CAIAZZO MENSA SCOLASTICA
Il Comune si atterrà alle indicazioni dell’Asl sulla mensa scolastica, evitando decisioni estemporanee prese sull’onda emotiva e vigilando sul buon andamento del servizio nelle scuole cittadine.
È chiara e netta la posizione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tommaso Sgueglia sulla vicenda della refezione, sospesa dallo scorso 1 dicembre e prossima alla ripresa da martedì, quando i bambini frequentanti i diversi plessi caiatini potranno tornare a mangiare a scuola.
Sollecitato da più parti per l’adozione di provvedimenti drastici, come l’emissione di un’ordinanza di revoca dell’appalto alla Antevorta all’indomani del ritrovamento di una blatta in una porzione di spinaci servita ad un alunno della scuola materna di via Valardo, il primo cittadino, in sinergia con l’assessore alla Pubblica Istruzione Giovanni Mastroianni, ha preferito mantenere un profilo basso, assumere una posizione istituzionale e attendere l’evolversi della situazione, in primis la trasmissione delle relazioni dell’Asl, prima di decidere sul da farsi con l’adozione dei provvedimenti necessari all’efficacia e all’efficienza della mensa, tutelando così i piccoli utenti del servizio.
Sulla base anche di un parere reso dal segretario generale del Comune Nunzio Anastasio, Sgueglia espone quanto segue:
“Inizialmente ci siamo ritrovati a fronteggiare i numerosi disservizi della società Antevorta (aggiudicataria del servizio) relativi tra l’altro al ritardato inizio della mensa; all’insufficienza dei pasti consegnati; al mancato rispetto dei menù Asl.
Mancando la stipula di un formale contratto di servizio, la risoluzione del rapporto non era praticabile.
Piuttosto potevano applicarsi, in autotutela, solo i poteri di annullamento e/o revoca da parte del responsabile del servizio dell’ente.
Questi, ritenendo che le contestazioni mosse alla soc. Antoverta non fossero gravi al punto di revocare l’aggiudicazione del servizio, ha correttamente applicato le sole sanzioni pecuniarie.
Sulla esattezza dei provvedimenti di sospensione del servizio mensa, adottati dall’Ente a seguito del ritrovamento di un insetto nella pietanza di un alunno, o se al contrario si sarebbe dovuto risolvere il rapporto con la ditta aggiudicataria in virtù ed a seguito di ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 TUEL.
Si deve tenere conto della diversità di tutela in presenza o meno di un formale contratto di servizio.
L’applicabilità del potere extra ordinem del sindaco, ex artt.50 e 54 TUEL, richiede precisi requisiti fattuali e giuridici, costantemente individuati dalla giurisprudenza amministrativa.
Chiarificatrice è sul punto la sentenza del TAR Campania-Napoli, sez. V, sentenza dell9/04/2007 n° 4992.
La pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione di Napoli qui annotata, si segnala per l’attenta riflessione sullo strumento giuridico dell’ ordinanza contingibile ed urgente (ovvero “di necessità “), adottabile ai sensi degli art.50 e 54, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Caratteristica distintiva delle ordinanze contingibili e urgenti rispetto agli altri provvedimenti amministrativi è la loro “straordinarietà “.
Esse, infatti, costituiscono uno strumento eccezionale di intervento, atto a consentire alla Pubblica Amministrazione di prevenire o eliminare gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini in presenza di situazioni impreviste di emergenza, non fronteggiabili per mezzo dei normali provvedimenti amministrativi.
L’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente, attribuito al sindaco, presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibili, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.
Il presupposto per l’adozione risiede nella necessità di provvedere, con immediatezza, in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile (eventi straordinari sopravvenuti naturali e non), che presentino il carattere dell’eccezionalità , quali, a titolo di esempio, terremoti, inondazioni incendi, epidemie, ecc, cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari (Consiglio Stato, sez. V, 9 ottobre 2002, n. 5423), con il conseguente obbligo per il Sindaco di provvedere con urgenza (Consiglio Stato, sez. IV, 23 gennaio 1991, n. 63).
I presupposti per l’adozione dei provvedimenti de quibus possono, pertanto, essere individuati nell’urgenza, intesa quale indifferibilità dell’atto, dovuta alla situazione di pericolo inevitabile che minaccia gli interessi pubblici, nella contingibilità , e cioè nella straordinarietà , accidentalità ed imprevedibilità dell’evento, nella temporaneità , caratteristica quest’ultima che attiene agli effetti del provvedimento in relazione alla cessazione dello stato di necessità (Determinazione Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 14 gennaio 2004, n. 14 gennaio 2004, n. 14).
Deve assolutamente rammentarsi che l’effetto delle ordinanze, infatti, non è mai abrogativo, ma meramente derogatorio: esse non modificano la disciplina vigente, ma ne sospendono soltanto l’applicazione, in via temporanea, fino alla cessazione della situazione di grave necessità e urgenza.
La giurisprudenza della Corte costituzionale ha posto dei limiti all’uso delle ordinanze de quibus ricorrendo ai canoni: della ragionevolezza; della proporzionalità tra il provvedimento e la realtà circostante; dell’obbligo di motivazione (dovendo, infatti, fondarsi su una congrua motivazione, all’esito di un’istruttoria adeguata) e dell’eventuale pubblicazione nei casi in cui il provvedimento non sia a contenuto individuale.
Ha richiesto, inoltre, un preciso termine finale, non essendo configurabili effetti di durata indefinita, in quanto un’efficacia sine die contrasterebbe con il carattere eccezionale e temporaneo del provvedimento.
Unitamente a tali presupposti, la giurisprudenza è concorde nell’individuarne altri quattro, la cui sussistenza è oggetto di puntuale ed approfondito accertamento:
la contingibilità , intesa come attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza;
il previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che s’intende fronteggiare, corredato da una congrua motivazione che tale presupposto evidenzi;
la mancanza di strumenti alternativi, previsti dall’ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale in oggetto;
la necessità che, in relazione al suo scopo, il provvedimento non rivesta il carattere della continuità e stabilità di effetti e, pertanto, non ecceda le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente (tra gli altri, si veda Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2007, n. 2109, Consiglio Stato, sez. VI, 27 febbraio 2001, n. 1374; TAR Toscana, sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323; Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 1998, n. 1128; TAR Piemonte, sez. I, 15 gennaio 1998, n. 12).
NE CONSEGUE CHE PER ESSERE LEGITTIMA, L’ORDINANZA NON DEVE RISULTARE
SPROPORZIONATA.
Pertanto, sotto il profilo del merito amministrativo, le ordinanze contingibili e urgenti devono far fronte alle situazioni di pericolo utilizzando, ove possibile, misure che salvaguardino l’interesse pubblico con il minor sacrifico di quello privato (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 16 aprile 2003, n. 1990), mentre la situazione di pericolo deve essere attuale e concreta: l’ordinanza non può mirare genericamente a realizzare un miglioramento in assenza di un’effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini.
PASSANDO ALL’ESAME DEL CASO CHE CI INTERESSA, NON SI SONO MAI RAVVISATI I PRESUPPOSTI INDEFETTIBILl PER L’EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN PAROLA DA PARTE DEL SINDACO.
In particolare non si è rinvenuto il previo accertamento, da parte degli organi competenti (ASL!!!), della situazione di pericolo o di danno da fronteggiare, corredato da una congrua motivazione.
Si è ritenuto, pertanto, di fare fronte alla sedicente situazione emergenziale con gli strumenti alternativi dell’autotutela, pacificamente esercitabili dal responsabile del servizio.
Si rammenta, tra l’altro, che dalla nota dell’Unità operativa Veterinaria n. 15 del 5/1l/2016, è emerso che:
-i locali e l’attrezzatura della soc. Antevorta fossero assolutamente immuni da censure;
-la vaschetta contenente l’insetto si presentava priva di alterazioni qualitative ed organolettiche.
La stessa U.O.V. ha espressamente preannunziato che l’esame dell’insetto, in corso di svolgimento presso le strutture romane, “giammai avrebbe potuto indurre ad adottare misure restrittive ma solo me re prescrizioni”.
È apparso perciò evidente che si trattava di un episodio isolato, rappresentato da un unico insetto, di ignota provenienza e presente in un’unica pietanza.
Sulla base di tutto quanto qui dedotto, lo strumento giuridico ritenuto adeguatamente praticabile ed adottabile, in base ai nuovi principi stabiliti dalla legge 124/2015, è stata la sospensione del provvedimento di aggiudicazione in attesa degli accertamenti dell’Asl.
L’art. 21-quater (Efficacia ed esecutività del provvedimento) della legge 241/1990 così dispone:
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L ‘efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies. (comma cosi modificato dall’art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)
Il legislatore del 2015 ha così inteso riformare l’autotutela della PA, per evitare che il suo esercizio si prolunghi sine die.
In tal modo si è tutelata la stabilità dei provvedimenti amministrativi e ridotta la loro indeterminata modificabilità .
Si sono tenute lontane le “emozioni cittadine” e si è affidata la decisione finale all’esito degli accertamenti sanitari dell’Asl, unico organo deputato a verificare tecnicamente la eventuale gravità della contaminazione del cibo”.
Tali argomentazioni saranno illustrate e discusse dal Sindaco Sgueglia e dall’Amministrazione Comunale con le mamme nel corso del question fine sulla mensa scolastica fissato dallo stesso primo cittadino per le ore 16 di lunedì 11, presso la sala consiliare.