In data 18/02/2011, con convenzione REP n. 1, la concessione per il servizio di gestione ed uso della Villa Comunale di Via E. Fieramosca, degli impianti ricreativi e sportivi ivi esistenti e la realizzazione di nuovi impianti, fu affidata all’ATI LIVE LAND SAS, per la durata di 10 anni.
L’art. 4 del contratto stabilisce che: “È stabilito per il Comune un corrispettivo annuo pari ad € 10.500,00, per anni 10 e quindi per complessivi €105.000,00.
L’art. 8 del Capitolato speciale d’Appalto, riguardante il Canone annuo, approvato con determina del responsabile dell’Area Tecnica n.97 del 30/04/2010, stabilisce che “il mancato pagamento del canone, anche parziale, entro 20 giorni dalla data di scadenza di ciascun data, produrrà la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Conduttore ed il conseguente risarcimento dei danno, otre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del Codice Civileâ€.
In base a quanto sopra esposto, si sono verificate le condizioni che integrano la clausola risolutiva espressa ex artt. 1456 e 1457 c.c. prevista nelle disposizioni contrattuali, essendo incontestato tra le parti che non è intervenuto alcun pagamento “entro 20 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata. In altre parole, da parte della società ATI LIVE LAND SAS, ci sono stati degli inadempimenti contrattuali relativi al pagamento dei canoni di locazione che hanno portato il comune ad esercitare la risoluzione del contratto. All’uopo, i locali della Villa Comunale sono stati chiusi al pubblico.
La società ATI LIVE LAND SAS ha presentato un ricorso dilatorio e strumentale che forse servirà ad avere uno o due mesi di gestione in più, ma non cambiera’ l’esito della vicenda.