A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per l’Arbitrato & la Conciliazione)

COMUNICATO STAMPA

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Altro che incostituzionale  – ha detto Pecoraro presidente dell’ANPAR,  unica associazione regolamentata ai sensi dell’art. 26 comma 2, d.lgs. 206/2007, inclusa nella lista delle organizzazioni aderenti al codice europeo di condotta dei mediatori – l’obbligatorietà per le materie di cui all’art. 5 comma 1 del D. Lsg 28/2010 rimarrà tale. Anzi – continua Pecoraro -  è il caso che l’obbligatorietà  si estenda a tutti i diritti disponibili dei cittadini, questa proposta è stata  già avanzata al ministro Severino. Le osservazioni  della Corte di Giustizia Europea non si prestano a doppi equivoci  nè a doppie interpretazioni in merito alla “obbligatorietà“.
La corte di Giustizia Europea, chiamata  a risolvere una pregiudiziale di un giudice di pace,  così osserva: “la mediazione obbligatoria, pur ponendosi come misura restrittiva rispetto all’accesso al giudice, è giustificata dal fatto che essa realizza legittimi obiettivi d’interesse generale, tra cui quello della composizione più rapida delle controversie, che é fissato specificatamente nell’interesse delle parti”.  In particolare, il temine di quattro mesi non è apparso tale da comportare un ritardo nell’introduzione e nella definizione di un successivo giudizio. Inoltre, per la Corte – continua Pecoraro – l’obbligo del tentativo di mediazione in relazione a specifiche controversie è una  “misura idonea e non manifestamente sproporzionata” a perseguire taluni obiettivi quali la riduzione dei tempi processuali per la risoluzione delle controversie e la diminuzione del contenzioso giud! iziario, con conseguente miglioramento dell’efficienza  dell’amministrazione pubblica. Infine, la Corte ha ritenuto legittimo anche il pagamento punitivo del contributo unificato (art. 13 del D.Leg.vo 28/2010)  per chi non aderisce senza giustificato motivo alla mediazione “obbligatoria”. Legittima è anche la previsione di un periodo di quattro mesi per portare a termine il tentativo di mediazione.
La Corte di Giustizia Europea  ha anche osservato che il sistema sanzionatorio  “il quale prevede che il mediatore possa e a volte debba, senza che le parti possano opporvisi, formulare una proposta di conciliazione che le parti sono indotte ad accettare per evitare di incorrere in determinate sanzioni economiche, non é in grado di consentire alle parti di esercitare il diritto di decidere liberamente quando chiudere il procedimento di mediazione e pertanto non appare in linea con la ricerca consensuale dell’accordo di mediazione”.  
Su quest’ultimo punto – continua Pecoraro – la Corte Di Giustizia Europea ha fatto propria una mia proposta fatta alla Commissione Giustizia del Senato, nella quale si faceva presente quanto osservato dalla Corte di Giustizia Europea: eliminare dalla norma la  possibilità  di avanzare  una proposta da parte del mediatore. Non a caso fin dall’entrata in vigore della norma l’organismo che rappresento non consente per regolamento al mediatore di avanzare nessun tipo di proposta, salvo che  non venga richiesta  comunemente dalle parti.

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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