Caserta,MUTUI IMMOBILIARI
• NIENTE PIU’ SPESE NOTARILI E TEMPI PIU’ RAPIDI
PER LA CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA
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NOTIZIE IMMOBILIARI UTILI DA RICORDAREÂ
MATTIA BRANCO junior       www.eurocasa.org
1) Dopo aver pagato interamente il mutuo contratto con una banca o una società finanziaria o un ente previdenziale, il cittadino-consumatore per avere la piena disponibilità del proprio immobile non si dovrà più fare carico di adempimenti e spese (notaio e quietanza da parte dell’istituto finanziario).
2) L’ipoteca si estingue automaticamente sia una volta completato il pagamento del mutuo, sia alla sua scadenza naturale, a prescindere dalla durata.
3) Il cittadino riceverà automaticamente e senza spese la quietanza di avvenuto pagamento da parte dall’istituto finanziario il quale ne trasmetterà una copia all’Agenzia del Territorio (conservatoria dei registri immobiliari) secondo modalità fissate da un provvedimento che l’Agenzia emanerà entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
4) Il conservatore procederà d’ufficio a cancellare definitivamente l’ipoteca decorsi 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la quietanza da parte dell’istituto finanziario.
5) Per i vecchi mutui già estinti e per i quali non sia stata ancora cancellata l’ipoteca, il cittadino può usufruire della nuova procedura richiedendo all’istituto finanziario la quietanza di avvenuto pagamento con lettera raccomandata.
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1) Non si pagano più penali in caso di estinzione anticipata di mutui contratti con istituti finanziari, banche ed enti di previdenza per acquistare o ristru
tturare unità immobiliari ad uso privato o adibite allo svolgimento della propria attività economica e professionale da parte di persone fisiche. Questa misura si applica ai mutui stipulati a partire dal 2 febbraio 2007 (giorno dell’entrata in vigore del decreto legge).
2) Per i mutui contratti prima del 2 febbraio 2007 il costo effettivo a carico del cliente, in caso di estinzione anticipata, verrà stabilito da un accordo tra l’Abi e le associazioni dei consumatori. Entro il 3 maggio (a 90 giorni dall’entrata in vigore) Associazione bancaria e consumatori dovranno, infatti, definire le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo. In caso di mancato accordo tra le parti, deciderà la Banca d’Italia entro i successivi 30 giorni . Gli istituti non potranno rifiutarsi di rinegoziare i mutui secondo le nuove regole contenute nell’accordo.
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