ANCLCASERTANEWS
Le istruzioni Inps per la fruizione della decontribuzione 2012
Modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo anno 2012 a favore della contrattazione di secondo livello sono fornite dall’Inps con il
messaggio n. 14855, del 20 settembre 2013. Il termine ultimo previsto per le operazioni di conguaglio è il 16 dicembre 2013.
Tra le indicazioni fornite, l’Istituto specifica che gli importi comunicati ai soggetti ammessi al beneficio sono la misura massima dell’agevolazione
conguagliabile. Qualora si abbia diritto ad un importo inferiore, le aziende devono limitare il conguaglio alla quota di beneficio effettivamente
spettante.
I datori di lavoro autorizzati allo sgravio, per indicare il conguaglio dello sgravio, possono indicare nel flusso Uniemens i nuovi codici causale istituiti
dall’Inps. Il codice di autorizzazione assegnato alle posizioni contributive delle aziende – diverse dai datori di lavoro agricoli – autorizzate allo
sgravio è “9Dâ€.
Al lavoratore deve essere restituita, dal datore di lavoro, la quota di beneficio di sua competenza.
Nel caso in cui si siano corrisposti ai lavoratori premi sia secondo la contrattazione aziendale che secondo quella territoriale, il beneficio dovrÃ
essere fruito in proporzione.
Cristina Ricciolini
21/09/2013
Anche in:
ItaliaOggi, p. 28 – Decontribuzione al via – Cirioli
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 30 – Sgravio per i premi di risultato – Cannioto, Maccarone
Parole chiave:
sgravio contributivo, decontribuzione 2012
Cartelle Archiviazione:
Agevolazioni contributive
Ddl di delegazione europea e Ddl europea bis con ok del CdM
Il Consiglio dei ministri ai fini dell’adeguamento dell’Italia alla normativa europea ha approvato:
– il disegno di legge di delegazione europea, che dà mandato al Governo di recepire una serie di direttive comunitarie;
– il disegno di legge europea-bis, con cui si chiuderebbero 6 procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia.
Il disegno di legge di delegazione europea, è uno strumento normativo per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello europeo, in aggiunta
agli ordinari strumenti delle leggi annuali europea e di delegazione europea, da utilizzare qualora sussistano esigenze ulteriori di adempimento di
obblighi europei che non consentono di attendere la presentazione al Parlamento e l’approvazione del disegno di legge di delegazione europea
dell’anno successivo.
Con legge europea-bis, si sanerà il rilievo di Bruxelles sull’attuale disciplina Ivafe, ex articolo 19 del dl 201/2011. A cambiare sarà l’ambito di
Agevolazioni
Attività Finanziarie | Diritto Internazionale
applicazione del prelievo sui capitali all’estero: non riguarderà più tutte le “attività finanziarie†detenute oltre confine, ma solo i “prodotti finanziariâ€,
oltre che conti correnti e libretti di risparmio. La disparità di trattamento tra gli asset esterie quelli italiani, evidenziata dalla UE, era stata avvalorata
dalla circolare n. 28/E/2012.
Sia il disegno di legge europea che il disegno di legge di delegazione europea verranno trasmessi alla Conferenza Stato-Regioni, che esprimerà il
parere prescritto in sessione europea.
Gioia Lupoi
21/09/2013
Anche in:
ItaliaOggi, p. 22 – L’Ivafe dal 2014 sarà in versione light – Stop
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 29 – Via libera alla legge europea-bis
Parole chiave:
Ddl delegazione europea,Ddl europea bis,CdM,Ivafe,prodotti finanziari
Cartelle Archiviazione:
Attività Finanziarie
Disposizioni comunitarie
In “Gazzetta Ufficiale†il decreto 16 settembre 2013 sulla Tobin tax
Il decreto del ministero dell’Economia 16 settembre 2013, che modifica il precedente provvedimento del 21 febbraio 2013, recante attuazione dei
commi da 491 a 499 della legge di Stabilità per il 2013 (imposta sulle transazioni finanziarie) è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale†n. 221 del
20 settembre 2013.
L’ufficialità al provvedimento è giunta dopo la chiusura, in data 30 agosto, della consultazione pubblica: le richieste pervenute dagli intermediari che
operano sul mercato italiano e su quello internazionale sono divenute così parte integrante del decreto, al fine di rendere più in linea con la prassi di
mercato l’applicazione della cosiddetta Tobin tax.
Le modifiche al decreto del 21 febbraio 2013 relativamente alle obbligazioni e ai titoli di debito avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Ciò per evitare distorsioni nel comportamento degli operatori, dal momento che le obbligazioni a rimborso di capitale non garantito sono da
considerare strumenti simili ai certificates che sono inclusi nell’imposta. Dunque, il maggior lasso di tempo è necessario per consentire agli
operatori finanziari di adeguare i loro sistemi informatici.
Per le altre disposizioni, la data di entrata in vigore è il 5 ottobre 2013. Ciò vuol dire che a partire dal tale giorno l’imposta si applicherà anche nel
caso di trasferimento di nuda proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia, oltre che nel caso di
titoli rappresentativi o valori mobiliari. Ne restano escluse, invece, le assegnazioni di azioni e strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi
a fronte di distribuzione di utili, riserve o restituzione di capitale a prescindere dal fatto che le azioni siano di nuova emissione oppure già in
circolazione, o che siano esse di terzi o della società che le assegna (Relazione illustrativa al DM 16/09/2013).
Roberta Moscioni
21/09/2013