Comunicazione dall’ANCL(Associazione Nazionale Consulenti Lavoro)
 a cura presidente ANCL Caserta Carmine Esposito
APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LA RIFORMA DEL MERCATO DEL
LAVORO
• Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa 23 marzo 2012 • “La riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita†relazione presentata dal Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali In data 23 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di
legge di riforma del Mercato del Lavoro.
Tra gli interventi più significativi si segnalano:
• la revisione degli istituti contrattuali esistenti, tra i quali il contratto a tempo determinato, a tempo
parziale, l’apprendistato quale forma di ingresso nel mondo del lavoro, il lavoro a progetto; la
limitazione degli usi impropri dei contratti flessibili quali accessorio e intermittente; revisione delle
tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, prevedendo il reintegro sul posto di lavoro
in caso di licenziamento discriminatorio o in alcuni casi di infondatezza del licenziamento
disciplinare, mentre per il licenziamento per motivi economici è previsto il pagamento di
un’indennità ;
• la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, con l’introduzione dell’ASPI e l’estensione
della CIG.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Gli interventi previsti sulla disciplina del contratto a tempo determinato si muovono lungo due
direttive principali:
• l’aumento della quota contributiva di 1,4 punti percentuali, a finanziamento dell’ASPI
(Assicurazione sociale per l’impiego);
• il contrasto all’utilizzo eccessivo e reiterato di tale fattispecie.
Il secondo punto è perseguito mediante:
• l’aumento dell’intervallo di tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto a tempo
determinato con lo stesso soggetto, a 60 giorni nel caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, e a
90 giorni se la durata è superiore;
• il prolungamento del periodo entro il quale il rapporto può proseguire oltre la scadenza per
soddisfare esigenze organizzative, da 20 a 30 giorni se la durata è inferiore a 6 mesi, e da 30 a 50
giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi;
• al fine di ridurre la reiterazione dei contratti, è previsto che il primo contratto a termine non debba
più essere giustificato dalla causale tecnica, organizzativa, produttiva o sostitutiva, fermo restando il
limite di durata massima prevista;
• viene stabilito che al computo dei 36 mesi di durata massima comprensivi di proroghe e rinnovi,
devono essere considerati anche eventuali periodi di lavoro svolti presso la medesima impresa
tramite agenzie di somministrazione.
Al fine di scoraggiare un utilizzo improprio del contratto a termine, inoltre, è previsto che qualora
un giudice ne dichiari l’illegittimità , viene ribadito l’attuale regime sanzionatorio che affianca, alla
“conversione†del contratto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato, anche
un’indennità risarcitoria compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità .
Infine, viene proposto di adeguare i termini per l’impugnazione stragiudiziale del contratto di lavoro
a termine ai nuovi limiti previsti per il rinnovo dello stesso, portandoli a 120 giorni, mentre rimane
fermo il termine per l’impugnazione giudiziale previsto in 330 giorni.
CONTRATTO DI INSERIMENTO
E’ prevista una razionalizzazione delle risorse stanziate peri contratti di inserimento concentrandole
nei confronti dei lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi. In particolare sono
previste agevolazioni contributive consistenti nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro per un periodo di:
• 12 mesi nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato (ulteriori 6 mesi in
caso di stabilizzazione del rapporto);
• 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
APPRENDISTATO
Salvaguardato l’impianto del “Testo unico dell’apprendistatoâ€, contenuto nel D.Lgs n. 167/2011,
quale canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro. Il nuovo T.U., trascorso il
periodo transitorio previsto ai fini delle necessarie implementazioni da parte di Regioni e Parti
sociali, sarà pienamente operativo dal 25 aprile 2012. Al riguardo gli interventi proposti prevedono:
• l’introduzione di un meccanismo che preveda la stabilizzazione del 50% degli apprendisti assunti
nel triennio al fine di poter procedere a nuove assunzioni di apprendisti (nel computo non si terrÃ
conto delle cessazioni durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta
causa);
• l’innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall’attuale (possibilità di
assumere tre apprendisti ogni due lavoratori qualificati);
• l’introduzione di una durata minima del rapporto di apprendistato pari a 6 mesi, tranne che per
attività stagionali e fatte salve le eccezioni previste nel T.U.;
• durante l’eventuale periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato;
in attesa dell’introduzione del libretto formativo la registrazione della formazione sarà sostituita
dalla dichiarazione del datore di lavoro (possibile la previsione di uno schema in tal senso).
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
In caso di variazioni dell’orario di lavoro attuate in forza di clausole elastiche o flessibili, nei soli
casi di part
amministrativa tramite sms, fax o PEC.
E’ prevista la reintroduzione di un diritto di ripensamento, ovvero la possibilità di recedere da
clausole flessibili o elastiche stipulate, in caso di rilevanti motivi personali previsti dalla legge e in
altre eventuali ipotesi previste dalla contrattazione collettiva.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
È previsto l’introduzione dell’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di effettuare una comunicazione
preventiva in occasione di ogni chiamata del lavoratore, da effettuarsi mediante SMS, FAX o PEC.
Inoltre, è prevista l’abrogazione dell’art. 34, comma 2 e
dell’art. 37 del D.Lgs n. 276/2003. L’eliminazione di due delle casistiche attualmente previste
per la stipula di un contratto a chiamata, cioè l’età dei lavoratori (minore di 25 o maggiore di 45
anni di età ), nonché dei periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno,
ricorrendo i quali ad oggi è sempre possibile la stipula del contratto di lavoro intermittente.
Dunque, se tali abrogazioni verranno confermate, il contratto di lavoro a chiamata sarà stipulabile
solamente qualora il CCNL applicato in azienda individui precise ipotesi di ricorso a detta tipologia,
ovvero nell’ambito delle attività e mansioni individuate dal R.D. n. 2657/1923.
LAVORO A PROGETTO
Al fine di evitare utilizzi impropri delle collaborazioni a progetto in sostituzione di contratti di
lavoro subordinato sono previste le seguenti novità :
• relativamente alla definizione di progetto, lo stesso non può consistere in una mera riproposizione
dell’oggetto sociale dell’azienda committente;
• abolizione della possibilità di stipulare collaborazioni con riferimento ad un programma o fase di
lavoro;
• limitazioni all’utilizzo del lavoro a progetto in caso mansioni meramente esecutive o ripetitive
come eventualmente definite dai contratti collettivi;
• introduzione di una presunzione relativamente al carattere subordinato della prestazione qualora
l’attività del collaboratore sia analoga a quella svolta dai lavoratori dipendenti del committente ad
eccezione di prestazioni di elevata professionalità ;
• eliminazione della possibilità di risoluzione anticipata del rapporto prima della scadenza del
termine e/o del completamento del progetto, in forza di clausole individuali. Resta ferma la
possibilità di recedere per giusta causa, incapacità professionale del collaboratore, cessazione
dell’attività cui il progetto si riferisce;
• introduzione di una norma interpretativa formulata sulla base dell’orientamento giurisprudenziale
prevalente secondo la quale in mancanza di un progetto specifico il rapporto deve considerarsi di
lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• incremento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva IVS da versare alla Gestione
separata a partire dall’anno 2013:
– per i non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si passa da un’aliquota
pari al 28% per l’anno 2013 ad un’aliquota del 33% nell’anno 2018;
– per i pensionati e gli assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si passa da
un’aliquota pari al 19% per l’anno 2013 ad un’aliquota del 24% nel 2018.
PARTITE IVA
Vengono introdotte norme per evitare utilizzi impropri delle collaborazioni professionali con partita
IVA, in sostituzione di contratti di lavoro subordinato.
In particolare si presume, salvo prova contraria del committente, il carattere coordinato e
continuativo (e non autonomo ed occasionale) della collaborazione tutte le volte che:
• essa duri complessivamente più di 6 mesi nell’arco di un anno,
• da essa il collaboratore ricavi più del 75% dei corrispettivi (anche se fatturati a più soggetti
riconducibili alla medesima attività imprenditoriale),
• comporti la fruizione di una postazione di lavoro presso la sede istituzionale o le sedi operative del
committente.
Qualora l’utilizzo della partita IVA venga giudicato improprio,
• esso viene considerato una collaborazione coordinata e continuativa, con la conseguente
applicazione della sanzione prevista dall’articolo 69, comma 1 del D.Lgs n. 276/2003, ai sensi
del quale le co.co.co. senza progetto sono considerate rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO
Al fine di evitare abusi, si prevede che l’istituto delle associazioni in partecipazione con apporto di
lavoro sia operante solo in caso di associazioni tra familiari entro il primo grado o coniugi.
LAVORO ACCESSORIO
Il testo della riforma diffuso dal Governo afferma l’intenzione di voler “restringere il campo di
operatività dell’istituto e a regolare il regime orario dei buoni lavoroâ€, senza peraltro dare
precisazioni a riguardo. Si ritiene possibile, pertanto, un intervento volto, da un lato, a limitare gli
ambiti di applicazione del lavoro accessorio, intervenendo sull’articolo 70 del D.Lgs n. 276/2003 e,
dall’altro lato, è ipotizzabile che il Governo intenda definire una corrispondenza tra l’orario di
lavoro effettuato dai prestatori di lavoro accessorio e l’importo dei voucher spettanti allo stesso.
Inoltre, è previsto che il corrispettivo dei buoni lavoro incassato dai lavoratori sia computato nel
reddito necessario per il permesso di soggiorno, possibilità per il momento negata.
TIROCINI FORMATIVI (STAGE)
E’ prevista la definizione, in accordo con le Regioni, di linee guida per la determinazione di
standard minimi di uniformità della disciplina dei tirocini sul territorio nazionale. E’ prevista la
possibilità , ad esclusiva competenza dello Stato, di disciplinare periodi di attività lavorativa che non
costituiscono momenti del percorso di tirocinio formativo.
â€time verticale o misto, è prevista l’introduzione di un obbligo di comunicazioneMIE CARI COLLEGHI, TUTTO CIO’ NELL’OTTICA DELLA CRESCITA E DELLO
SVILUPPO!!!!!!!!!!!!!?????????????
Il Presidente UP ANCL Caserta
C.d.L. Rag. Carmine Esposito