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ARGOMENTI TRATTATI
|Fisco |Funzioni giudiziarie|
Fisco
Nei prestiti va indicata la generalità di chi li effettua
La Commissione tributaria regionale Piemonte, con la sentenza n.
74/30/12, si pronuncia sulle indagini finanziarie che hanno
rettificato una maggiore Irpef in base ai versamenti riscontrati sul
conto corrente di un socio di alcune società di capitali a ristretta
base azionaria, giustificati come prestiti da parte dei familiari.
A fronte delle motivazioni addotte dal Fisco, che ha ritenuto le
giustificazioni portate dal contribuente troppo generiche e
incompatibile l’entità dei prestiti con i redditi dei prestatori, i
giudici specificano che il contribuente può indicare le generalità di
coloro che hanno effettuato il prestito e le motivazioni
dell’elargizione, senza la necessità di dimostrare la capacitÃ
contributiva né la legittimità del possesso delle provviste di denaro
di chi effettua il prestito.
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 4 – Prestiti, bastano le
generalità dei familiari – Acierno
La dichiarazione integrativa può seguire la verifica delle Entrate
Il caso della sentenza 60/45/12 della Ctr Lombardia riguarda un
contribuente che, dopo aver ricevuto in questionario dagli Uffici
amministrativi, aveva presentato una dichiarazione integrativa per
rettificare alcuni errori materiali presenti nella dichiarazione dei
redditi e per rideterminare la plusvalenza operata a seguito della
cessione di un’azienda per donazione. Le Entrate però non ne
avevano
tenuto conto, identificando un corrispettivo maggiore di quanto
dichiarato.
I giudici della Commissione specificano che, anche in caso di notifica
di un questionario da parte dell’Agenzia delle entrate, al
contribuente non è preclusa la possibilità di inviare una
dichiarazione integrativa per correggere gli errori commessi in fase
di compilazione della dichiarazione dei redditi. Il DPR n. 322/1998,
art. 2, comma 8-bis, non contiene riferimenti all’inizio della fase
della verifica fiscale in relazione alla dichiarazione integrativa.
Inoltre, per quanto riguarda la rideterminazione della plusvalenza, la
sentenza precisa che l’amministrazione deve “procedere alla
rettifica
del corrispettivo di cessione solamente in presenza di fatti certi o
di ulteriori presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti
che siano aggiuntive rispetto al valore definito ai fini del registro”.
il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 4 – La verifica non blocca
l’integrativa – Boccalatte
Imu, seconda rata per la prima casa
Per chi ha scelto il pagamento dellÂ’Imu 2012 prima casa in tre rate –
2 rate per lÂ’acconto e una per il saldo – si avvicina la scadenza
della seconda rata dellÂ’acconto. Le date dei pagamenti, dopo la prima
rata del 18 giugno 2012, sono: 17 settembre 2012, per la seconda rata
dellÂ’acconto (33% dellÂ’importo calcolato con le aliquote di base), e
17 dicembre 2012, per il saldo (differenza tra lÂ’Imu per l’anno
2012
calcolato con le aliquote stabilite dal comune e l’importo
dell’acconto pagato).
Per chi ha versato il 50% dellÂ’importo totale, dunque ha scelto una
rata sola per l’acconto, il prossimo appuntamento è direttamente con
il saldo a dicembre.
Per la seconda rata di acconto è data la facoltà , ove il Comune abbia
già deliberato le aliquote definitive più favorevoli al cittadino
rispetto a quelle di base, del ricalcolo dellÂ’importo e delle rate con
le nuove aliquote.
Per quanto riguarda la compilazione dellÂ’F24, si ricorda che nella
casella relativa alla rateazione si deve esporre “0202” (seconda delle
2 rate) anche se a giugno non era stato esposto “0102” (prima delle 2
rate). Ciò poiché, per difetto di informazioni, a giugno era stata
disposta lÂ’accettazione da parte delle banche dei modelli senza
indicazione del numero di rate in caso il pagamento fosse avvenuto
prima del rilascio dei chiarimenti in merito.
Con la seconda delle 2 rate dÂ’acconto si possono riparare alcuni
errori, come lÂ’erronea indicazione del codice tributo o del codice del
Comune e gli errori di calcolo.
Mentre, nel caso si sia considerata come prima una seconda casa e si
sia provveduto a pagare a giugno un importo errato (aliquota sbagliata
e detrazioni non possibili per la seconda casa), con una rateazione
errata (le 2 rate di acconto sono concesse solo per lÂ’abitazione
principale) e senza esposizione nellÂ’F24 del codice tributo per la
quota riservata allÂ’erario, resta possibile solo la via del
ravvedimento operoso.