A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per l’Arbitrato & la Conciliazione)
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Uno stranissimo manifesto gira sul web da parte di chi vuole far apparire la mediazione come uno strumento di rottura e non di “conciliazione” * (il cui testo si allega di seguito).
Il manifesto viene fuori da parte di chi in Italia vuol fare prevalere le vecchie logiche di potere e di business, tentando di mantenere antiche rendite di posizioni, senza rendersi conto che stanno invece perdendo ulteriore terreno sulla loro professionalità . Ma quello che è più grave e che stanno rovinando la categoria della quale essi stessi fanno parte. La mediazione è un’aggiunta di professionalità non una diminuzione della stessa.
Ecco perchè la mediazione obbligatoria NON E’ ANTICOSTITUZIONALE
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1) La mediazione non è un filtro alla ” LUNGA E COSTOSA GIUSTIZIA DIFFICILE” ma è un piano complesso per restituire efficienza alla giustizia civile. E la mediazione obbligatoria ne costituisce un cardine. La verità è che questi signori come disse il ministro Alfano hanno paura di abbandonare il vecchio luogo comune del “causa che prende causa che rende“. Con la mediazione obbligatoria non si allargano i tempi, al contrario si riducono. MASSIMO QUATTRO MESI con una o due sedute INVECE DEI CIRCA 12 ANNI OCCORRENTI PER UN NORMALE PROCESSO GIUDIZIALE, con rinvii, controrinvii, scioperi ecc.
2) Nessun dilatamento dei tempi di giustizia, una mediazione obbligatoria con accordo tra le parti si conclude anche in una sola seduta, Se, l’accordo non è rispettato da una delle parti, esso si omologa ed entro pochi giorni si è in possesso di un titolo esecutivo valido e da far valere da subito per soddisfare la pretesa.
3) Un titolo esecutivo INAPPELLABILE senza costi di giustizia e senza spese ed oneri per assistenza. Una controversia per sempre sepolta e con rapporti lesi e ripresi.
4) Nella mediazione le parti discutono della loro volontà di addivenire alla risoluzione del conflitto accordandosi  reciproche concessioni, alla presenza di un mediatore altamente professionale che li “FACILITA” a trovare una soluzione nel pieno rispetto della loro sovrana volontà . L’inadempiente? Resta inadempiente sempre. Se nulla ha da perdere nella mediazione nulla avrà da perdere se dovesse affrontare un giudizio. Al contrario, è un buon campanello d’allarme per  la  parte che ha avviato la mediazione. Ha il tempo di rendersi conto del motivo della mancata adesione ed eventualmente adottare i provvedimenti “cautelari” urgenti. Se poi s’accorge che la controparte è nullatenente è meglio non iniziare nessun giudizio. Potrebbe vedersi riconosciuta la pretesa e soccombere alle spese di giudizio, di consulenza e assistenza.
5) Nella mediazione NON CI SONO ASPETTI perversi che possono influire tecnicamente e giuridicamente in un successivo ordinario processo. Sappiamo bene che è sempre il Giudice a definire, in una sentenza appellabile, chi ha ragione e chi ha torto. E’ sempre il giudice, nella pienezza della sua autonomia, che terrà conto ai sensi dell’art. 11 del D. Leg.vo di far pagare le spese a chi pretestuosamente ha fatto fallire la mediazione o non ha aderito alla mediazione senza giustificato motivo. La parte anche se vittoriosa dovrà soccombere alle spese sostenute da chi ha avviato la mediazione ed ha avuto torto.
6) La proposta del mediatore? Per questa ultima parte del manifesto è stata mutuata una questione avanzata per primo dal Presidente dell’ ANPAR. Il presidente Pecoraro sempre detto che, almeno in fase di “rodaggio” del nuovo istituto giuridico della mediazione, sarebbe stato più opportuno non fare avanzare nessuna proposta al mediatore, fatta salva la richiesta di entrambe le parti. Ma anche qui, se si valuta bene la cosa, è stato sollevato un falso problema perchè il cittadino ha la possibilità di ovviare a questo inconveniente scegliendo un organismo che non prevede questa possibilità .
Ufficio stamoa – AIANNO
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* IL MANIFESTO: “LA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA, –
ECCO PERCHÈ E’ INCOSTITUZIONALE IN SEI PUNTIâ€Â Â
1. perché determina un più difficile accesso alla giustizia per il cittadino; La mediazione è un filtro alla ” LUNGA E COSTOSA GIUSTIZIA DIFFICILE”
2. perché determina un ulteriore dilatamento dei tempi per la presentazione della richiesta di giustizia al giudice; MASSIMO QUATTRO MESI INVECE DEI CIRCA 12 ANNI OCCORRENTI PER UN NORMALE PROCESSO GIUDIZIALE
3. perché determina un aumento degli oneri e una lievitazione dei costi, tutti a carico del cittadino;
4. perché costituisce un ulteriore strumento dilatorio per la parte inadempiente che non ha alcuna volontà di conciliare la lite
5. perché appare, sul piano sistematico, in totale disarmonia con aspetti processuali e tecnici con l’effetto perverso di un probabile corto circuito per innumerevoli domande;
6. perché prevede la formazione di una proposta di conciliazione da parte del conciliatore, senza il consenso di entrambe le parti, che può avere ricadute pregiudizievoli nel giudizio di merito anche per chi non ha portato il consenso e non intende far ricorso alle procedure stragiudiziali di mediaconciliazione.Â