Aggiornamenti sugli adempimenti sulle collaborazioni occasionali.
Gentile Collega, in collaborazione con lo Studio Angeleri di Milano, Ti invio gli aggiornamenti sugli adempimenti sulle collaborazioni occasionali. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha pubblicato la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo. Quali rapporti vanno comunicat iL’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022). Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022. Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale. Come va effettuata la comunicazione La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa (anche solo pochi minuti prima). In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (ALLEGHIAMO Indirizzi e-mail, degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, ai quali inviare la comunicazione di avvio dell’attività autonomo occasionale). Cosa va scritto nella comunicazione La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi: – i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA); – i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ; – la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente) ; – una sintetica descrizione dell’attività ; – l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico) ; – la data di avvio delle prestazioni occasionali; – l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). FAQ Quelle che seguono sono alcune risposte a quesiti frequenti in materia. I chiarimenti forniti nascono da una mera interpretazione della legge e della nota emanata dall’Ispettorato nazionale del lavoro. A) È possibile predisporre una lettera di incarico che identifica l’avvio dell’attività e non la sua conclusione? Ritengo di no, in quanto mancherebbe uno degli elementi fondamentali di questa tipologia contrattuale: l’occasionalità . Prevedere una lettera di incarico ove non sia evidente la sporadicità della prestazione lavorativa ovvero identificare in un periodo medio/lungo la durata dell’accordo entro la quale svolgere la prestazione (ad esempio: la prestazione verrà svolta nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), può evidenziare l’assenza delle condizioni richieste dalla normativa per lo svolgimento del lavoro autonomo occasionale. B) La comunicazione obbligatoria riguarda anche i collaboratori coordinati e continuativi? No, la procedura va effettuata solo per le prestazioni di lavoro svolte dai collaboratori autonomo occasionali (art. 2222 c.c.). Inoltre, la comunicazione non dovrà essere effettuata nei seguenti casi: – per Prestazioni Occasionali, ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017); – per professioni intellettuali, in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; – per i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitaleâ€. C) È obbligatorio comunicare le giornate di prestazione o solo l’avvio dell’attività lavorativa? Ritengo che sia possibile comunicare esclusivamente l’avvio dell’attività lavorativa. Si tenga presente che, normalmente, le prestazioni occasionali sono contigue e identificate in un breve periodo. Qualora, viceversa, il periodo, ove identificare le prestazioni, sia medio/lungo, ovvero qualora siano in atto più lettere di incarico per più attività , è il caso di ribadire, con una ulteriore comunicazione, che la prestazione da effettuare “appartiene†ad una determinata lettera di incarico. D) La comunicazione dovrà riguardare anche i rapporti già in essere? Sì, qualora la prestazione sia ancora da avviare. Qualora la prestazione sia stata resa dal 21 dicembre scorso, la comunicazione va effettuata entro il 18 gennaio 2022. E) Sto pagando un lavoratore autonomo occasionale per una prestazione resa nel 2021, devo fare la comunicazione obbligatoria prima del pagamento? No, in quanto la comunicazione deve avvenire all’avvio della prestazione lavorativa e non al momento del pagamento. Qualora l’attività sia stata svolta nel 2021 (prima del 21 dicembre) e oggi deve essere pagato il compenso, in virtù del ricevimento della notula da parte del collaboratore, nessuna comunicazione all’ITL deve essere effettuata. Sanzione In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004. La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova. L’occasione mi è gradita per inviare, cordiali saluti Luca Peretti Segretario Federterziario Scuola Via Bianca di Savoia, 2 Milano |
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