A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per l’Arbitrato & la Conciliazione)

COMUNICATO STAMPA
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DOMANI AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE L’OBBLIGATORIETA’ DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.

Domani i Giudici della Corte Costituzionale esamineranno la costituzionalità del tentativo obbligatorio di conciliazione posto dalla legge 28/10 come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nonché dei  requisiti di “competenza e professionalità” degli organismi, che con il DM 180 hanno lasciato il posto ai criteri di “serietà ed efficienza”.
Avverso gli artt. 5 e 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, l’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA), le Camere Civili e alcuni Ordini Forensi,  hanno spiegato eccezione di incostituzionalità per contrasto con i precetti di cui agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione. Nello scenario investito dal gravame si innesta anche la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, che ha disciplinato alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. In particolare, la direttiva chiarisce innanzitutto che l’obiettivo di garantire un miglior accesso alla giustizia sia giudiziale che extragiudiziale, e, segnatamente, la disponibilità del servizio di mediazione, nel contesto della politica dell’Unione Europea volta a istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è un importante contributo al corretto funzionamento del mercato interno. Alla luce del sesto considerando della direttiva, la mediazione è, infatti, ritenuta una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale, poiché le relative procedure sono concepite in base alle esigenze delle parti, e gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente, oltre a preservare più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti, benefici che diventano anche più evidenti nelle questioni di portata transfrontaliera.
All’esame della Corte anche la legittimità del regolamento 180/10 che, in forza della previsione di cui all’art. 16 del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, “Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, reca la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti ai suddetti organismi.
Il rinvio alla Corte Costituzionale operato dall’organismo giurisdizionale del TAR del Lazio il 12 aprile del 2011 non è un pre-giudizio di incostituzionalità. In base alla legge, infatti, è sufficiente che la questione di costituzionalità sia “non manifestamente infondata” (secondo una valutazione comunque discrezionale) perché scatti l’obbligo, per l’organismo giurisdizionale investito della questione, di rinviare gli atti alla Corte Costituzionale.
Ancora ostili le posizioni dell’avvocatura e dello stesso OUA. Quest’ultimo, rappresentato domani da tre avvocati dinanzi ai Giudici della Consulta, ha proclamato, in contemporanea allo svolgimento della causa, ancora una volta l’astensione dalle udienze in segno di protesta per il mancato riscontro del Governo alle sue richieste. Nel contempo, e nonostante tutto, cresce il numero, a livello nazionale, delle procedure di mediazione avviate sin dall’entrata in vigore della nuova legge: migliaia le controversie conciliate, con soddisfazione e risparmio dei cittadini, e migliaia i mediatori che con serietà e professionalità hanno adempiuto all’incarico traendone il giusto profitto. Un dato che merita altrettanta attenzione è quello, in costante aumento, relativo alle procedure di mediazione cd volontarie, ossia vertenti su materie per le quali la legge non ha posto il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilit&a! grave; per l’accesso alla Magistratura. “Questo sta a significare – secondo Giovanni Pecoraro, presidente dell’Organismo internazionale di mediazione e conciliazione dell’ANPAR – la concreta volontà del cittadino di risolvere i conflitti, al di là della previsione normativa, in modo rapido ed efficace, consapevole che un terzo, neutro ed imparziale, possa professionalmente e con fiducia facilitare la soluzione della controversia. La Corte pertanto, continua Pecoraro, non escludo possa invitare il Parlamento ad ampliare il raggio delle materie previste dall’art. 5 del d.lgs 28 del 2010”.  
La relazione della causa è affidata al giudice Alessandro Criscuolo, già presidente della prima sezione della Corte e di Cassazione nonché dell’Associazione Nazionale Magistrati.
Con invito alla diffusione/pubblicazione 
 Ufficio stampa

AIANNO

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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