CARTELLE ESATTORIALI – DAL 1° GIUGNO 2016 LA NOTIFICA VIENE EFFETTUATA VIA PEC
Dubbi sulla validità del canale telematico da parte di alcune CTP
a cura di: TuttoCamere.it
A decorrere dal 1° giugno 2016, la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi avverrà unicamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo risultante dall’indice nazionale INI-PEC.
Per i contribuenti persone fisiche, non ricompresi nelle suddette categorie giuridiche, l’utilizzo dello strumento telematico rimarrà , invece, facoltativo. In tali ipotesi, la notifica via PEC sarà , pertanto, consentita solo in seguito ad esplicita richiesta in tal senso da parte del privato cittadino e a condizione che l’indirizzo di posta elettronica certificata sia stato dichiarato al momento della sottoscrizione della richiesta stessa o comunicato successivamente all’Agente della riscossione.
Viene così data attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’articolo 14 del D.Lgs. 159/2015 (Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23), attuativo della delega fiscale.
Digitalizzare la trasmissione delle cartelle esattoriali servirà a “potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata nell’ambito delle procedure di notifica, nell’ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente”.
Nel caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, la notificazione dovrà eseguirsi “mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione”.
Analogamente si dovrà procedere nel caso in cui la casella di posta elettronica risultasse satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, effettuato decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 29 aprile 2016, n. 119934, ha rimarcato l’obbligo per i professionisti di attivare un indirizzo PEC e di comunicarlo all’Ordine professionale di appartenenza, il quale sarà , a sua volta, tenuto ad inviare ed aggiornare puntualmente l’elenco degli indirizzi all’indice nazionale INI-PEC, di cui il Concessionario si riserva la consultazione nonché l’estrazione, anche in forma massiva.
Segnaliamo, infine, due pronunce, emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali (CTP) di Lecce (n. 611 del 26 febbraio 2016) e di Napoli (n. 1817 del 12 maggio 2016), che hanno, in qualche modo, messo in dubbio la validità del canale telematico, concludendo per la sua nullità , a discapito di quanto sostenuto dalla legge e dal codice dell’amministrazione digitale.
A parere dei giudici, la notifica a mezzo PEC non offrirebbe, infatti, le stesse garanzie di una raccomandata tradizionale dal momento che ad essere trasmesso al contribuente non sarebbe l’originale della cartella di pagamento, ma solo una sua copia informatica, peraltro priva di qualsiasi attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Tale copia sarebbe, pertanto, sprovvista di valore giuridico in quanto inidonea a garantire la sua identità , in tutto o in parte, all’originale che, in tal caso, rimarrebbe nella disponibilità esclusiva di EQUITALIA.
Fonte: http://www.tuttocamere.it