Regioni, di linee guida per la determinazione di

standard minimi di uniformità della disciplina dei tirocini sul territorio nazionale. E’ prevista la

possibilità, ad esclusiva competenza dello Stato, di disciplinare periodi di attività lavorativa che non

costituiscono momenti del percorso di tirocinio formativo.

‐time verticale o misto, è prevista l’introduzione di un obbligo di comunicazioneMIE CARI COLLEGHI, TUTTO CIO’ NELL’OTTICA DELLA CRESCITA E DELLO

SVILUPPO!!!!!!!!!!!!!?????????????

Il Presidente UP ANCL Caserta

C.d.L. Rag. Carmine Esposito

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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