Cartelle “pazze”: stop su istanza del contribuente

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Scritto da Nicolò Cipriani

Le cartelle di pagamento sbagliate sono sospese su istanza del contribuente. La direttiva pubblicata da Equitalia (n. 2 dell’11 gennaio

2013) fornisce

alle previsioni contenute del decreto di Stabilità. Anche l’INPS ha ritenuto opportuno intervenire con una nota (messaggio n. 1636 del 28

gennaio 2013) per definire gli aspetti procedurali finalizzati alla sospensione della riscossione.

La norma

a sospendere immediatamente ogni attività esecutiva e cautelare (

debitore, ove viene dimostrato su base documentale che

 

Nicolò Cipriani il 19 febbraio 2013importanti chiarimenti sulle modalità da adottare per sospendere la riscossione delle “cartelle pazze” dando seguito(art. 1, commi da 537 a 544 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012) sancisce che gli Agenti della riscossione sono tenutifermi, ipoteche) sulla base di una dichiarazione presentata dalil credito è stato interessato da:[1]

• prescrizione o decadenza intervenuta in data antecedente all’esecutività dei ruoli;

• sgravio e annullamenti provenienti dall’ente impositore;

• sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore;

• sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore;

• pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente la formazione del ruolo;

• qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

L’

procedura cautelare ed esecutiva.

Una volta che il contribuente ha presentato

istanza di sospensione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto dellal’istanza di sospensione:1. entro il termine di

allegata, al fine di avere conferma circa la fondatezza delle ragioni del debitore;

2. decorso il termine di

raccomandata A/R o PEC, a confermare la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in tal caso, a trasmettere

all’Agente della riscossione il relativo provvedimento di sgravio, oppure ad avvertire il debitore dell’inidoneità della

documentazione dandone anche in questo caso immediata notizia al concessionario per la ripresa dell’attività di recupero del

credito;

3. in caso di mancato invio della comunicazione di cui al punto precedente, trascorso inutilmente il termine di

di presentazione dell’istanza da parte del contribuente, il credito è

automaticamente discaricato.

La direttiva di gruppo di Equitalia n. 2/2013 dell’11 gennaio 2013 ha chiarito che

di 90 giorni dalla notifica dell’atto che le origina, dovranno essere considerate prive di effetti, in quanto inammissibili.

Equitalia considera il termine di 90 giorni un

Alcuni autori hanno avuto modo di osservare:

10 giorni, l’Agente della riscossione trasmette all’ente creditore detta istanza unitamente alla documentazioneulteriori 60 giorni, l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo220 giorni dalla dataannullato di diritto e l’Agente della riscossione èle dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre il termineIn altri termini,termine perentorio che, se non rispettato, comporta l’inammissibilità dell’istanza.[2]

1. la posizione di Equitalia che considera il termine di 90 giorni un termine perentorio è inaccettabile soprattutto se consideriamo le

ipotesi in cui vi è uno sgravio oppure una sospensione giudiziale. Sarebbe alquanto curioso che a fronte di un provvedimento di

sgravio ottenuto in sede giurisdizionale, il ritardo nella presentazione dell’istanza possa costituire una causa da opporre allo

sgravio stesso;

Fisco 7 Pagina 1 di 2

http://www.fisco7.it/2013/02/cartelle-pazze-stop-su-istanza-del-contribuente/print/ 20/02/2013

2. è bene considerare la necessità del ricorso avverso l’atto di accertamento e la cartella di pagamento in quanto l’annullamento da

ottenere in via amministrativa non può in nessun caso sostituire la via giurisdizionale;

3. l’obbligo di sospensione immediata della riscossione, a seguito di specifica istanza del contribuente, riguarda anche gli avvisi di

accertamento esecutivi e non solo le cartelle di pagamento. In questi casi la richiesta del contribuente potrà essere avanzata solo

dopo che siano decorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza per il pagamento dell’accertamento. E’ la risposta fornita nel corso del

Telefisco 2013 dove i tecnici dell’Agenzia hanno chiarito che l’Agente della riscossione è tenuto a sospendere l’attività di

riscossione anche con riguardo alle somme affidate in seguito alla notifica di un accertamento esecutivo per il quale sia trascorso

inutilmente il termine ultimo di pagamento. Il contribuente che ha ricevuto la notifica dell’accertamento esecutivo può richiedere

la sospensione solo dopo l’affidamento del carico all’Agente della riscossione. Di conseguenza, la domanda potrà essere inoltrata

dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento delle somme dovute (60 giorni dalla notifica dell’accertamento,

ovvero 150 giorni nel caso in cui sia stata proposta istanza di adesione);

4. è il caso di sottolineare che, rispetto alle cause per le quali Equitalia procedeva in passato alla sospensione dell’atto di

riscossione, previa autocertificazione del contribuente (sospensiva giudiziale, amministrativa, sentenza eccetera), la Legge di

Stabilità introduce altre due ragioni che consentono l’ottenimento della sospensione: la

intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo e in via residuale; e qualsiasi

esigibilità del credito sotteso

5. la direttiva di Equitalia ha avuto modo di precisare che l’esame della fondatezza di quanto dichiarato dal contribuente è riservato,

in via esclusiva, all’ente creditore e non all’Agente della riscossione;

6. la norma stabilisce, infine, che, in presenza di documenti falsi o contraffatti, sarà l’ente creditore a dover comunicare la notizia

all’Autorità Giudiziaria. L’irrogazione della sanzione amministrativa prevista (dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme

dovute, con un minino di 258 euro) rientra nella competenza dell’ente creditore e non dell’Agente della riscossione.

La Legge di Stabilità 2013 ha introdotto, quindi, un

contribuente,

l’estinzione del credito

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN

Articolo stampato da Fisco 7:

prescrizione o decadenza della pretesa,altra causa di non;procedimento che, attivandosi per il tramite di un’istanza da parte desospende l’esecuzione della riscossione e, allo stesso tempo, ricorrendo l’inerzia da parte dell’ente creditore, produce.http://www.fisco7.itIndirizzo dell’ articolo:

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Fisco 7 Pagina 2 di 2

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Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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