COMUNICATO STAMPA ANCL NAZIONALE: PER NON PERDERE REDDITO ED OCCUPAZIONE IL D.L. SULL’EMERGENZA DEVE ESSERE MODIFICATO –

COMUNICATO STAMPA ANCL NAZIONALE: PER NON PERDERE REDDITO ED OCCUPAZIONE IL D.L. SULL’EMERGENZA DEVE ESSERE MODIFICATO – CON LA NORMA SCRITTA COSÌ LA CIG E LA CIGD NON SARANNO EROGATE SUBITO – NON SERVE IL CONFRONTO CON LE OO.SS. -IL MOTIVO DEL FERMO LAVORATIVO E’ IL “CORONAVIRUS†L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO fornisce un contributo tecnico operativo che consenta di ridurre al minimo le conseguenze devastanti del disastro che si è abbattuto sul paese. CI RIVOLGIAMO AGLI ORGANI DI GOVERNO ED ALLE FORZE POLITICHE E SOCIALI DEL PAESE. L’ANCL SUGGERISCE ALCUNE MODIFICHE IMMEDIATE AL TESTO DEL DECRETO. NON SI PUO’ ASPETTARE L’ITER PARLAMENTARE. I LAVORATORI DI MOLTISSIME IMPRESE E MICROIMPRESE NON AVRANNO POSSIBILITÀ DI OTTENERE, DIRETTAMENTE E SUBITO, GLI INTERVENTI ECONOMICI STANZIATI E TANTOMENO DI AVERE NOTIZIA DI RICEVERE UN INDENNIZZO SE PUR MINIMO (VEDI TABELLA IN CALCE AL COMUNICATO). L’associazione, fino ad oggi, non ha affidato ai media ed ai social forme di protesta contro alcuno, e non ha proceduto a sterili rivendicazioni di parte. Nei giorni dall’avvio dell’emergenza ad oggi, ANCL si è preoccupata di essere al fianco delle migliaia di Consulenti del Lavoro iscritti che hanno assistito, ininterrottamente, i propri clienti ed in particolare le imprese piccole e piccolissime (che, insieme ai loro lavoratori non sono assistite e rappresentate da alcuna organizzazione di rappresentanza). A tali soggetti, gli iscritti hanno fornito un supporto tecnico, continuando la gestione delle attività ordinarie (buste paga, assunzioni, sostegno strategico, gestione delle risorse umane, etc). L’associazione ha dedicato le risorse operative ad attività di aggiornamento continuo dei colleghi iscritti rispetto all’uso degli interventi di aiuto all’occupazione, sia vigenti che oggetto di precedenti interventi di urgenza, AVENDO L’OBIETTIVO DI NON FARE LICENZIARE E DI RIDURRE L’IMPATTO DELLE PERDITE OCCUPAZIONALI. Praticamente i professionisti iscritti sono rimasti in trincea a fare il loro lavoro e, come molti nel paese, non hanno alcuna certezza per il futuro e per la gestione economica degli studi professionali. Dopo tutto questo sforzo e dopo aver fornito diversi suggerimenti tecnici tramite il sistema delle parti sociali (proposta di indennizzo universale orario, etc), ci si trova di fronte il provvedimento che si legge nella bozza del decreto! SE SI CONTINUA SU QUESTA STRADA SI PERDE REDDITO DA LAVORO ED OCCUPAZIONE! IL GOVERNO DEVE FARE UNO SFORZO, IL NOSTRO OBIETTIVO è assistere realmente e direttamente il sistema occupazionale e lavorativo delle micro imprese. IL PRESIDENTE NAZIONALE CdL Dario Montanaro ARTICOLO DECRETO 15 MARZO ORE 13:00 TESTO CONOSCIUTO VARIAZIONE PROPOSTA Art. 18 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) COMMA 2 2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, , nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Art. 21 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga) COMMA 1 1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti 1. Le Regioni e Province autonome, possono riconoscere il trattamento di cassa integrazione in deroga per la durata di 9 settimane, ai dipendenti dei datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Le modalità di informazione alle OO.SS., sull’utilizzo della cassa integrazione in deroga, sono stabilite nell’ambito di un accordo quadro definito dalle Regioni o Province autonome con il tavolo delle parti sociali. IL PRESIDENTE NAZIONALE CdL Dario Montanaro #noisiamogenteseria