ANCL CASERTA

a cura di Carmine Esposito presidente ANCL Caserta

Oggetto

: Circolare 0212Fisco

La richiesta di chiarimenti deve sempre precedere l’atto impositivo

La garanzia prescritta dall’articolo 37-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73, ai

sensi della quale, a pena di nullità dell’accertamento tributario, è necessario che al contribuente venga

precedentemente inviato uno specifico atto con cui l’amministrazione finanziaria lo inviti a fornire, entro 60

giorni, le delucidazioni del caso, è da ritenersi operativa con riferimento ad ogni tipologia di accertamento

antielusivo, compreso l’abuso del diritto.

Sulla base di questo assunto, i giudici della Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n.

2/28/12

un’operazione societaria straordinaria – in quanto lo stesso non era stato preceduto dalla richiesta di

chiarimenti prevista dal comma 4 del citato articolo 37-bis.

, hanno sancito la nullità di un atto impositivo – in cui, peraltro, veniva contestata l’elusività diIl Sole 24 Ore, Norme e Tributi, p. 11 – Abuso del diritto: è subito difesa – Boccalatte

“Ammesso” l’errore, motivato, in dichiarazione

La Commissione tributaria provinciale di Bari, con la sentenza n.

quale, qualora venga constatato un errore di fatto o di diritto, la dichiarazione del contribuente può essere

ritrattata o emendata, in presenza poi di un eventuale prelievo fiscale maggiore previsto dalla legge.

Il caso riguardava il ricorso presentato da un contribuente che aveva erroneamente compilato, nella

dichiarazione dei redditi del 2007, il rigo VA42, relativo all’adeguamento agli studi di settore. A fronte della

richiesta, pervenuta dal Fisco, della liquidazione dell’Iva sulla base dei valori indicati da Gerico, il contribuente

metteva in evidenza che si trattava di erronea compilazione, sottolineando che l’intenzione di non aderire agli

studi di settore era confermata dal fatto che nel rigo RG4 mancavano i dati relativi ai ricavi.

La Commissione ha accolto il ricorso.

41/13/12, conferma il principio secondo ilIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – La compilazione di un rigo non implica l’adeguamento –

Carnimeo

Fisco | Immobili

Acquisto di immobili inseriti in “piano di recupero” con agevolazione

La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con la sentenza

compravendita di un immobile inserito in un “

deve essere applicata in misura fissa, anche se la richiesta dell’agevolazione in questione non sia avvenuta

espressamente e la relativa convenzione tra Comune e parte acquirente indica una data successiva al

trasferimento.

Il caso di specie riguarda un atto di compravendita di un immobile inserito in un paino di recupero in cui il

notaio rogante aveva omesso di citare l’agevolazione nell’atto di compravendita, ma l’aveva applicata in sede di

registrazione telematica.

I giudici della Commissione provinciale hanno rilevato che tutti i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, richiesti

dalla norma di cui all’articolo 5 della legge n. 168/1982 erano presenti, per cui la sola mancanza

dell’indicazione del beneficio non poteva portare alla sua automatica decadenza, dato che la disposizione di

legge non dispone nulla a tal proposito. Pertanto, l’imposta di registro e ipocatastale va applicata in misura

fissa anche nelle compravendite di immobili in cui non sia espressamente richiesto, dal momento che la norma

prevede espressamente la sostanza del “recupero”, ma nessuna formalità al riguardo.

37/1/12, chiarisce che in caso dipiano di recupero” comunale, l’imposta di registro e ipocatastaleIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – Registro fisso senza formalità – Ambrosi

Immobili

Terreni agricoli affittati: reddito determinato secondo le risultanze catastali

A seguito di un avviso di accertamento con cui l’agenzia delle Entrate contestava ad una società agricola

l’errato assoggettamento ai fini Ires e Irap degli affitti attivi percepiti a fronte di un contratto per l’installazione

di antenne stipulato con un gestore di telefonia, la società ricorre dinanzi alla Ctp, che procede con

l’annullamento del ricorso.

Appellando la sentenza di primo grado, l’Amministrazione finanziaria ricorre in Commissione regionale per far

valere la tesi secondo cui l’attività prevalente svolta dalla società accertata non fosse agricola, ma di locazione

di immobili, e i terreni sui cui erano state installate le antenne fossero da considerare beni strumentali. Ne

deriva che per l’Agenzia i proventi di quei terreni si sarebbero dovuti tassare sulla base del valore dei canoni di

locazione effettivamente percepiti, ridotti degli oneri specifici, e non sulla base del reddito dominicale rivalutato

dell’80%, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del Tuir.

La Ctr Umbria, con la sentenza n.

corretto il metodo applicato dalla società, che ha provveduto a tassare i proventi dei terreni sulla base del

reddito dominicale rivalutato dell’80%.

I giudici regionali hanno sottolineato – in ragione dello statuto della società e dei contratti di affitto dei fondi

rustici stipulati – che i terreni su cui sono state installate le antenne rientrano nel patrimonio immobiliare della

stessa e non sono strumentali all’attività agricola, in quanto non utilizzati direttamente per la coltivazione.

Pertanto, per la corretta determinazione del relativo reddito imponibile è opportuno seguire le regole valide per

i cosiddetti immobili patrimonio, che concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le

risultanze catastali.

23/1/12, conferma le conclusioni dei giudici di primo grado e ritieneIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – L’affitto di terreni non è strumentale – Acierno

Professionisti | Agevolazioni

L’Ace spiegata dall’Irdcec

L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili analizza, con la circolare

2012, l’agevolazione ex articolo 1 del Dl 201/2011 – legge 214/2011 – denominata “Aiuto alla Crescita

Economica” (ACE), disciplinata dal DM 14 marzo 2012. Nello specifico si mettono in luce le criticità e si spiega

come sfruttare il beneficio sul capitale aziendale in sede di Unico 2012.

Una precisazione del decreto attuativo riguarda la tempistica dell’agevolazione che consiste nella deduzione del

3% per le società che ricapitalizzano. Per l’ottenimento del bonus rilevano – articolo 5, comma 2, lettera a), del

DM citato – i conferimenti in denaro fatti in seguito a una delibera di aumento di capitale “assunta

successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”, mentre, non rilevano i conferimenti circa gli

aumenti di capitale deliberati o sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2010 ed eseguiti dopo. In merito, l’Istituto cita la circolare 53/E del 2009 sul bonus capitalizzazione (per le

società di capitali gli aumenti di capitale si intendono perfezionati all’iscrizione della deliberazione di aumento

nel Registro imprese), ritenendo che non ci siano motivi per non ritenere rilevante la data di perfezionamento

dell’aumento di capitale. Pertanto:

– gli aumenti delle società di capitali sono perfezionati alla data d’iscrizione della delibera di aumento nel

Registro delle imprese o, se la delibera prevede un termine per la sottoscrizione, alla data in cui gli

amministratori depositano per l’iscrizione nel Registro delle imprese l’attestazione che l’aumento di capitale è

stato eseguito;

– gli aumenti delle società di persone, il riferimento è alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della

delibera di aumento del capitale, trattandosi di una modificazione dell’atto costitutivo.

Sulle società non operative, sempre alla luce di quanto affermato nella citata circolare sul bonus

capitalizzazioni, si ritiene che l’agevolazione debba spettare anche alle cosiddette società di comodo, poiché il

reddito minimo presunto, da mettere in relazione con il reddito effettivo, è da considerare al netto dell’Ace. La

regola è confermata dal rigo RS 19 del prospetto relativo alle società di comodo del modello Unico 2012 SP, in

cui appare una casella in cui esporre la quota Ace determinata in capo alla società (dal rigo RS 45 colonna 7),

e dalle istruzioni in cui si spiega che questo importo va portato in diminuzione del reddito minimo presunto

della società di comodo.

Capitoli della disamina sono focalizzati su consolidato, disposizioni antielusive (si applica comunque la disciplina

che, secondo la circolare è da scongiurare attraverso interpello, ex comma 8 dell’articolo 37-bis del Dpr

600/73, anche se coinvolti paesi black list), controllate estere e quant’altro.

28 del 29 marzoItaliaOggi7, p. 11 – La dichiarazione fa posto all’Ace – Villa

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 5 – Ace, conta la delibera di aumento – Saggese

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 5 – Chance interpello da estendere anche ai Paesi black list –

Ferranti, Miele

Il Presidente UP ANCL Caserta

C.d.L. Rag. Carmine Esposito

 

: Circolare 0212Fisco

La richiesta di chiarimenti deve sempre precedere l’atto impositivo

La garanzia prescritta dall’articolo 37-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73, ai

sensi della quale, a pena di nullità dell’accertamento tributario, è necessario che al contribuente venga

precedentemente inviato uno specifico atto con cui l’amministrazione finanziaria lo inviti a fornire, entro 60

giorni, le delucidazioni del caso, è da ritenersi operativa con riferimento ad ogni tipologia di accertamento

antielusivo, compreso l’abuso del diritto.

Sulla base di questo assunto, i giudici della Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n.

2/28/12

un’operazione societaria straordinaria – in quanto lo stesso non era stato preceduto dalla richiesta di

chiarimenti prevista dal comma 4 del citato articolo 37-bis.

, hanno sancito la nullità di un atto impositivo – in cui, peraltro, veniva contestata l’elusività diIl Sole 24 Ore, Norme e Tributi, p. 11 – Abuso del diritto: è subito difesa – Boccalatte

“Ammesso” l’errore, motivato, in dichiarazione

La Commissione tributaria provinciale di Bari, con la sentenza n.

quale, qualora venga constatato un errore di fatto o di diritto, la dichiarazione del contribuente può essere

ritrattata o emendata, in presenza poi di un eventuale prelievo fiscale maggiore previsto dalla legge.

Il caso riguardava il ricorso presentato da un contribuente che aveva erroneamente compilato, nella

dichiarazione dei redditi del 2007, il rigo VA42, relativo all’adeguamento agli studi di settore. A fronte della

richiesta, pervenuta dal Fisco, della liquidazione dell’Iva sulla base dei valori indicati da Gerico, il contribuente

metteva in evidenza che si trattava di erronea compilazione, sottolineando che l’intenzione di non aderire agli

studi di settore era confermata dal fatto che nel rigo RG4 mancavano i dati relativi ai ricavi.

La Commissione ha accolto il ricorso.

41/13/12, conferma il principio secondo ilIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – La compilazione di un rigo non implica l’adeguamento –

Carnimeo

Fisco | Immobili

Acquisto di immobili inseriti in “piano di recupero” con agevolazione

La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con la sentenza

compravendita di un immobile inserito in un “

deve essere applicata in misura fissa, anche se la richiesta dell’agevolazione in questione non sia avvenuta

espressamente e la relativa convenzione tra Comune e parte acquirente indica una data successiva al

trasferimento.

Il caso di specie riguarda un atto di compravendita di un immobile inserito in un paino di recupero in cui il

notaio rogante aveva omesso di citare l’agevolazione nell’atto di compravendita, ma l’aveva applicata in sede di

registrazione telematica.

I giudici della Commissione provinciale hanno rilevato che tutti i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, richiesti

dalla norma di cui all’articolo 5 della legge n. 168/1982 erano presenti, per cui la sola mancanza

dell’indicazione del beneficio non poteva portare alla sua automatica decadenza, dato che la disposizione di

legge non dispone nulla a tal proposito. Pertanto, l’imposta di registro e ipocatastale va applicata in misura

fissa anche nelle compravendite di immobili in cui non sia espressamente richiesto, dal momento che la norma

prevede espressamente la sostanza del “recupero”, ma nessuna formalità al riguardo.

37/1/12, chiarisce che in caso dipiano di recupero” comunale, l’imposta di registro e ipocatastaleIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – Registro fisso senza formalità – Ambrosi

Immobili

Terreni agricoli affittati: reddito determinato secondo le risultanze catastali

A seguito di un avviso di accertamento con cui l’agenzia delle Entrate contestava ad una società agricola

l’errato assoggettamento ai fini Ires e Irap degli affitti attivi percepiti a fronte di un contratto per l’installazione

di antenne stipulato con un gestore di telefonia, la società ricorre dinanzi alla Ctp, che procede con

l’annullamento del ricorso.

Appellando la sentenza di primo grado, l’Amministrazione finanziaria ricorre in Commissione regionale per far

valere la tesi secondo cui l’attività prevalente svolta dalla società accertata non fosse agricola, ma di locazione

di immobili, e i terreni sui cui erano state installate le antenne fossero da considerare beni strumentali. Ne

deriva che per l’Agenzia i proventi di quei terreni si sarebbero dovuti tassare sulla base del valore dei canoni di

locazione effettivamente percepiti, ridotti degli oneri specifici, e non sulla base del reddito dominicale rivalutato

dell’80%, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del Tuir.

La Ctr Umbria, con la sentenza n.

corretto il metodo applicato dalla società, che ha provveduto a tassare i proventi dei terreni sulla base del

reddito dominicale rivalutato dell’80%.

I giudici regionali hanno sottolineato – in ragione dello statuto della società e dei contratti di affitto dei fondi

rustici stipulati – che i terreni su cui sono state installate le antenne rientrano nel patrimonio immobiliare della

stessa e non sono strumentali all’attività agricola, in quanto non utilizzati direttamente per la coltivazione.

Pertanto, per la corretta determinazione del relativo reddito imponibile è opportuno seguire le regole valide per

i cosiddetti immobili patrimonio, che concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le

risultanze catastali.

23/1/12, conferma le conclusioni dei giudici di primo grado e ritieneIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – L’affitto di terreni non è strumentale – Acierno

Professionisti | Agevolazioni

L’Ace spiegata dall’Irdcec

L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili analizza, con la circolare

2012, l’agevolazione ex articolo 1 del Dl 201/2011 – legge 214/2011 – denominata “Aiuto alla Crescita

Economica” (ACE), disciplinata dal DM 14 marzo 2012. Nello specifico si mettono in luce le criticità e si spiega

come sfruttare il beneficio sul capitale aziendale in sede di Unico 2012.

Una precisazione del decreto attuativo riguarda la tempistica dell’agevolazione che consiste nella deduzione del

3% per le società che ricapitalizzano. Per l’ottenimento del bonus rilevano – articolo 5, comma 2, lettera a), del

DM citato – i conferimenti in denaro fatti in seguito a una delibera di aumento di capitale “assunta

successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”, mentre, non rilevano i conferimenti circa gli

aumenti di capitale deliberati o sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2010 ed eseguiti dopo. In merito, l’Istituto cita la circolare 53/E del 2009 sul bonus capitalizzazione (per le

società di capitali gli aumenti di capitale si intendono perfezionati all’iscrizione della deliberazione di aumento

nel Registro imprese), ritenendo che non ci siano motivi per non ritenere rilevante la data di perfezionamento

dell’aumento di capitale. Pertanto:

– gli aumenti delle società di capitali sono perfezionati alla data d’iscrizione della delibera di aumento nel

Registro delle imprese o, se la delibera prevede un termine per la sottoscrizione, alla data in cui gli

amministratori depositano per l’iscrizione nel Registro delle imprese l’attestazione che l’aumento di capitale è

stato eseguito;

– gli aumenti delle società di persone, il riferimento è alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della

delibera di aumento del capitale, trattandosi di una modificazione dell’atto costitutivo.

Sulle società non operative, sempre alla luce di quanto affermato nella citata circolare sul bonus

capitalizzazioni, si ritiene che l’agevolazione debba spettare anche alle cosiddette società di comodo, poiché il

reddito minimo presunto, da mettere in relazione con il reddito effettivo, è da considerare al netto dell’Ace. La

regola è confermata dal rigo RS 19 del prospetto relativo alle società di comodo del modello Unico 2012 SP, in

cui appare una casella in cui esporre la quota Ace determinata in capo alla società (dal rigo RS 45 colonna 7),

e dalle istruzioni in cui si spiega che questo importo va portato in diminuzione del reddito minimo presunto

della società di comodo.

Capitoli della disamina sono focalizzati su consolidato, disposizioni antielusive (si applica comunque la disciplina

che, secondo la circolare è da scongiurare attraverso interpello, ex comma 8 dell’articolo 37-bis del Dpr

600/73, anche se coinvolti paesi black list), controllate estere e quant’altro.

28 del 29 marzoItaliaOggi7, p. 11 – La dichiarazione fa posto all’Ace – Villa

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 5 – Ace, conta la delibera di aumento – Saggese

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 5 – Chance interpello da estendere anche ai Paesi black list –

Ferranti, Miele

Il Presidente UP ANCL Caserta

C.d.L. Rag. Carmine Esposito

: Circolare 0212Fisco

La richiesta di chiarimenti deve sempre precedere l’atto impositivo

La garanzia prescritta dall’articolo 37-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73, ai

sensi della quale, a pena di nullità dell’accertamento tributario, è necessario che al contribuente venga

precedentemente inviato uno specifico atto con cui l’amministrazione finanziaria lo inviti a fornire, entro 60

giorni, le delucidazioni del caso, è da ritenersi operativa con riferimento ad ogni tipologia di accertamento

antielusivo, compreso l’abuso del diritto.

Sulla base di questo assunto, i giudici della Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n.

2/28/12

un’operazione societaria straordinaria – in quanto lo stesso non era stato preceduto dalla richiesta di

chiarimenti prevista dal comma 4 del citato articolo 37-bis.

, hanno sancito la nullità di un atto impositivo – in cui, peraltro, veniva contestata l’elusività diIl Sole 24 Ore, Norme e Tributi, p. 11 – Abuso del diritto: è subito difesa – Boccalatte

“Ammesso” l’errore, motivato, in dichiarazione

La Commissione tributaria provinciale di Bari, con la sentenza n.

quale, qualora venga constatato un errore di fatto o di diritto, la dichiarazione del contribuente può essere

ritrattata o emendata, in presenza poi di un eventuale prelievo fiscale maggiore previsto dalla legge.

Il caso riguardava il ricorso presentato da un contribuente che aveva erroneamente compilato, nella

dichiarazione dei redditi del 2007, il rigo VA42, relativo all’adeguamento agli studi di settore. A fronte della

richiesta, pervenuta dal Fisco, della liquidazione dell’Iva sulla base dei valori indicati da Gerico, il contribuente

metteva in evidenza che si trattava di erronea compilazione, sottolineando che l’intenzione di non aderire agli

studi di settore era confermata dal fatto che nel rigo RG4 mancavano i dati relativi ai ricavi.

La Commissione ha accolto il ricorso.

41/13/12, conferma il principio secondo ilIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – La compilazione di un rigo non implica l’adeguamento –

Carnimeo

Fisco | Immobili

Acquisto di immobili inseriti in “piano di recupero” con agevolazione

La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con la sentenza

compravendita di un immobile inserito in un “

deve essere applicata in misura fissa, anche se la richiesta dell’agevolazione in questione non sia avvenuta

espressamente e la relativa convenzione tra Comune e parte acquirente indica una data successiva al

trasferimento.

Il caso di specie riguarda un atto di compravendita di un immobile inserito in un paino di recupero in cui il

notaio rogante aveva omesso di citare l’agevolazione nell’atto di compravendita, ma l’aveva applicata in sede di

registrazione telematica.

I giudici della Commissione provinciale hanno rilevato che tutti i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, richiesti

dalla norma di cui all’articolo 5 della legge n. 168/1982 erano presenti, per cui la sola mancanza

dell’indicazione del beneficio non poteva portare alla sua automatica decadenza, dato che la disposizione di

legge non dispone nulla a tal proposito. Pertanto, l’imposta di registro e ipocatastale va applicata in misura

fissa anche nelle compravendite di immobili in cui non sia espressamente richiesto, dal momento che la norma

prevede espressamente la sostanza del “recupero”, ma nessuna formalità al riguardo.

37/1/12, chiarisce che in caso dipiano di recupero” comunale, l’imposta di registro e ipocatastaleIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – Registro fisso senza formalità – Ambrosi

Immobili

Terreni agricoli affittati: reddito determinato secondo le risultanze catastali

A seguito di un avviso di accertamento con cui l’agenzia delle Entrate contestava ad una società agricola

l’errato assoggettamento ai fini Ires e Irap degli affitti attivi percepiti a fronte di un contratto per l’installazione

di antenne stipulato con un gestore di telefonia, la società ricorre dinanzi alla Ctp, che procede con

l’annullamento del ricorso.

Appellando la sentenza di primo grado, l’Amministrazione finanziaria ricorre in Commissione regionale per far

valere la tesi secondo cui l’attività prevalente svolta dalla società accertata non fosse agricola, ma di locazione

di immobili, e i terreni sui cui erano state installate le antenne fossero da considerare beni strumentali. Ne

deriva che per l’Agenzia i proventi di quei terreni si sarebbero dovuti tassare sulla base del valore dei canoni di

locazione effettivamente percepiti, ridotti degli oneri specifici, e non sulla base del reddito dominicale rivalutato

dell’80%, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del Tuir.

La Ctr Umbria, con la sentenza n.

corretto il metodo applicato dalla società, che ha provveduto a tassare i proventi dei terreni sulla base del

reddito dominicale rivalutato dell’80%.

I giudici regionali hanno sottolineato – in ragione dello statuto della società e dei contratti di affitto dei fondi

rustici stipulati – che i terreni su cui sono state installate le antenne rientrano nel patrimonio immobiliare della

stessa e non sono strumentali all’attività agricola, in quanto non utilizzati direttamente per la coltivazione.

Pertanto, per la corretta determinazione del relativo reddito imponibile è opportuno seguire le regole valide per

i cosiddetti immobili patrimonio, che concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le

risultanze catastali.

23/1/12, conferma le conclusioni dei giudici di primo grado e ritieneIl Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 – L’affitto di terreni non è strumentale – Acierno

Professionisti | Agevolazioni

L’Ace spiegata dall’Irdcec

L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili analizza, con la circolare

2012, l’agevolazione ex articolo 1 del Dl 201/2011 – legge 214/2011 – denominata “Aiuto alla Crescita

Economica” (ACE), disciplinata dal DM 14 marzo 2012. Nello specifico si mettono in luce le criticità e si spiega

come sfruttare il beneficio sul capitale aziendale in sede di Unico 2012.

Una precisazione del decreto attuativo riguarda la tempistica dell’agevolazione che consiste nella deduzione del

3% per le società che ricapitalizzano. Per l’ottenimento del bonus rilevano – articolo 5, comma 2, lettera a), del

DM citato – i conferimenti in denaro fatti in seguito a una delibera di aumento di capitale “assunta

successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”, mentre, non rilevano i conferimenti circa gli

aumenti di capitale deliberati o sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2010 ed eseguiti dopo. In merito, l’Istituto cita la circolare 53/E del 2009 sul bonus capitalizzazione (per le

società di capitali gli aumenti di capitale si intendono perfezionati all’iscrizione della deliberazione di aumento

nel Registro imprese), ritenendo che non ci siano motivi per non ritenere rilevante la data di perfezionamento

dell’aumento di capitale. Pertanto:

– gli aumenti delle società di capitali sono perfezionati alla data d’iscrizione della delibera di aumento nel

Registro delle imprese o, se la delibera prevede un termine per la sottoscrizione, alla data in cui gli

amministratori depositano per l’iscrizione nel Registro delle imprese l’attestazione che l’aumento di capitale è

stato eseguito;

– gli aumenti delle società di persone, il riferimento è alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della

delibera di aumento del capitale, trattandosi di una modificazione dell’atto costitutivo.

Sulle società non operative, sempre alla luce di quanto affermato nella citata circolare sul bonus

capitalizzazioni, si ritiene che l’agevolazione debba spettare anche alle cosiddette società di comodo, poiché il

reddito minimo presunto, da mettere in relazione con il reddito effettivo, è da considerare al netto dell’Ace. La

regola è confermata dal rigo RS 19 del prospetto relativo alle società di comodo del modello Unico 2012 SP, in

cui appare una casella in cui esporre la quota Ace determinata in capo alla società (dal rigo RS 45 colonna 7),

e dalle istruzioni in cui si spiega che questo importo va portato in diminuzione del reddito minimo presunto

della società di comodo.

Capitoli della disamina sono focalizzati su consolidato, disposizioni antielusive (si applica comunque la disciplina

che, secondo la circolare è da scongiurare attraverso interpello, ex comma 8 dell’articolo 37-bis del Dpr

600/73, anche se coinvolti paesi black list), controllate estere e quant’altro.

28 del 29 marzoItaliaOggi7, p. 11 – La dichiarazione fa posto all’Ace – Villa

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 5 – Ace, conta la delibera di aumento – Saggese

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 5 – Chance interpello da estendere anche ai Paesi black list –

Ferranti, Miele

Il Presidente UP ANCL Caserta

C.d.L. Rag. Carmine Esposito

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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