Caserta-Il Direttore dell’INAIL Cangiano ha ideato e concretizzato una guida per gli alunni e gli insegnanti delle scuole in caso di infortunio
CASERTA. ALLA VIGILIA DELL’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO, IL DR. ALFONSO CANGIANO, DIRETTORE DELLA SEDE PROVINCIALE DELL’INAIL, HA IDEATO E CONCRETIZZATO – ESCLUSIVAMENTE PER GLI OPERATORI DEL MONDO DELLA SCUOLA – UNA GUIDA UTILE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DA METTERE IN ATTO (COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA PRESCRITTA DENUNCIA) IN CASO DI INFORTUNIO DI UN INSEGNANTE E/O DI UN ALUNNO NELL’AMBITO SCOLASTICO.
di Paolo Pozzuoli
Il bello della sede provinciale dell’INAIL di Caserta non è rappresentato dal radicale rinnovamento strutturale apportato all’immobile con l’abbellimento della parte esterna ed il totale stravolgimento degli ambienti interni che nuovi e più moderni canoni architettonici hanno reso più consoni e funzionali alle correnti esigenze sia dell’utenza che del personale dipendente ma dalla professionalità , dallo spirito di sacrificio, dall’entusiasmante coinvolgimento di quest’ultimo e dalla creatività , dagli impulsi giusti e motivati, dai rapporti costanti e costruttivi instaurati dal dirigente, dr. Alfonso Cangiano, finalizzati, attraverso un dialogo aperto e cordiale, a superare eventuali ostacoli burocratici con soluzioni pratiche e soddisfacenti. Ed è a questo nuovo corso che si deve il significativo e superbo risultato dell’ultima “Customer Satisfaction 2011†che ha proclamato la sede INAIL di Caserta la ‘più amata d’Italia’. Nulla a che vedere con le interminabili riunioni, gli immancabili scontri, le tante teorie frutto di diverse scuole di pensiero messe in tavola dal numeroso gruppo di ‘esperti’ di una delle più blasonate industrie metalmeccaniche della nostra provincia in ordine alla compilazione della denuncia di infortunio nell’immediatezza dell’evento subito da un lavoratore. Tutti ignoravano che ‘il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera e che siano pronosticali non guaribili entro tre giorni indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità ’, sicché la frase finale “per scarico di responsabilità †apposta a margine della citata denuncia serviva esclusivamente a calmare gli animi, a far sì che nessuna corrente prevalesse sull’altra. Insomma, nessuno ha il diritto di sostituirsi all’Istituto assicuratore, ma tutti indistintamente (… datore di lavoro, infortunati e/o familiari aventi diritto) hanno il dovere di denunciare un qualsiasi infortunio abbia subito un lavoratore. Chi scrive, forte dell’ultra quarantacinquennale esperienza lavorativa, è del parere che debba essere denunciato all’Istituto assicuratore anche l’infortunio, apparentemente di lieve entità , che comunque non superi i tre giorni di astensione dal lavoro in quanto per gli stessi, evolvendosi a volte patologicamente nel tempo (e casi ce ne sono stati), risulterebbero vani i riscontri, le tracce ed ogni altro elemento e riferimento utili ed indispensabili a ricondurre l’evento ‘de quo’ nella casistica dell’INAIL. In tale ottica, il dr. Alfonso Cangiano, alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico 2012-2013, ha ideato e concretizzato, esclusivamente per gli operatori del mondo della scuola, una guida – valido strumento di chiarimento e di semplice consultazione – ragionata e aggiornata delle norme contenute nel D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive variazioni) al fine di assicurare e garantire l’assoluta qualità dei servizi nonché fornire ogni elemento utile per la semplificazione degli adempimenti da mettere in atto (compilazione e trasmissione della prescritta denuncia) in caso di infortunio di un insegnante e/o di un alunno nell’ambito scolastico. In modo chiaro e con i dovuti riferimenti alla vigente normativa sono stati illustrati i soggetti (insegnanti ed alunni sia di scuole pubbliche che private) rientranti nella tutela INAIL, tassativamente per le particolari attività esercitate, le prestazioni alle quali hanno diritto, le Autorità di P. S. e le sedi dell’INAIL territorialmente competenti a ricevere le denunce di infortunio sul lavoro, l’entità delle sanzioni amministrative sia per l’eventuale denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, che per il codice fiscale mancante o inesatto.