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Diritto Internazionale
Il trasferimento di sede non causa la perdita del regime premiale
concesso da uno Stato membro
“La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attivitÃ
autonome e
al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e
in particolare di società (…) alle condizioni definite dalla
legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri
cittadini”.
Dunque, la scelta – seppure legittima – di unÂ’azienda di cambio di
sede all’interno del territorio della Comunità non può essere causa
di
perdita della condizione “soggettiva” di assoggettamento
all’imposta
sul patrimonio di quello Stato. Infatti, la perdita del beneficio, se
prevista soltanto per i soggetti che migrano in un altro Stato membro,
comporterebbe una violazione del principio della libertà di
stabilimento, così come disciplinato all’articolo 49 del Trattato
sul
funzionamento dell’Unione europea.
A precisarlo la Corte di Lussemburgo con la sentenza del 6 settembre
2012 relativa al procedimento C-380/11, promosso con domanda
pregiudiziale del 18 luglio 2011.
I giudici lussemburghesi analizzando la questione dell’eventuale
decadenza e recupero dei regimi “premiali” eventualmente
concessi
dagli Stati membri, in ipotesi di trasferimento di sede, ritengono che
non sia legittimo trattare in maniera differente le società del
Granducato che si trasferiscono in altro Stato membro della ComunitÃ
Europea, rispetto a quelle che mantengono stabile la propria sede.
Soprattutto, non è ammissibile che i contribuenti che cambiano sede
siano assoggettabili ad un trattamento tributario meno favorevole,
dovuto alla revoca ed al conseguente recupero della riduzione
dÂ’imposta sul patrimonio che in precedenza era stata concessa. Si
tratta di contribuenti assolutamente “comparabili” secondo la Corte.
Da ciò, ne deriva, inoltre, che la concessione del beneficio della
riduzione dell’imposta sul patrimonio non possa essere condizionata
al
fatto che il contribuente rimanga assoggettato all’imposta per i
cinque anni successivi alla concessione di tale beneficio.
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 22 – No a sconti condizionati
all’obbligo di stabilimento – Avolio, Santacroce – www.corteconti.it
Fisco
Rimborsi Iva estera. Istanza telematica entro il 30 settembre 2012
La nuova Direttiva 2008/9/Ce, che è in vigore dal 1° gennaio 2010,
prevede il rimborso dell’Iva pagata in uno Stato membro diverso da
quello nel quale il soggetto passivo è stabilito a condizione che si
verifichino gli stessi presupposti del diritto alla detrazione.
I Paesi che hanno recepito la suddetta direttiva – in sostituzione
della precedente Direttiva in materia: la n.1072 del 06/12/1979 – 8° –
hanno adottato un proprio regolamento attuativo per regolamentare le
modalità e le procedure informatiche da utilizzare.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante presentazione di
unÂ’istanza, distintamente per ciascun periodo di riferimento, per via
telematica all’agenzia delle Entrate, che provvederà ad inoltrarla
allo Stato membro del rimborso, ad eccezione che accerti che il
richiedente, nel periodo di riferimento, non ha svolto attivitÃ
economica rilevante ai fini Iva, oppure ha effettuato esclusivamente
operazioni senza diritto alla detrazione, si è avvalso del regime dei
contribuenti minimi o del regime speciale per i produttori agricoli.
Il periodo di riferimento della richiesta di rimborso non può essere
superiore a un anno, né inferiore a tre mesi. Se la richiesta è
presentata con riferimento agli acquisti di un trimestre, l’importo
minimo rimborsabile è di 400 euro; se si riferisce invece agli
acquisti dell’anno solare, l’importo minimo è di 50 euro.
Il termine per la presentazione dell’istanza è il 30 settembre
dellÂ’anno solare successivo a quello di riferimento.
Pertanto, il 30 settembre 2012 scade il termine per la presentazione
delle istanze di rimborso dellÂ’Iva pagata ai fornitori esterni
nellÂ’anno 2011. Analogo termine vale per la richiesta di rimborso
dellÂ’Iva pagata anche in paesi convenzionati con accordi di
reciprocità : Svizzera, Norvegia e Israele. La domanda, in questo caso,
andrà presentata sempre entro il 30 settembre 2012, ma in modalitÃ
cartacea utilizzando la modulistica prevista dallÂ’Amministrazione
finanziaria locale.