(di Gabriella Petrella).
 La Cassazione, con sentenza 3756 depositata l’8 Marzo 2012 ha chiuso per sempre la questione relativa all’ applicazione dell’ IVA sulla tariffa rifiuti sentenziando che la TIA1, così come la TIA2 o la TARSU, è un tributo e non una entrata patrimoniale, come sostenuto erroneamente dall’Agenzia delle Entrate e, come tale, non è assoggettabile all’ IVA.”
Il Comune di Cancello ed Arnone in ossequio alla sentenza predetta, ha in progetto di rideterminare la tariffa a carico del contribuente, depurandola dell’ importo dovuto per il corrispettivo dell’ IVA. E’ in cantiere una soluzione che consenta ai contribuenti il recupero dell’ IVA dall’ ultima rata dovuta per il tributo. Con ciò, quindi, il contribuente vedrà sottrarsi dal canone dovuto la quota di IVA. L’Ass. Frattasio ed il Sindaco Emerito hanno incaricato un legale che definirà la giusta procedura per fruire della riduzione.