CASERTA ORDINANZE SINDACALI

GESTIONE ORDINANZE SINDACALI
ORDINANZA SINDACALE
n. 87 del 21/12/2022
OGGETTO:
Disposizioni sulla vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine e disciplina delle attività musicali all’esterno dei locali pubblici in occasione delle festività natalizie.
IL SINDACO
Premesso che:
•il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n° 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;


Considerato che:
•il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell’ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;
•tali deprecabili comportamenti assumono maggiore rilevanza in condizioni climatiche particolarmente favorevoli e/o in occasione di festività, dove è più frequente la presenza di persone all’aperto, per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggior impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado e contrasta con le azioni sino ad oggi poste in opera per il recupero del centro storico;
•la zona del centro storico di Caserta, dove sono ubicati numerosi locali ed esercizi di vicinato ed è pertanto più facile approvvigionarsi di bevande alcoliche, è frequentemente teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;
•sempre più frequenti sono le segnalazioni di presenza di gruppi di persone che si ritrovano con bevande alcoliche e monopolizzano gli spazi verdi, creando degrado e disagio per i residenti fruitori dei parchi e delle aree limitrofe;
•il consumo smodato di alcol è spesso accompagnato da atteggiamenti o comportamenti che sfociano in una tendenziale aggressività, e non è raro che tali gruppi di persone, per ragioni futili, scatenino risse tra di loro o riversino la loro aggressività verso passanti, atteso il loro stato di agitazione psicofisico;
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Preso atto che:
•la città di Caserta, anche in concomitanza con il venir meno delle restrizioni legate all’emergenza epidemiologica, è interessata dal fenomeno della movida e dei suoi effetti più distorsivi che si sono tradotti in ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica e vandalismo, nonché gravi forme di delinquenza (cd “malamovida”), che possono essere accentuati dal clima delle festività natalizie;
•tale fenomeno può riguardare, in particolar modo, alcune zone della città interessate per consuetudine da fenomeni di aggregazione serale e notturna, dove numerose persone stazionano all’esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande acquistate;
•si tratta di strade caratterizzate da una presenza massiccia, altamente concentrata, di esercizi commerciali, in sede fissa e mobile, di somministrazione di alimenti e bevande, che prevalentemente praticano l’asporto di bevande alcoliche e/o al cui interno sempre meno di frequente si procede al consumo delle stesse, con conseguente elevato rischio di affollamenti;
•la proliferazione di tali locali ha determinato l’aumento altrettanto esponenziale dei frequentatori, tra i quali sempre più numerosi sono i giovanissimi e gli adolescenti, che affollano le vie e le piazze di fronte ai locali stessi facendo uso di bevande alcoliche;
•le circostanze di cui innanzi determinano, oltre ai cennati profili di lesione alla quiete ed alla sicurezza urbana, situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
•situazioni relative al decoro ed alla sicurezza urbana sopra descritte sono state prese in considerazione anche in diverse sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica;
Ritenuto che:
•con il venir meno delle misure restrittive adottate per contenere il diffondersi dell’epidemia da COVID-19, si prevede un ritorno alle precedenti abitudini che vedevano molti cittadini riempire le strade per festeggiamenti e brindisi augurali;
•per le ragioni sopra esposte sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza extra ordinem emessa ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Valutato che:
•le disposizioni in parola consentono di contemperare gli interessi legati alla realizzazione delle attività ricreative e alla libertà di iniziativa economica con gli interessi – parimenti meritevoli di tutela – alla tranquillità e alla serenità della vita delle persone;
•dalla situazione sopra descritta emergono anche i requisiti della contingibilità, in quanto l’intensità del pericolo e il suo livello di eccezionale gravità sono tali da non consentire il ricorso a strumenti giuridici ordinari in grado di prevenire i fenomeni innanzi descritti, e dell’urgenza per l’impellente necessità di adottare con immediatezza, e senza possibilità di differimento, un provvedimento di natura cautelare volto a superare situazioni di degrado e pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, della sicurezza urbana e finalizzato a prevenire ulteriori condotte violente e criminose;
Visti:
•il Decreto Legislativo n° 267/2000 ed in particolare il comma 5 dell’articolo 50;
•la legge n° 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati”;
•l’art. 688 del Codice Penale;
•il vigente Regolamento di Polizia Urbana che all’articolo 35 recita testualmente “Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi”:
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Considerato, altresì, che bisogna provvedere in merito;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all’applicazione degli articoli 7 e ss. della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.
ORDINA
•a tutti gli esercizi pubblici, commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro ubicati nel territorio cittadino, il divieto assoluto, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 dei giorni 24/12/2022 e 31/12/2022, di vendita di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine (prevedendo in sostituzione la vendita e/o somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria);
•l’utilizzo di bicchieri di vetro all’esterno dei locali è consentito esclusivamente per il servizio ai tavoli;
•sempre dalle ore 10:00 alle ore 21:00 dei giorni 24/12/2022 e 31/12/2022, qualora all’interno dei locali di somministrazione si verificassero situazioni di particolare affollamento che possano creare pericoli alla pubblica incolumità, è consentita la diffusione sonora all’esterno degli stessi, con impianti conformi alla normativa e comunque entro la soglia prevista per l’emissioni sonore nei centri urbani, indicate nell’articolo 35 del Regolamento di Polizia Urbana;
AVVERTE
Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione alle sanzioni previste dall’articolo 39, relative alle violazioni dell’articolo 35, del Regolamento di Polizia Urbana citato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, PMR € 50,00, oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 689/81.
Ai sensi dell’art. 16 della Legge n° 689/81 è ammesso, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00. All’atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l’oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell’oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell’art. 13 Legge n° 689/81.
DISPONE INOLTRE
•Nei casi di reiterata inosservanza della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 comma 1 del D. L. n° 14/2017, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 48/2017, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge n° 689/81, ovvero su segnalazione dell’Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di Caserta l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del RD n° 773/1931 (TULLPS);
•che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all’Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
•che sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta alla Questura di Caserta, al Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Caserta, al Comando della Polizia Municipale di Caserta.
•Avverso la presente ordinanza sindacale è ammesso ricorso, in alternativa:
•al Tribunale Amministrativo della Regione Campania al termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio;
•con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio on-line.
Il Sindaco
Avv. Carlo Marino
Documento firmato digitalmente
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Caserta.
Documento firmato digitalmente

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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