ANCL CASERTA ATTO DI FORMALE DIFFIDA E COSTITUZIONE IN MORA

Al Prof.
Tito Boeri
Presidente INPS
PEC: ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
Al Dott.
Massimo Cioffi
Direttore Generale INPS
PEC: ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it
Roma, 29 ottobre 2015 Al Dott.
Prot. n. 1751/Pres. Antonio Antonellis
Presidente Organismo Indipendente di valutazione
della performance INPS
Pec: StrutturaTecnicaPermanente.SupportoOIV@postacert.inps.gov.it
Mail: oiv@inps.it
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteo Renzi
Pec: presidente@pec.governo.it
E-mail: matteo@governo.it
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
On. Giuliano Poletti
Pec: gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it
E-mail: segreteriaministropoletti@lavoro.gov.it
segrgabinetto@lavoro.gov.it
Al Presidente
Marina Elvira Calderone
Consiglio Nazionale Ordine
dei Consulenti del Lavoro
Pec: consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
ATTO DI FORMALE DIFFIDA E COSTITUZIONE IN MORA
Da moltissime sedi della nostra Associazione ci sono pervenute segnalazioni di continui e
intollerabili periodi di malfunzionamento o di non funzionamento dei vostri servizi informatici
che hanno materialmente impedito ai Consulenti del Lavoro nostri associati di ottenere
servizi assolutamente essenziali per l’ordinario e ordinato svolgimento dell’attività di
moltissimi loro clienti.
Tali disservizi si sono verificati, in particolare, nelle giornate del 28 e 29 ottobre uu.ss. e
hanno impedito ad es. di ottenere il Durc on-line, il rilascio del codice aut. 4R per il regime
de minimis per assunzione apprendisti, la registrazione e quindi l’attivazione di voucher inps,
e tutti gli altri servizi telematici.
Avendo codesto Istituto informatizzato tutte le procedure non consentendo di assolvere
diversamente ogni adempimento previsto dalla legge a carico delle imprese, siamo a
segnalarvi sin d’ora che ogni inadempienza eventualmente intervenuta in tali giornate
e comunque intervenuta in giorni in cui i vostri servizi telematici abbiano avuto anche
brevi periodi di malfunzionamento non potrà minimamente essere addebitata alle
aziende nè produrre alcun tipo di addebito o di sanzione o comunque conseguenza
negativa a loro carico.
Tanto ai sensi di legge e in forza del costante e consolidato orientamento giurisprudenziale
secondo cui “il rischio inerente alle modalità di trasmissione (degli atti di ogni genere alla
p.a. ndr.) non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo
sistema e ne aveva imposto l’utilizzo [agli utenti]; e se rimane impossibile stabilire se vi sia
stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata
per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente†(Cons. Stato, Sez. III, 25.1.2013, n.
481). Nella giurisprudenza più recente espressasi sull’argomento, si segnala anche TAR
Puglia, sede di Bari, 28 luglio 2015, n. 01094 che, richiamando la testé menzionata
sentenza del Consiglio di Stato, aggiunge: “Il Collegio ritiene di condividere integralmente
questa impostazione giurisprudenziale, evidenziando anzitutto, in linea generale, come le
procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una
posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per
problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e
Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti.
Dalla natura meramente strumentale dell’informatica applicata all’attività della Pubblica
Amministrazione discende altresì il corollario dell’onere per la P.A. di doversi accollare il
rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si
avvale, essendo evidente che l’agevolazione che deriva alla P.A. stessa, sul fronte
organizzativo interno, dalla gestione digitale dei flussi documentali, deve essere
controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano
verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (art.
46 D. Lgs. n. 163/2006 e art. 6 L. n. 241/1990).â€
Atteso, comunque, il ripetersi di tali spiacevoli disservizi questa Associazione (che sono stati
registrati anche anteriormente in periodi recenti,
diffida
formalmente l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e
Legale Rappresentante pro-tempore, ad adoperarsi affinché sia posto immediato rimedio ai
difetti che provocano le interruzioni del servizio telematico e ad adoperarsi comunque per
tenere esenti gli utenti dalle conseguenze negative di tali problematiche, riservandosi, in
mancanza, qualora esse dovessero ulteriormente presentarsi, senza che codesto Istituto si
adoperi neanche per risolvere i disagi provocati all’utenza, di denunciare tale
comportamento alla competente Autorità Giudiziaria per l’accertamento di tutte le
ipotesi di reato che la medesima vorrà ravvisarvi.
La nostra Associazione tutelerà inoltre le ragioni di tutti i propri iscritti e dei loro clienti
mettendo a disposizione il nostro Ufficio Legale anche per ottenere il risarcimento di tutti i
danni subiti.
Coglie comunque l’occasione per segnalare al medesimo Presidente INPS, prof. Tito Boeri,
che simili situazioni smentiscono clamorosamente le sue recenti affermazioni pubbliche in
ordine alla volontà dell’Istituto di ispirarsi a criteri di efficienza e trasparenza tali da
ottimizzare il rapporto diretto con le aziende, rendendo addirittura superfluo il ruolo di ogni
intermediario, compresi i Consulenti del Lavoro. Simili episodi, unitamente a tanti altri che
non mancheremo di segnalare anche in futuro, rendono anzi evidente l’essenzialità del ruolo
di intermediazione e di tutela che i Consulenti del Lavoro svolgono e (con buona pace del
prof. Boeri) continueranno a svolgere in favore degli utenti dei servizi INPS.
UFFICIO LEGALE IL PRESIDENTE NAZIONALE
f.to Avv. Francesco Stolfa f.to CdL Francesco Longobardi