ANCL CASERTA
Unione Provinciale di Caserta
Edicola del 05.10.2015
Fisco
Riscossione. Impugnabile la cartella invalida conosciuta mediante estratto di ruolo
Il Presidente di Equitalia, Vincenzo Busa, partecipando al forum nazionale dal titolo
«L’attuazione della delega fiscale, aspetti sostanziali e processuali», che si è svolto a Capri, ha
commentato la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 19704/2015
depositata il 2 ottobre), con la quale i Supremi giudici hanno risolto un radicato dubbio
giurisprudenziale, accogliendo il ricorso di una società che era venuta a conoscenza di una
cartella di pagamento invalidamente notificata mediante l’estratto di ruolo.
Impugnabilità o meno del ruolo esattoriale
La Corte di Cassazione con la sentenza citata, nel dirimere il contrasto esistente in materia di
riscossione, precisa la differenza tra “ruolo†ed “estratto di ruoloâ€. Per i giudici la differenza
sostanziale tra i due termini è chiara anche se a volte gli stessi vengono impropriamente
utilizzati come sinonimi. Il ruolo è un provvedimento proprio dell’ente impositore (atto
potestativo contenente una pretesa economica dell’amministrazione finanziaria), l’estratto di
ruolo è solo un documento formato dal concessionario della riscossione che non contiene alcuna
pretesa impositiva, diretta o indiretta. L’estratto di ruolo è richiesto e ottenuto dal contribuente
all’esattore. Pertanto, di regola, il ruolo è autonomamente impugnabile, mentre l’estratto non lo
è. Diverso è il caso di specie esaminato nella sentenza 19704/2015, con la quale i giudici
affrontano la questione della impugnabilità della cartella mai notificata (e del relativo ruolo)
venuta a conoscenza del contribuente mediante l’estratto di ruolo. Trovandosi di fronte ad una
cartella con notifica invalida e della quale il cittadino viene a conoscenza con l’estratto di ruolo,
la Corte ammette la possibilità dell”‘impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata
(validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso
l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario”.
Più tutele con i ruoli impugnabili
Su tale argomento si è espresso anche Gerardo Longobardi, presidente nazionale dei dottori
commercialisti, che ha sottolineato come “da parte del governo c’è un tentativo di migliorare i
rapporti fisco-contribuente nella norma e nella prassi quotidiana soprattutto a livello centrale
tra Agenzia delle Entrate, Equitalia e il Consiglio nazionale. Ora è necessario applicare queste
procedure, anche sui territori locali dove ci sono ancora una serie di defaillanceâ€.
Anche in : Il Sole 24 Ore 4 ottobre 2015 – Norme e Tributi, p. 15 – Busa: ruoli impugnabili,
aumentano le tutele – Il Sole 24 Ore 3 ottobre 2015 – Norme e Tributi, p. 17 – L’impugnazione
dell’«estratto» riapre la partita su ruoli e cartelle – Bogetti, Rota – ItaliaOggi 3 ottobre 2015, p. 22
– Cartelle impugnate anzitempo – Alberici
Unione Provinciale di Caserta
Lavoro
Impiego all’estero senza autorizzazione ministeriale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 20578 del 30 settembre 2015,
ha ricordato ai propri Uffici che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 14
settembre 2015 (c.d. Decreto Semplificazioni), in virtù delle disposizioni di semplificazione,
l’impiego all’estero del personale da parte delle aziende sarà disposto senza il vincolo della
preventiva autorizzazione ministeriale. Infatti, l’art. 18 del citato decreto legislativo ha abrogato
le autorizzazioni al lavoro all’estero previste dal combinato della Legge 398/87 e del DPR 346/94
(come modificato da DPR 247/97). Conseguentemente, con l’abrogazione della norma è estinto
il potere autorizzativo in capo all’amministrazione. Conclude il Ministero chiarendo che
l’esercizio dei poteri datoriali verrà liberalizzato con riferimento anche alle istanze presentate
prima del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151/2015) ma
ancora in corso di istruttoria.
DDL Appalti. Cambi di appalto nei call center
Con comunicato stampa dell’1 ottobre 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
reso note le dichiarazioni della Sottosegretaria Teresa Bellanova relative all’emendamento al
DDL appalti, inerente i cambi di appalto nei call center, approvato in data 30 settembre 2015
dalla Commissione Ambiente e Lavori pubblici alla Camera. L’emendamento prevede, per i call
center, la prosecuzione dei rapporti di lavoro già esistenti in caso di successione di imprese negli
appalti col medesimo committente e la salvaguardia dei trattamenti economici e normativi
contenuti nei contratti collettivi. Il Ministero del Lavoro potrà intervenire solo in assenza di
disciplina collettiva. Per la Bellanova si tratta di un importante passo avanti nella valorizzazione
della possibilità , per le parti sociali, di regolare la tematica in questione per via contrattuale o
attraverso un avviso comune.
Coefficienti di trasformazione del montante contributivo, revisione triennale
Con comunicato stampa del 2 ottobre 2015, la Direzione Generale per le politiche previdenziali
ed assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ricordato che sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale n. 154 del 6 luglio 2015, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale
22 giugno 2015, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Il Decreto, concernente la revisione triennale dei coefficienti di
trasformazione del montante contributivo, sarà in vigore dall’1 gennaio 2016 per cui, dalla
medesima data, la quota di pensione, calcolata con il sistema contributivo, risulterà inferiore
rispetto al calcolo attuale.
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I coefficienti di trasformazione
Età Divisori Valori
57 23,550 4,246%
58 22,969 4,354%
59 22,382 4,468%
60 21,789 4,589%
61 21,192 4,719%
62 20,593 4,856%
63 19,991 5,002%
64 19,385 5,159%
65 18,777 5,326%
66 18,163 5,506%
67 17,544 5,700%
68 16,922 5,910%
69 16,301 6,135%
70 15,678 6,378%
Tasso di sconto = 1,5%
Diritto
Accertamento sintetico. L’aumento di capitale rileva nell’anno in cui si verifica
Qualora l’aumento di capitale sottoscritto da un contribuente non risulti come frutto di una
“spesa†operata nel periodo d’imposta oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle
Entrate, ma come rinuncia ad alcuni finanziamenti effettuati dal socio in annualità precedenti,
esso non rileva per l’accertamento sintetico. Lo stabilisce la Ctr Lombardia (sezione staccata di
Brescia) nella sentenza n. 2484/67/15, depositata l’8 giugno 2015.
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Avvisi di accertamento “sinteticiâ€
I giudici bresciani esaminando alcuni avvisi di accertamento “sintetici†emanati per due
annualità successive, hanno accolto integralmente le motivazioni prodotte dal contribuente in
sede di appello e concluso sostenendo che:
la sottoscrizione dell’aumento di capitale della società non può avere valenza di indice di
capacità contributiva per il periodo d’imposta in cui lo stesso aumento di capitale si è verificato,
nel caso specifico in cui il socio stesso fornisce la prova che l’aumento di capitale sociale della
partecipata è avvenuto grazie alla rinuncia di un finanziamento erogato in anni precedenti a
quello oggetto di accertamento fiscale. In tal caso per la Commissione tributaria viene meno il
presupposto per la determinazione del reddito sintetico. Dalle prove fornite dal contribuente
appare chiaro che i capitali materialmente utilizzati per sottoscrivere l’aumento di capitale – ai
fini della verifica fiscale – devono essere collocati in periodi d’imposta precedenti rispetto a
quello oggetto di accertamento.
Una Produzione a Cura del
Consiglio U.P. ANCL SU di Caserta