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ANCLEdicola del 21/09/2013

 

Le istruzioni Inps per la fruizione della decontribuzione 2012

 

Modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo anno 2012 a favore della contrattazione di secondo livello sono fornite dall’Inps con il

messaggio n. 14855, del 20 settembre 2013. Il termine ultimo previsto per le operazioni di conguaglio è il 16 dicembre 2013.

Tra le indicazioni fornite, l’Istituto specifica che gli importi comunicati ai soggetti ammessi al beneficio sono la misura massima dell’agevolazione

conguagliabile. Qualora si abbia diritto ad un importo inferiore, le aziende devono limitare il conguaglio alla quota di beneficio effettivamente

spettante.

I datori di lavoro autorizzati allo sgravio, per indicare il conguaglio dello sgravio, possono indicare nel flusso Uniemens i nuovi codici causale istituiti

dall’Inps. Il codice di autorizzazione assegnato alle posizioni contributive delle aziende – diverse dai datori di lavoro agricoli – autorizzate allo

sgravio è “9D”.

Al lavoratore deve essere restituita, dal datore di lavoro, la quota di beneficio di sua competenza.

Nel caso in cui si siano corrisposti ai lavoratori premi sia secondo la contrattazione aziendale che secondo quella territoriale, il beneficio dovrà

essere fruito in proporzione.

 

Cristina Ricciolini

 

21/09/2013

 

Anche in:

 

ItaliaOggi, p. 28 – Decontribuzione al via – Cirioli

 

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 30 – Sgravio per i premi di risultato – Cannioto, Maccarone

 

Parole chiave:

 

sgravio contributivo, decontribuzione 2012

 

Cartelle Archiviazione:

 

Agevolazioni contributive

 

Ddl di delegazione europea e Ddl europea bis con ok del CdM

 

Il Consiglio dei ministri ai fini dell’adeguamento dell’Italia alla normativa europea ha approvato:

– il disegno di legge di delegazione europea, che dà mandato al Governo di recepire una serie di direttive comunitarie;

– il disegno di legge europea-bis, con cui si chiuderebbero 6 procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia.

Il disegno di legge di delegazione europea, è uno strumento normativo per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello europeo, in aggiunta

agli ordinari strumenti delle leggi annuali europea e di delegazione europea, da utilizzare qualora sussistano esigenze ulteriori di adempimento di

obblighi europei che non consentono di attendere la presentazione al Parlamento e l’approvazione del disegno di legge di delegazione europea

dell’anno successivo.

Con legge europea-bis, si sanerà il rilievo di Bruxelles sull’attuale disciplina Ivafe, ex articolo 19 del dl 201/2011. A cambiare sarà l’ambito di

Agevolazioni

Attività Finanziarie | Diritto Internazionale

applicazione del prelievo sui capitali all’estero: non riguarderà più tutte le “attività finanziarie” detenute oltre confine, ma solo i “prodotti finanziari”,

oltre che conti correnti e libretti di risparmio. La disparità di trattamento tra gli asset esterie quelli italiani, evidenziata dalla UE, era stata avvalorata

dalla circolare n. 28/E/2012.

Sia il disegno di legge europea che il disegno di legge di delegazione europea verranno trasmessi alla Conferenza Stato-Regioni, che esprimerà il

parere prescritto in sessione europea.

 

Gioia Lupoi

 

21/09/2013

 

Anche in:

 

ItaliaOggi, p. 22 – L’Ivafe dal 2014 sarà in versione light – Stop

 

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 29 – Via libera alla legge europea-bis

 

Parole chiave:

 

Ddl delegazione europea,Ddl europea bis,CdM,Ivafe,prodotti finanziari

 

Cartelle Archiviazione:

 

Attività Finanziarie

 

Disposizioni comunitarie

 

In “Gazzetta Ufficiale” il decreto 16 settembre 2013 sulla Tobin tax

 

Il decreto del ministero dell’Economia 16 settembre 2013, che modifica il precedente provvedimento del 21 febbraio 2013, recante attuazione dei

commi da 491 a 499 della legge di Stabilità per il 2013 (imposta sulle transazioni finanziarie) è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 221 del

20 settembre 2013.

L’ufficialità al provvedimento è giunta dopo la chiusura, in data 30 agosto, della consultazione pubblica: le richieste pervenute dagli intermediari che

operano sul mercato italiano e su quello internazionale sono divenute così parte integrante del decreto, al fine di rendere più in linea con la prassi di

mercato l’applicazione della cosiddetta Tobin tax.

Le modifiche al decreto del 21 febbraio 2013 relativamente alle obbligazioni e ai titoli di debito avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Ciò per evitare distorsioni nel comportamento degli operatori, dal momento che le obbligazioni a rimborso di capitale non garantito sono da

considerare strumenti simili ai certificates che sono inclusi nell’imposta. Dunque, il maggior lasso di tempo è necessario per consentire agli

operatori finanziari di adeguare i loro sistemi informatici.

Per le altre disposizioni, la data di entrata in vigore è il 5 ottobre 2013. Ciò vuol dire che a partire dal tale giorno l’imposta si applicherà anche nel

caso di trasferimento di nuda proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia, oltre che nel caso di

titoli rappresentativi o valori mobiliari. Ne restano escluse, invece, le assegnazioni di azioni e strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi

a fronte di distribuzione di utili, riserve o restituzione di capitale a prescindere dal fatto che le azioni siano di nuova emissione oppure già in

circolazione, o che siano esse di terzi o della società che le assegna (Relazione illustrativa al DM 16/09/2013).

 

Roberta Moscioni

 

21/09/2013

 

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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