ANCL CASERTA
a cura di Carmine Esposito presidente ANCL Caserta
Oggetto
: Circolare 0212Fisco
La richiesta di chiarimenti deve sempre precedere l’atto impositivo
La garanzia prescritta dall’articolo 37-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73, ai
sensi della quale, a pena di nullità dell’accertamento tributario, è necessario che al contribuente venga
precedentemente inviato uno specifico atto con cui l’amministrazione finanziaria lo inviti a fornire, entro 60
giorni, le delucidazioni del caso, è da ritenersi operativa con riferimento ad ogni tipologia di accertamento
antielusivo, compreso l’abuso del diritto.
Sulla base di questo assunto, i giudici della Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n.
2/28/12
un’operazione societaria straordinaria – in quanto lo stesso non era stato preceduto dalla richiesta di
chiarimenti prevista dal comma 4 del citato articolo 37-bis.
, hanno sancito la nullità di un atto impositivo – in cui, peraltro, veniva contestata l’elusività diIl Sole 24 Ore, Norme e Tributi, p. 11 – Abuso del diritto: è subito difesa – Boccalatte
“Ammesso” l’errore, motivato, in dichiarazione
La Commissione tributaria provinciale di Bari, con la sentenza n.
quale, qualora venga constatato un errore di fatto o di diritto, la dichiarazione del contribuente può essere
ritrattata o emendata, in presenza poi di un eventuale prelievo fiscale maggiore previsto dalla legge.
Il caso riguardava il ricorso presentato da un contribuente che aveva erroneamente compilato, nella
dichiarazione dei redditi del 2007, il rigo VA42, relativo all’adeguamento agli studi di settore. A fronte della
richiesta, pervenuta dal Fisco, della liquidazione dell’Iva sulla base dei valori indicati da Gerico, il contribuente
metteva in evidenza che si trattava di erronea compilazione, sottolineando che l’intenzione di non aderire agli
studi di settore era confermata dal fatto che nel rigo RG4 mancavano i dati relativi ai ricavi.
La Commissione ha accolto il ricorso.
41/13/12, conferma il principio secondo ilIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – La compilazione di un rigo non implica l’adeguamento –
Carnimeo
Fisco | Immobili
Acquisto di immobili inseriti in “piano di recupero†con agevolazione
La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con la sentenza
compravendita di un immobile inserito in un “
deve essere applicata in misura fissa, anche se la richiesta dell’agevolazione in questione non sia avvenuta
espressamente e la relativa convenzione tra Comune e parte acquirente indica una data successiva al
trasferimento.
Il caso di specie riguarda un atto di compravendita di un immobile inserito in un paino di recupero in cui il
notaio rogante aveva omesso di citare l’agevolazione nell’atto di compravendita, ma l’aveva applicata in sede di
registrazione telematica.
I giudici della Commissione provinciale hanno rilevato che tutti i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, richiesti
dalla norma di cui all’articolo 5 della legge n. 168/1982 erano presenti, per cui la sola mancanza
dell’indicazione del beneficio non poteva portare alla sua automatica decadenza, dato che la disposizione di
legge non dispone nulla a tal proposito. Pertanto, l’imposta di registro e ipocatastale va applicata in misura
fissa anche nelle compravendite di immobili in cui non sia espressamente richiesto, dal momento che la norma
prevede espressamente la sostanza del “recuperoâ€, ma nessuna formalità al riguardo.
37/1/12, chiarisce che in caso dipiano di recupero†comunale, l’imposta di registro e ipocatastaleIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – Registro fisso senza formalità – Ambrosi
Immobili
Terreni agricoli affittati: reddito determinato secondo le risultanze catastali
A seguito di un avviso di accertamento con cui l’agenzia delle Entrate contestava ad una società agricola
l’errato assoggettamento ai fini Ires e Irap degli affitti attivi percepiti a fronte di un contratto per l’installazione
di antenne stipulato con un gestore di telefonia, la società ricorre dinanzi alla Ctp, che procede con
l’annullamento del ricorso.
Appellando la sentenza di primo grado, l’Amministrazione finanziaria ricorre in Commissione regionale per far
valere la tesi secondo cui l’attività prevalente svolta dalla società accertata non fosse agricola, ma di locazione
di immobili, e i terreni sui cui erano state installate le antenne fossero da considerare beni strumentali. Ne
deriva che per l’Agenzia i proventi di quei terreni si sarebbero dovuti tassare sulla base del valore dei canoni di
locazione effettivamente percepiti, ridotti degli oneri specifici, e non sulla base del reddito dominicale rivalutato
dell’80%, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del Tuir.
La Ctr Umbria, con la sentenza n.
corretto il metodo applicato dalla società , che ha provveduto a tassare i proventi dei terreni sulla base del
reddito dominicale rivalutato dell’80%.
I giudici regionali hanno sottolineato – in ragione dello statuto della società e dei contratti di affitto dei fondi
rustici stipulati – che i terreni su cui sono state installate le antenne rientrano nel patrimonio immobiliare della
stessa e non sono strumentali all’attività agricola, in quanto non utilizzati direttamente per la coltivazione.
Pertanto, per la corretta determinazione del relativo reddito imponibile è opportuno seguire le regole valide per
i cosiddetti immobili patrimonio, che concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le
risultanze catastali.
23/1/12, conferma le conclusioni dei giudici di primo grado e ritieneIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – L’affitto di terreni non è strumentale – Acierno
Professionisti | Agevolazioni
L’Ace spiegata dall’Irdcec
L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili analizza, con la circolare
2012, l’agevolazione ex articolo 1 del Dl 201/2011 – legge 214/2011 – denominata “Aiuto alla Crescita
Economica†(ACE), disciplinata dal DM 14 marzo 2012. Nello specifico si mettono in luce le criticità e si spiega
come sfruttare il beneficio sul capitale aziendale in sede di Unico 2012.
Una precisazione del decreto attuativo riguarda la tempistica dell’agevolazione che consiste nella deduzione del
3% per le società che ricapitalizzano. Per l’ottenimento del bonus rilevano – articolo 5, comma 2, lettera a), del
DM citato – i conferimenti in denaro fatti in seguito a una delibera di aumento di capitale “assunta
successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010â€, mentre, non rilevano i conferimenti circa gli
aumenti di capitale deliberati o sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2010 ed eseguiti dopo. In merito, l’Istituto cita la circolare 53/E del 2009 sul bonus capitalizzazione (per le
società di capitali gli aumenti di capitale si intendono perfezionati all’iscrizione della deliberazione di aumento
nel Registro imprese), ritenendo che non ci siano motivi per non ritenere rilevante la data di perfezionamento
dell’aumento di capitale. Pertanto:
– gli aumenti delle società di capitali sono perfezionati alla data d’iscrizione della delibera di aumento nel
Registro delle imprese o, se la delibera prevede un termine per la sottoscrizione, alla data in cui gli
amministratori depositano per l’iscrizione nel Registro delle imprese l’attestazione che l’aumento di capitale è
stato eseguito;
– gli aumenti delle società di persone, il riferimento è alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della
delibera di aumento del capitale, trattandosi di una modificazione dell’atto costitutivo.
Sulle società non operative, sempre alla luce di quanto affermato nella citata circolare sul bonus
capitalizzazioni, si ritiene che l’agevolazione debba spettare anche alle cosiddette società di comodo, poiché il
reddito minimo presunto, da mettere in relazione con il reddito effettivo, è da considerare al netto dell’Ace. La
regola è confermata dal rigo RS 19 del prospetto relativo alle società di comodo del modello Unico 2012 SP, in
cui appare una casella in cui esporre la quota Ace determinata in capo alla società (dal rigo RS 45 colonna 7),
e dalle istruzioni in cui si spiega che questo importo va portato in diminuzione del reddito minimo presunto
della società di comodo.
Capitoli della disamina sono focalizzati su consolidato, disposizioni antielusive (si applica comunque la disciplina
che, secondo la circolare è da scongiurare attraverso interpello, ex comma 8 dell’articolo 37-bis del Dpr
600/73, anche se coinvolti paesi black list), controllate estere e quant’altro.
28 del 29 marzoItaliaOggi7, p. 11 – La dichiarazione fa posto all’Ace – Villa
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 5 – Ace, conta la delibera di aumento – Saggese
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 5 – Chance interpello da estendere anche ai Paesi black list –
Ferranti, Miele
Il Presidente UP ANCL Caserta
C.d.L. Rag. Carmine Esposito
Â
: Circolare 0212Fisco
La richiesta di chiarimenti deve sempre precedere l’atto impositivo
La garanzia prescritta dall’articolo 37-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73, ai
sensi della quale, a pena di nullità dell’accertamento tributario, è necessario che al contribuente venga
precedentemente inviato uno specifico atto con cui l’amministrazione finanziaria lo inviti a fornire, entro 60
giorni, le delucidazioni del caso, è da ritenersi operativa con riferimento ad ogni tipologia di accertamento
antielusivo, compreso l’abuso del diritto.
Sulla base di questo assunto, i giudici della Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n.
2/28/12
un’operazione societaria straordinaria – in quanto lo stesso non era stato preceduto dalla richiesta di
chiarimenti prevista dal comma 4 del citato articolo 37-bis.
, hanno sancito la nullità di un atto impositivo – in cui, peraltro, veniva contestata l’elusività diIl Sole 24 Ore, Norme e Tributi, p. 11 – Abuso del diritto: è subito difesa – Boccalatte
“Ammesso” l’errore, motivato, in dichiarazione
La Commissione tributaria provinciale di Bari, con la sentenza n.
quale, qualora venga constatato un errore di fatto o di diritto, la dichiarazione del contribuente può essere
ritrattata o emendata, in presenza poi di un eventuale prelievo fiscale maggiore previsto dalla legge.
Il caso riguardava il ricorso presentato da un contribuente che aveva erroneamente compilato, nella
dichiarazione dei redditi del 2007, il rigo VA42, relativo all’adeguamento agli studi di settore. A fronte della
richiesta, pervenuta dal Fisco, della liquidazione dell’Iva sulla base dei valori indicati da Gerico, il contribuente
metteva in evidenza che si trattava di erronea compilazione, sottolineando che l’intenzione di non aderire agli
studi di settore era confermata dal fatto che nel rigo RG4 mancavano i dati relativi ai ricavi.
La Commissione ha accolto il ricorso.
41/13/12, conferma il principio secondo ilIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – La compilazione di un rigo non implica l’adeguamento –
Carnimeo
Fisco | Immobili
Acquisto di immobili inseriti in “piano di recupero†con agevolazione
La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con la sentenza
compravendita di un immobile inserito in un “
deve essere applicata in misura fissa, anche se la richiesta dell’agevolazione in questione non sia avvenuta
espressamente e la relativa convenzione tra Comune e parte acquirente indica una data successiva al
trasferimento.
Il caso di specie riguarda un atto di compravendita di un immobile inserito in un paino di recupero in cui il
notaio rogante aveva omesso di citare l’agevolazione nell’atto di compravendita, ma l’aveva applicata in sede di
registrazione telematica.
I giudici della Commissione provinciale hanno rilevato che tutti i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, richiesti
dalla norma di cui all’articolo 5 della legge n. 168/1982 erano presenti, per cui la sola mancanza
dell’indicazione del beneficio non poteva portare alla sua automatica decadenza, dato che la disposizione di
legge non dispone nulla a tal proposito. Pertanto, l’imposta di registro e ipocatastale va applicata in misura
fissa anche nelle compravendite di immobili in cui non sia espressamente richiesto, dal momento che la norma
prevede espressamente la sostanza del “recuperoâ€, ma nessuna formalità al riguardo.
37/1/12, chiarisce che in caso dipiano di recupero†comunale, l’imposta di registro e ipocatastaleIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – Registro fisso senza formalità – Ambrosi
Immobili
Terreni agricoli affittati: reddito determinato secondo le risultanze catastali
A seguito di un avviso di accertamento con cui l’agenzia delle Entrate contestava ad una società agricola
l’errato assoggettamento ai fini Ires e Irap degli affitti attivi percepiti a fronte di un contratto per l’installazione
di antenne stipulato con un gestore di telefonia, la società ricorre dinanzi alla Ctp, che procede con
l’annullamento del ricorso.
Appellando la sentenza di primo grado, l’Amministrazione finanziaria ricorre in Commissione regionale per far
valere la tesi secondo cui l’attività prevalente svolta dalla società accertata non fosse agricola, ma di locazione
di immobili, e i terreni sui cui erano state installate le antenne fossero da considerare beni strumentali. Ne
deriva che per l’Agenzia i proventi di quei terreni si sarebbero dovuti tassare sulla base del valore dei canoni di
locazione effettivamente percepiti, ridotti degli oneri specifici, e non sulla base del reddito dominicale rivalutato
dell’80%, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del Tuir.
La Ctr Umbria, con la sentenza n.
corretto il metodo applicato dalla società , che ha provveduto a tassare i proventi dei terreni sulla base del
reddito dominicale rivalutato dell’80%.
I giudici regionali hanno sottolineato – in ragione dello statuto della società e dei contratti di affitto dei fondi
rustici stipulati – che i terreni su cui sono state installate le antenne rientrano nel patrimonio immobiliare della
stessa e non sono strumentali all’attività agricola, in quanto non utilizzati direttamente per la coltivazione.
Pertanto, per la corretta determinazione del relativo reddito imponibile è opportuno seguire le regole valide per
i cosiddetti immobili patrimonio, che concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le
risultanze catastali.
23/1/12, conferma le conclusioni dei giudici di primo grado e ritieneIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – L’affitto di terreni non è strumentale – Acierno
Professionisti | Agevolazioni
L’Ace spiegata dall’Irdcec
L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili analizza, con la circolare
2012, l’agevolazione ex articolo 1 del Dl 201/2011 – legge 214/2011 – denominata “Aiuto alla Crescita
Economica†(ACE), disciplinata dal DM 14 marzo 2012. Nello specifico si mettono in luce le criticità e si spiega
come sfruttare il beneficio sul capitale aziendale in sede di Unico 2012.
Una precisazione del decreto attuativo riguarda la tempistica dell’agevolazione che consiste nella deduzione del
3% per le società che ricapitalizzano. Per l’ottenimento del bonus rilevano – articolo 5, comma 2, lettera a), del
DM citato – i conferimenti in denaro fatti in seguito a una delibera di aumento di capitale “assunta
successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010â€, mentre, non rilevano i conferimenti circa gli
aumenti di capitale deliberati o sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2010 ed eseguiti dopo. In merito, l’Istituto cita la circolare 53/E del 2009 sul bonus capitalizzazione (per le
società di capitali gli aumenti di capitale si intendono perfezionati all’iscrizione della deliberazione di aumento
nel Registro imprese), ritenendo che non ci siano motivi per non ritenere rilevante la data di perfezionamento
dell’aumento di capitale. Pertanto:
– gli aumenti delle società di capitali sono perfezionati alla data d’iscrizione della delibera di aumento nel
Registro delle imprese o, se la delibera prevede un termine per la sottoscrizione, alla data in cui gli
amministratori depositano per l’iscrizione nel Registro delle imprese l’attestazione che l’aumento di capitale è
stato eseguito;
– gli aumenti delle società di persone, il riferimento è alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della
delibera di aumento del capitale, trattandosi di una modificazione dell’atto costitutivo.
Sulle società non operative, sempre alla luce di quanto affermato nella citata circolare sul bonus
capitalizzazioni, si ritiene che l’agevolazione debba spettare anche alle cosiddette società di comodo, poiché il
reddito minimo presunto, da mettere in relazione con il reddito effettivo, è da considerare al netto dell’Ace. La
regola è confermata dal rigo RS 19 del prospetto relativo alle società di comodo del modello Unico 2012 SP, in
cui appare una casella in cui esporre la quota Ace determinata in capo alla società (dal rigo RS 45 colonna 7),
e dalle istruzioni in cui si spiega che questo importo va portato in diminuzione del reddito minimo presunto
della società di comodo.
Capitoli della disamina sono focalizzati su consolidato, disposizioni antielusive (si applica comunque la disciplina
che, secondo la circolare è da scongiurare attraverso interpello, ex comma 8 dell’articolo 37-bis del Dpr
600/73, anche se coinvolti paesi black list), controllate estere e quant’altro.
28 del 29 marzoItaliaOggi7, p. 11 – La dichiarazione fa posto all’Ace – Villa
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 5 – Ace, conta la delibera di aumento – Saggese
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 5 – Chance interpello da estendere anche ai Paesi black list –
Ferranti, Miele
Il Presidente UP ANCL Caserta
C.d.L. Rag. Carmine Esposito
: Circolare 0212Fisco
La richiesta di chiarimenti deve sempre precedere l’atto impositivo
La garanzia prescritta dall’articolo 37-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73, ai
sensi della quale, a pena di nullità dell’accertamento tributario, è necessario che al contribuente venga
precedentemente inviato uno specifico atto con cui l’amministrazione finanziaria lo inviti a fornire, entro 60
giorni, le delucidazioni del caso, è da ritenersi operativa con riferimento ad ogni tipologia di accertamento
antielusivo, compreso l’abuso del diritto.
Sulla base di questo assunto, i giudici della Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n.
2/28/12
un’operazione societaria straordinaria – in quanto lo stesso non era stato preceduto dalla richiesta di
chiarimenti prevista dal comma 4 del citato articolo 37-bis.
, hanno sancito la nullità di un atto impositivo – in cui, peraltro, veniva contestata l’elusività diIl Sole 24 Ore, Norme e Tributi, p. 11 – Abuso del diritto: è subito difesa – Boccalatte
“Ammesso” l’errore, motivato, in dichiarazione
La Commissione tributaria provinciale di Bari, con la sentenza n.
quale, qualora venga constatato un errore di fatto o di diritto, la dichiarazione del contribuente può essere
ritrattata o emendata, in presenza poi di un eventuale prelievo fiscale maggiore previsto dalla legge.
Il caso riguardava il ricorso presentato da un contribuente che aveva erroneamente compilato, nella
dichiarazione dei redditi del 2007, il rigo VA42, relativo all’adeguamento agli studi di settore. A fronte della
richiesta, pervenuta dal Fisco, della liquidazione dell’Iva sulla base dei valori indicati da Gerico, il contribuente
metteva in evidenza che si trattava di erronea compilazione, sottolineando che l’intenzione di non aderire agli
studi di settore era confermata dal fatto che nel rigo RG4 mancavano i dati relativi ai ricavi.
La Commissione ha accolto il ricorso.
41/13/12, conferma il principio secondo ilIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – La compilazione di un rigo non implica l’adeguamento –
Carnimeo
Fisco | Immobili
Acquisto di immobili inseriti in “piano di recupero†con agevolazione
La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con la sentenza
compravendita di un immobile inserito in un “
deve essere applicata in misura fissa, anche se la richiesta dell’agevolazione in questione non sia avvenuta
espressamente e la relativa convenzione tra Comune e parte acquirente indica una data successiva al
trasferimento.
Il caso di specie riguarda un atto di compravendita di un immobile inserito in un paino di recupero in cui il
notaio rogante aveva omesso di citare l’agevolazione nell’atto di compravendita, ma l’aveva applicata in sede di
registrazione telematica.
I giudici della Commissione provinciale hanno rilevato che tutti i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, richiesti
dalla norma di cui all’articolo 5 della legge n. 168/1982 erano presenti, per cui la sola mancanza
dell’indicazione del beneficio non poteva portare alla sua automatica decadenza, dato che la disposizione di
legge non dispone nulla a tal proposito. Pertanto, l’imposta di registro e ipocatastale va applicata in misura
fissa anche nelle compravendite di immobili in cui non sia espressamente richiesto, dal momento che la norma
prevede espressamente la sostanza del “recuperoâ€, ma nessuna formalità al riguardo.
37/1/12, chiarisce che in caso dipiano di recupero†comunale, l’imposta di registro e ipocatastaleIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – Registro fisso senza formalità – Ambrosi
Immobili
Terreni agricoli affittati: reddito determinato secondo le risultanze catastali
A seguito di un avviso di accertamento con cui l’agenzia delle Entrate contestava ad una società agricola
l’errato assoggettamento ai fini Ires e Irap degli affitti attivi percepiti a fronte di un contratto per l’installazione
di antenne stipulato con un gestore di telefonia, la società ricorre dinanzi alla Ctp, che procede con
l’annullamento del ricorso.
Appellando la sentenza di primo grado, l’Amministrazione finanziaria ricorre in Commissione regionale per far
valere la tesi secondo cui l’attività prevalente svolta dalla società accertata non fosse agricola, ma di locazione
di immobili, e i terreni sui cui erano state installate le antenne fossero da considerare beni strumentali. Ne
deriva che per l’Agenzia i proventi di quei terreni si sarebbero dovuti tassare sulla base del valore dei canoni di
locazione effettivamente percepiti, ridotti degli oneri specifici, e non sulla base del reddito dominicale rivalutato
dell’80%, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del Tuir.
La Ctr Umbria, con la sentenza n.
corretto il metodo applicato dalla società , che ha provveduto a tassare i proventi dei terreni sulla base del
reddito dominicale rivalutato dell’80%.
I giudici regionali hanno sottolineato – in ragione dello statuto della società e dei contratti di affitto dei fondi
rustici stipulati – che i terreni su cui sono state installate le antenne rientrano nel patrimonio immobiliare della
stessa e non sono strumentali all’attività agricola, in quanto non utilizzati direttamente per la coltivazione.
Pertanto, per la corretta determinazione del relativo reddito imponibile è opportuno seguire le regole valide per
i cosiddetti immobili patrimonio, che concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le
risultanze catastali.
23/1/12, conferma le conclusioni dei giudici di primo grado e ritieneIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – L’affitto di terreni non è strumentale – Acierno
Professionisti | Agevolazioni
L’Ace spiegata dall’Irdcec
L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili analizza, con la circolare
2012, l’agevolazione ex articolo 1 del Dl 201/2011 – legge 214/2011 – denominata “Aiuto alla Crescita
Economica†(ACE), disciplinata dal DM 14 marzo 2012. Nello specifico si mettono in luce le criticità e si spiega
come sfruttare il beneficio sul capitale aziendale in sede di Unico 2012.
Una precisazione del decreto attuativo riguarda la tempistica dell’agevolazione che consiste nella deduzione del
3% per le società che ricapitalizzano. Per l’ottenimento del bonus rilevano – articolo 5, comma 2, lettera a), del
DM citato – i conferimenti in denaro fatti in seguito a una delibera di aumento di capitale “assunta
successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010â€, mentre, non rilevano i conferimenti circa gli
aumenti di capitale deliberati o sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2010 ed eseguiti dopo. In merito, l’Istituto cita la circolare 53/E del 2009 sul bonus capitalizzazione (per le
società di capitali gli aumenti di capitale si intendono perfezionati all’iscrizione della deliberazione di aumento
nel Registro imprese), ritenendo che non ci siano motivi per non ritenere rilevante la data di perfezionamento
dell’aumento di capitale. Pertanto:
– gli aumenti delle società di capitali sono perfezionati alla data d’iscrizione della delibera di aumento nel
Registro delle imprese o, se la delibera prevede un termine per la sottoscrizione, alla data in cui gli
amministratori depositano per l’iscrizione nel Registro delle imprese l’attestazione che l’aumento di capitale è
stato eseguito;
– gli aumenti delle società di persone, il riferimento è alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della
delibera di aumento del capitale, trattandosi di una modificazione dell’atto costitutivo.
Sulle società non operative, sempre alla luce di quanto affermato nella citata circolare sul bonus
capitalizzazioni, si ritiene che l’agevolazione debba spettare anche alle cosiddette società di comodo, poiché il
reddito minimo presunto, da mettere in relazione con il reddito effettivo, è da considerare al netto dell’Ace. La
regola è confermata dal rigo RS 19 del prospetto relativo alle società di comodo del modello Unico 2012 SP, in
cui appare una casella in cui esporre la quota Ace determinata in capo alla società (dal rigo RS 45 colonna 7),
e dalle istruzioni in cui si spiega che questo importo va portato in diminuzione del reddito minimo presunto
della società di comodo.
Capitoli della disamina sono focalizzati su consolidato, disposizioni antielusive (si applica comunque la disciplina
che, secondo la circolare è da scongiurare attraverso interpello, ex comma 8 dell’articolo 37-bis del Dpr
600/73, anche se coinvolti paesi black list), controllate estere e quant’altro.
28 del 29 marzoItaliaOggi7, p. 11 – La dichiarazione fa posto all’Ace – Villa
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 5 – Ace, conta la delibera di aumento – Saggese
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 5 – Chance interpello da estendere anche ai Paesi black list –
Ferranti, Miele
Il Presidente UP ANCL Caserta
C.d.L. Rag. Carmine Esposito