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Edicola del 15.04.2014

 

Agevolazioni

 

Aiuti di Stato de minimis. Nuovo Regolamento europeo

 

Con il Regolamento UE n. 1407/2013 varato dalla Commissione europea il 18/12/2013 entrano

 

in vigore le nuove regole comunitarie per l’attribuzione e la fruizione degli aiuti di stato de

 

minimis. Il nuovo provvedimento, che ha validità per il periodo 2014/2020, va a sostituirsi al

 

precedente Regolamento CE n. 1998/2006, valido dal 2007 al 2013 (consulta anche l’articolo di

 

Edicola: “Le nuove regole Ue per gli aiuti “de minimis”).

 

Le novità illustrate da Assonime

 

Assonime con la circolare n. 13 del 14 aprile 2014 spiega i passaggi salienti della transizione e

 

illustra le nuove regole europee in materia di aiuti “de minimis”, che si definiscono tali in quanto

 

non rientrano nel controllo degli aiuti di Stato perché si presume che non incidano

 

significativamente sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Relativamente alle

 

prescrizioni per il diritto alla fruizione dei benefici assegnati si sottolinea quanto segue:

 

– essi non vanno notificati preventivamente alla Commissione europea;

 

– l’importo massimo fruibile da una sola impresa è fissato in 200.000 euro nell’arco di tre

 

esercizi finanziari;

 

– non rientrano nell’ambito degli aiuti de minimis quelli concessi ad imprese che operano nei

 

comparti della pesca, acquacoltura e la produzione agricola primaria;

 

– il Regolamento si applica anche alle imprese in difficoltà finanziaria e, a certe condizioni, agli

 

aiuti concessi sotto forma di prestiti fino a un milione di euro.

 

Infine, Assonime sottolinea anche l’importanza che ha nel Regolamento la nozione d’impresa

 

secondo la giurisprudenza europea e i chiarimenti offerti per la verifica degli aiuti de minimis in

 

caso di fusioni e scissioni societarie.

 

Anche in: Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 43 – Aiuti «de minimis» da contare separati per

 

pesca e agricoli – Sacrestano

 

Unione Provinciale di Caserta

 

Diritto Internazionale | Lavoro

 

Direttiva europea per migliorare l’applicazione dei diritti dei lavoratori

 

La Commissione Europea, con comunicato del 14 aprile 2014, ha annunciato che il Consiglio dei

 

Ministri dell’Ue ha approvato una nuova direttiva volta a garantire una migliore applicazione a

 

livello nazionale del diritto dei cittadini dell’Ue di lavorare in altro Stato membro. Le nuove

 

norme sono finalizzate a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori, per superare

 

i quali e prevenire ogni forma di discriminazione la direttiva imporrà agli Stati membri di

 

garantire:

 

– che uno o più organismi a livello nazionale forniscano un sostegno e assistenza giuridica ai

 

lavoratori migranti dell’Ue per quanto riguarda l’applicazione dei loro diritti;

 

– una tutela giuridica efficace dei diritti (tra cui, ad esempio, la protezione dalla vittimizzazione

 

per i lavoratori migranti dell’Ue che vogliono far valere i loro diritti);

 

– informazioni facilmente accessibili in più di una lingua dell’Ue sui diritti di cui godono i

 

lavoratori migranti dell’Unione e le persone in cerca di lavoro.

 

Tali norme andranno a vantaggio anche dei datori di lavoro, i quali potranno contare su

 

maggiori informazioni quando assumeranno persone provenienti da un altro paese dell’Ue.

 

Gli Stati membri dispongono ora di due anni per attuare la direttiva a livello nazionale

 

Anche in:

 

ItaliaOggi, p. 29 – Più tutele ai lavoratori migranti –

www.anclsu.com

Lavoro

 

DURC interno: prorogati i termini al 15 maggio

 

Con comunicato stampa del 14 aprile 2014, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del

 

Lavoro annunciava essere alla firma del direttore generale dell’INPS un messaggio che accoglie

 

la richiesta dei Consulenti del Lavoro per la proroga dei termini per il DURC interno.

 

Unione Provinciale di Caserta

 

Ebbene, il messaggio INPS n. 4069 del 14 aprile 2014 è stato diffuso. Vi si legge che il primo

 

preavviso di DURC interno negativo verrà trasmesso dall’INPS il 15 maggio prossimo (non è più

 

valida la data del 15 aprile). Inoltre, il messaggio di PEC riguarderà le sole aziende che versino in

 

situazioni di irregolarità contributiva, con riflesso sulla possibilità di fruire dei benefici di legge, e

 

per cui sono visibili, nel cassetto previdenziale, note di rettifica generate ai sensi dell’articolo 1,

 

comma 1175, della legge 296/2006. Il nuovo messaggio applica poi una variazione al ruolino di

 

marcia relativo alla messa a regime della nuova regolamentazione del DURC interno. Semaforo

 

rosso INPS per le inadempienze. L’Istituto di previdenza invita le sedi a dare la precedenza alle

 

situazioni relative ai datori di lavoro che si trovano nelle circostanze di disagio di cui sopra. E’

 

automaticamente attribuita l’irregolarità ai datori di lavoro per i quali risultino inadempienze da

 

cui derivi un conseguente addebito. Quale conseguenza, viene per essi acceso il “semaforo

 

rosso”, che le inadempienze oggetto di rateazione in corso di pagamento invece evitano.

 

Le note di rettifica i cui calcoli sono stati rapportati al 15 maggio, saranno ricalcolate al 15 giugno

 

e recapitate alle aziende assieme alle altre programmate per la trasmissione al 15 giugno. L’invio

 

delle rimanenti note di rettifica resta confermato al 15 settembre. Il DURC, ricordiamo, è

 

richiesto dall’INPS – ente tenuto a riconoscere i vantaggi dietro verifica della regolarità

 

contributiva dell’azienda – non più dal datore attraverso l’Uniemens.

 

Semaforo verde INPS per la regolarità. Il controllo sulla regolarità contributiva è mensile. Se dà

 

esito positivo, si accende il “semaforo verde”, che vale sino ai tre mesi successivi a quello in

 

corso al momento della verifica.

 

Anche in: Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 42 – Rinvio per gli avvisi sul Durc interno – Cannioto,

 

Maccarone –

www.anclsu.com; ItaliaOggi, p. 33 – Durc interno, proroga in arrivo –

www.anclsu.com

 

Lavoro | Fisco

 

Tfr: il coefficiente di marzo

 

In base all’indice Istat (pari a 107,2), per il mese di marzo il coefficiente di rivalutazione delle

 

quote di Tfr accantonate al 31 dicembre 2013 è fissato a 0,445028 (consulta l’articolo

 

“Coefficiente tfr di febbraio 2014”)

 

Anche in: ItaliaOggi, p. 30 – Il tfr di marzo è allo 0,44% – Toniolatti –

www.anclsu.com; Il Sole 24

Ore – Norme e Tributi, p. 42 – Tfr, fissato il coefficiente di marzo – Bianchi, Perrone –

 

www.anclsu.com

 

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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