ANCL Caserta
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Diritto Penale
Per estendere il maltrattamento in famiglia nel lavoro è necessario il
contesto “parafamiliare”
La Cassazione, VI sezione penale, con la sentenza n. 12517 del 3
aprile 2012, stabilisce che rientra tra i reati di violenza privata,
ex articolo 610 del Codice penale, con lÂ’aggravante, ex articolo 61 n.
11 del Codice penale, del rapporto di autorità esistente tra datore e
lavoratore, lÂ’aggressione verbale sistematica, intenzionale e non
giustificata al dipendente da parte del datore.
Nel caso di specie, la dipendente invalida civile era stata assunta in
base alla legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili.
La sentenza della Cassazione riqualifica il fatto, che da reato di
maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del Codice penale), reato
esteso nel pregresso dalla Corte allÂ’ambito lavorativo, viene cambiato
in reato di violenza privata, poiché “il rapporto di sovraordinazione
proprio in sé del rapporto datore di lavoro e dipendente, le
dimensioni ridotte dellÂ’impresa e lÂ’impegno lavorativo personale del
datore di lavoro” non sono sufficienti ad integrare il contesto
“parafamiliare”, cioè con abitudini di vita lavorative simili a quelle
delle comunità familiari, necessario all’imputazione di maltrattamenti
in famiglia.
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 6 – L’insulto sul lavoro è
violenza privata – Monea
Fisco
L’accertamento con scarse prove è nullo
Una società presenta ricorso avverso un avviso di accertamento con il
quale si contestava l’utilizzo di fatture inesistenti sotto il
profilo
soggettivo. L’accertamento era scattato a seguito della
segnalazione
di un altro ufficio territorialmente competente, che stava effettuando
delle verifiche sulla società che aveva emesso le fatture in questione.
La Commissione tributaria provinciale di Bergamo, con la sentenza
63/1/2012, ha accolto il ricorso, rilevando la scarsa valenza
probatoria degli elementi che hanno portato a contestare i
comportamenti irregolari in sede di controllo (basati soprattutto sui
comportamenti irregolari dei responsabili della società che ha emesso
le fatture), avvalorata dal fatto che durante il controllo la societÃ
utilizzatrice è risultata in regola.
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 4 – Stop alla contestazione
basata su prove «deboli» – Falcone
Imposta di registro fissa per il decreto ingiuntivo e il relativo
accordo transattivo
Un accordo transattivo concluso tra una società tedesca ed una
italiana al fine di regolare i rapporti pendenti tra le due parti,
derivanti da un contratto per la distribuzione e commercializzazione
in Italia di un prodotto farmaceutico, sconta lÂ’imposta di registro in
misura fissa e non proporzionale se lo stesso accordo è già soggetto
ad Iva e, inoltre, è citato nel decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale con lo scopo di invitare la società italiana a pagare la
seconda metà di quanto pattuito nella transazione.
Questo il principio espresso dalla Ctr Lombardia, con la sentenza n.
48/50/12.
La società tedesca, nel richiedere e ottenere dal Tribunale l’atto
ingiuntivo per lÂ’ammontare oggetto di inadempimento, aveva pagato
lÂ’imposta di registro in misura fissa non solo sul provvedimento
giurisdizionale ma anche sullÂ’enunciazione dellÂ’accordo transattivo
contenuta nell’accordo ingiuntivo, ciò in virtù dell’articolo 22 del
dpr 131/1986 che prevede che nel caso di enunciazioni contenute in
atti scritti o contratti verbali non registrati posti in essere tra le
parti che hanno stipulato lÂ’atto contenente lÂ’enunciazione, lÂ’imposta
di registro si applica anche alle disposizioni enunciate.
LÂ’agenzia delle Entrate ha ritenuto illegittimo il comportamento
dellÂ’impresa tedesca accusandola di mancato versamento dellÂ’imposta di
registro in misura proporzionale del 3%.
La Ctr lombarda, nel confermare pienamente lÂ’orientamento di primo
grado, ha ribadito che i decreti ingiuntivi non possono essere
soggetti ad imposta di registro proporzionale per la parte in cui
dispongano il pagamento di corrispettivi già soggetti ad Iva. Inoltre,
il fatto che il decreto ingiuntivo contenga una enunciazione non è
circostanza idonea a trasformare un atto soggetto ad imposta fissa in
uno soggetto ad imposta proporzionale: la natura non novativa della
transazione è condizione per non applicare l’imposta di registro in
misura proporzionale riguardando lo stessa enunciazione importi
fatturati e già assoggettati a imposta sul valore aggiunto.
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 4 – Registro fisso sull’atto
collegato – Boccalatte
Lavoro
Collegato lavoro. Termini sospesi solo per impugnare i licenziamenti
Il 31 dicembre 2011 è finito il periodo di sospensione disposto dal
decreto milleproroghe delle norme previste dal Collegato lavoro (legge
n. 183/2010), che hanno riformato i termini di impugnazione dei
licenziamenti dei rapporti flessibili e di alcune vicende economiche
dell’impresa. Pertanto, durante tutto il 2011 doveva essere
rispettato, a pena di decadenza, il termine di 60 giorni per impugnare
i contratti flessibili: ciò in quanto la sospensione disposta dal
decreto interessava esplicitamente solo il termine per impugnare il
licenziamento e non anche le altre situazioni previste dallÂ’articolo
32 della legge n. 183/2010 (contratti flessibili, trasferimenti ecc.).
Queste le conclusioni a cui giunge il tribunale di Roma con la
sentenza n. 8841 del 15 maggio 2012.
Sulla base di tutto ciò, il Tribunale risolve una controversia sorta
dopo che un lavoratore somministrato aveva rivendicato la natura
irregolare del suo rapporto di lavoro richiedendo la trasformazione
del suo contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle
dipendenze dellÂ’impresa utilizzatrice.
Nel fatto di specie, il lavoratore aveva impugnato il contratto al
termine dei 60 giorni dalla sua scadenza e lÂ’impresa utilizzatrice
aveva obiettato lÂ’intervenuta decadenza dal diritto a proporre
lÂ’azione in base al richiamato articolo 32 del Collegato lavoro.
Il lavoratore aveva eccepito a suo favore che allo scadere del suo
contratto di somministrazione era entrata in vigore la legge n.
10/2011, di conversione del milleproroghe, con conseguente sospensione
fino alla fine dellÂ’anno dei nuovi termini di impugnazione.
Il Tribunale di Roma non ha però accolto le motivazioni del
lavoratore specificando che la sospensione decisa dal milleproroghe
riguarda solo il termine per impugnare il licenziamento e non anche le
altre situazioni previste dall’articolo 32. Pertanto, il diritto ad
agire del lavoratore doveva considerarsi decaduto.
Tutto ciò – secondo il Tribunale – è confermato dallo stesso tenore
letterale della legge n. 10/2011 che richiama espressamente solo
l’impugnazione del licenziamento e, dunque, non è possibile estenderne
lÂ’effetto sospensivo anche a situazioni che sono regolate in maniera
autonoma rispetto ai licenziamenti.
La sentenza n. 8841 del 2012 contrasta con altre precedenti
formulazioni giurisprudenziali secondo le quali bisognerebbe
considerare sospesa l’applicabilità del Collegato lavoro, per tutto
il
2011, non solo per i licenziamenti ma anche per le altre situazioni
previste dalla legge. La norma oggetto di interpretazione appare,
dunque, sicuramente mal formulata per originare situazioni così
diametralmente opposte, con il rischio che le varie interpretazioni
possano conferire alla norma sospensiva un significato di fatto
diverso da quello attribuitole dallo stesso Parlamento.
Il Sole 24 Ore 27 maggio 2012 – Norme e Tributi, p. 15 – Sui contratti
flessibili ricorsi in 60 giorni – Falasca