LAVORO AUTONOMO. I CDL IN AUDIZIONE ALLA CAMERA
Unione Provinciale di Caserta
Edicola del 27.10.2015
Lavoro
Lavoro autonomo. I CdL in audizione alla Camera
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato,il 26 ottobre 2015, una
relazione con relativo approfondimento, in tema di lavoro autonomo, all’XI Commissione Lavoro
Pubblico e Privato della Camera dei Deputati, come risultante dalle risoluzioni in Commissione
Camera n. 7/00590, n. 7/00631, n. 7/00641 e n. 7/00634, indirizzate al riconoscimento di
prestazioni a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata dell’INPS. Dal
prossimo 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sarà , infatti, applicata
alle collaborazioni coordinate e continuative per cui, per il Consiglio, necessitano chiarimenti in
materia normativa, previdenziale, assistenziale e amministrativa. Interessanti sono i quesiti
sollevati in merito alla possibilità di proroga dei contratti a progetto. Si ricorda, a tal proposito,
che il D.Lgs. n. 81/2015, con gli articoli 2, 52 e 54, ha abrogato il contratto a progetto ed ha dato
nuova vita alle “vecchie†collaborazioni coordinate e continuative. Tuttavia, alle co.co.pro. già in
atto al 25 giugno 2015, continueranno ad applicarsi le disposizioni abrogate, fino alla data di
scadenza originaria, ma ci si chiede cosa accadrà se un contratto a progetto, stipulato
anteriormente all’entrata in vigore del citato Decreto Legislativo, con scadenza originaria entro il
2015, verrà prorogato, ad esempio, al marzo 2016. Teoricamente la disciplina abrogata (artt. 61
– 69-bis D.Lgs. n. 276/2003) dovrebbe perdurare anche nel corso del 2016 a patto che la proroga
sia funzionale ed essenziale alla realizzazione del progetto. Si segnala, inoltre, che la relazione si
conclude con la richiesta di valutare la possibilità di introdurre sistemi di “staffetta
generazionale†volti all’utilizzo di parte della contribuzione obbligatoria versata da soggetti giÃ
titolari di trattamento pensionistico, per la costituzione di un fondo volto a favorire l’ingresso di
giovani nel mondo del lavoro autonomo attraverso il versamento in forma ridotta dei primi tre
anni di contribuzione a fronte del pieno accredito figurativo ai fini pensionistici.
Consorzi Agrari. Mobilità anno 2014
Con parere prot. n. 12672 del 6 agosto 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
L’INPS, con messaggio n. 6500 del 21 ottobre 2015 – facendo riferimento al Decreto
Interministeriale n. 91809 dell’ 11 settembre 2015 ed alla nota prot. 20754, con cui il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha
autorizzato la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità in deroga, per l’annualitÃ
2014, in favore di lavoratori, ex dipendenti dei Consorzi Agrari – ha comunicato che è stato
disposto un finanziamento di euro 543.473,96 a carico del Fondo sociale per l’Occupazione e
Formazione. Al suddetto vanno imputati l’intera contribuzione figurativa, gli A.N.F. e l’intera
prestazione spettante al lavoratore. Prima di porre in pagamento le prestazioni, le Sedi
verificheranno che i singoli lavoratori non abbiano perso lo status di disoccupato e che non
sussistano altre cause ostative all’erogazione della prestazione stessa.
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Fisco
Agenzia entrate, Padoan rinnova la stima ad Orlandi. Prioritaria la lotta all’evasione
Il caso dirigenti “decaduti†dell’Agenzia delle Entrate, dopo che la sentenza della Corte
costituzionale (n. 37/2015) ha giudicato illegittime le promozioni effettuate, non si arresta ed
ora si è arrivati al punto che le sue ripercussioni potrebbero essere tali da creare una vera e
propria spaccatura all’interno dell’organizzazione dell’Amministrazione finanziaria.
Le rivendicazioni
I funzionari “decaduti†dall’incarico di dirigenti si stanno muovendo presentando un maxiricorso
per veder riconosciuta la stabilizzazione e i risarcimenti. In cifre, la richiesta dei danni
avanzata contro l’Agenzia da parte dei “declassati†non è di poco conto: 20 mensilità dirigenziali,
cioè circa 70mila euro pro capite, che con il riconoscimento della perdita di chance potrebbe
salire a 150mila euro per ciascuno di essi. Così, moltiplicando l’importo per 400 ricorrenti
sarebbero 60 milioni di euro, con la possibilità di arrivare anche a 70 milioni a carico dello Stato
italiano in caso di un’eventuale sanzione che dovesse essere comminata dalla Commissione
europea.
Lo scontro e il sostegno ad Orlandi
La vicenda ha avuto ripercussioni di non poco conto. Dopo la richiesta di dimissioni del
Presidente dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, da parte del sottosegretario all’Economia
Zanetti, che ha commentato la questione dicendo che se la Orlandi continua a manifestare il suo
malessere usando anche toni aspri nei confronti delle misure previste nella legge di Stabilità e
sul futuro delle Agenzie fiscali, la sue dimissioni diverrebbero inevitabili, ieri, c’è stata una presa
di posizione ministeriale diversa espressa per voce del numero uno del Mef, Pier Carlo Padoan.
Tesoro, comunicato stampa n. 213 del 2015
Il Ministro dell’Economia, in un comunicato stampa ufficiale del 26 ottobre 2015, ha voluto
smorzare gli animi che avrebbero potuto accendere ancora di più lo scontro istituzionale,
riconoscendo piena validità all’operato dell’Agenzia delle Entrate e al suo ruolo cruciale nella
lotta all’evasione fiscale. Nella nota si legge che il contrasto all’evasione fiscale è una priorità del
Governo, indispensabile per recuperare risorse finanziarie utili a ridurre il livello medio
dell’imposizione fiscale. In questo contesto, il ruolo svolto dal Fisco italiano è stato
fondamentale e “le competenze maturate e consolidate dal personale e dalla dirigenza
costituiscono un patrimonio che il governo intende salvaguardareâ€. Apertamente, inoltre,
Padoan ha riconosciuto “immutata stima nel direttore, Rossella Orlandiâ€, impegnata con lo
stesso dicastero “nell’attività di rafforzamento organizzativo e operativo dell’Agenziaâ€.
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Le mosse del Governo contro l’evasione fiscale
Nella nota del 26 ottobre, si rivendicano poi anche le diverse novità introdotte nei 20 mesi di
azione del Governo per modificare alla radice il modo di contrastare l’evasione fiscale e per
incentivare sempre di più l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti. Vengono, così,
prese in rassegna le principali misure messe in atto: dall’attuazione della delega fiscale,
all’incrocio delle banche dati, alla dichiarazione dei redditi online precompilata, alla fatturazione
elettronica, al reverse charge e split payment, fino alla voluntary disclosure. Misure queste che,
secondo quanto riportato nella Nota di aggiornamento al Def, si stima dovrebbero fruttare
incassi dalla lotta all’evasione erariale per circa 11,8 miliardi di euro (29% in più rispetto alle
medie registrate negli anni 2012-2014).
Anche in : Il Sole 24 Ore, p. 3 – Entrate, Padoan «conferma» Orlandi – Colombo / ItaliaOggi, p. 22
– Agenzia delle entrate, è scontro – Bartelli
Doppie imposizioni sul reddito. Accordo tra Italia ed Hong Kong
Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con comunicato pubblicato
sulla “Gazzetta Ufficiale†n. 249 del 26 ottobre 2015, informa che è stato perfezionato lo
scambio delle notifiche per l’entrata in vigore dell’Accordo per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Hong Kong il 14
gennaio 2013 con il relativo Protocollo.
L’Accordo ed il Protocollo sono entrati in vigore il 10 agosto 2015.
Con legge n. 96 del 18 giugno 2015 (“Gazzetta Ufficiale†n. 155 del 7 luglio 2015) è stata
autorizzata la ratifica.
L’art. 28 di tale legge dispone che l’accordo ha effetto:
– in Italia, per le imposte riferite al 2016 e anni successivi;
– nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, con riferimento alle imposte della
Regione, per ciascun anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1° aprile 2016, e
successivi.
Anche in : Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 44 – In breve – Per evitare la doppia imposizione,
scambiate notifiche con Hong Kong
Civis F24, la modifica dell’F24 è online
L’agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 26 ottobre 2015, annuncia il nuovo servizio
Civis F24 nato all’interno del canale telematico Civis (il canale telematico di assistenza
dell’Agenzia).
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Modificare direttamente online l’F24
Consente a cittadini e intermediari di modificare direttamente online, inviando una semplice
richiesta telematica, il modello di versamento F24 se ci si accorge di aver commesso un errore di
compilazione durante il pagamento delle imposte. È accessibile da subito abilitandosi ai servizi
telematici dell’Agenzia (Fisconline o Entratel, per i professionisti che operano per conto dei loro
assistiti) e selezionando l’apposito link “Richiesta modifica F24â€.
Chiedere il feedback per sapere l’esito della correzione
E’ possibile chiedere di essere avvisati della conclusione della lavorazione direttamente con un
sms o con una mail.
Condizioni per la modifica online del modello
E’ possibile presentare la richiesta di modifica, relativamente agli errori che non incidono sul
pagamento del debito tributario complessivo, a condizione che la delega:
– risulti già acquisita nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria;
– riguardi tributi gestiti dall’Agenzia;
– sia stata presentata negli ultimi tre anni solari antecedenti l’anno della richiesta (es. entro il
2015 si può richiedere la modifica degli F24 versati dopo il 1° gennaio 2012);
– presenti almeno un tributo non abbinato.
Guida e tutorial
L’Agenzia ha messo a disposizione degli utenti:
•sul sito una guida al servizio;
•e sul canale YouTube un video esplicativo.
E, a breve, un vero e proprio tutorial illustrerà i passi da compiere e le operazioni che è possibile
effettuare con Civis F24.
Anche in : Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 44 – L’F24 si corregge online – Morina / ItaliaOggi,
p. 24 – F24 corretti con un clic la nuova procedura online – traini
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Diritto
Simulazione in sede civile come indizio di operazione inesistente
La sentenza del tribunale civile con cui il giudice dichiari la simulazione assoluta del
trasferimento immobiliare, anche se appellata, costituisce indubbiamente un rilevante indizio
dell’inesistenza dell’operazione che sia contestata in sede penale, nel procedimento per falsa
fatturazione. E’ quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 42966
depositata il 26 ottobre 2015 con riferimento a una causa in cui l’imputato era accusato, tra gli
altri rilievi, di essersi avvalso, al fine di evadere l’Iva, di una fattura emessa da una Srl per
operazioni inesistenti e di non aver versato al fisco le somme dovute per diverse annualità ,
utilizzando in compensazione crediti Iva non spettanti o inesistenti.
Utilizzo dell’elemento passivo fittizio
I giudici di merito, in particolare, avevano ritenuto che, come emerso a seguito di verifica fiscale
sulla Srl, tale società si fosse avvalsa, nella dichiarazione dei redditi, di elementi passivi fittizi,
avendo indicato a tal fine la fattura citata, fattura risultata inesistente essendo simulato, in
senso assoluto, il negozio di trasferimento a cui la medesima si riferiva. Detta ultima cessione, in
particolare, era apparsa inesistente alla stregua di una significativa serie di indizi univocamente
ritenuti indicativi in tal senso. Tra questi, la considerazione della sentenza del tribunale civile
con cui era stata dichiarata la simulazione assoluta del negozio e la nullità assoluta del
trasferimento dei beni, cui era seguita l’emissione della citata fattura. A ciò si aggiungeva la
circostanza che la compravendita era avvenuta senza dazione effettiva di denaro. Ne era
conseguito il rilievo secondo cui l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dell’elemento
passivo fittizio, costituito dalla fattura di cui sopra, configurava il reato di dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; inoltre, posto
l’utilizzo in compensazione dell’apparente credito Iva connesso alla stessa, poteva anche
scorgersi il reato di indebita compensazione.
Fatture per operazioni inesistenti, condanna confermata
L’imputato era stato quindi ritenuto responsabile ed era stato destinatario di confisca sui beni
personali. I giudici di legittimità , in detto contesto, hanno confermato la statuizione di merito
non rilevando alcuna lacuna argomentativa o vizio di illogicità manifesta nella decisione
impugnata. Per contro – si legge nel testo della decisione di Cassazione – le doglianze del
ricorrente si risolvevano in censure fattuali tendenti a sostenere un’interpretazione alternativa
dei fatti, preclusa in sede di legittimità .
Anche in : ItaliaOggi, p. 26 – Vendita simulata, ok alla confisca
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Professionisti
Consulenti vs Inps, la conta dei disservizi nello sportello telematico
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha messo a disposizione, all’interno della scrivania
digitale, uno sportello telematico in cui i consulenti del lavoro possono segnalare le disfunzioni
esistenti presso le sedi territoriali dell’Inps.
E’ nato lo Sportello Telematico segnalazione disservizi Inps
Per segnalare le disfunzioni che comportano giornalieri disguidi, ritardi e difficoltà operative per
gli studi, il professionista trasmetterà nell’area dedicata – Sportello Telematico segnalazione
disservizi Inps – il documento o la videata del sito dell’Istituto che riporta la disfunzione
informatica e potrà aggiungere un commento per suggerire come risolvere la problematica. La
documentazione raccolta servirà al CNO per testimoniare lo stato reale del processo di
digitalizzazione Inps.
Fisco \ Diritto
Fatturazione soggettivamente inesistente. Costi indeducibili
I costi documentati in fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non possono essere
dedotti ai fini delle imposte dirette dal committente/cessionario che consapevolmente li abbia
sostenuti, in quanto essi sono espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da
quelle proprie dell’attività di impresa, comportando la cessazione del requisito dell'”inerenza”
tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale. Pertanto la consapevolezza, da parte del
contribuente, di partecipare ad un sofisticato sistema di frode fiscale, comporta la indeducibilitÃ
di qualsiasi componente negativa (costi e spese) riconducibile a tali fatti, atti o attivitÃ
qualificabili come reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con
sentenza n. 42994 depositata il 26 ottobre, nel respingere il ricorso di un contribuente, avverso
l’ordinanza con cui era stato confermato il sequestro di alcuni suoi beni per reati tributari. Al
ricorrente, in particolare, in qualità di rappresentante di una s.r.l., veniva contestato di aver
indicato nelle dichiarazioni dei redditi ed Iva di alcune annualità , elementi passivi fittizi derivanti
dall’annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Avverso l’ordinanza di sequestro, il
contribuente lamentava come detta misura non avrebbe dovuto essere disposta con
riferimento alla contestata evasione del tributo relativo alle imposte sui redditi. Ciò poichè la
transazione in questione, dal punto di vista oggettivo, era vera e reale; sicchè, seppur compiuta
con un soggetto diverso da quello risultante dalla fattura (dunque inesistenza solo soggettiva), il
costo era stato effettivamente sostenuto dalla società rappresentata e dunque deducibile ai fini
delle imposte sui redditi, concorrendo alla determinazione del reddito tassabile ai fini Ires.
Indeducibilità dei costi nelle “frodi carosello”
Ma la Cassazione, respingendo la censura, ha chiarito che in vicende analoghe alla presente (e
note con il nome di “frodi carosello”), la condotta colposa e consapevole del concessionario, così
Unione Provinciale di Caserta
come impedisce l’insorgenza del diritto alla detrazione dell’Iva per mancato perfezionamento
dello scambio – non essendo l’apparente cedente, l’effettivo fornitore della prestazione – allo
stesso modo comporta l’indeducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi.
E’ reato, anche la fatturazione soggettivamente falsa
Sicché il delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui al D.Lgs. 74/2000 art. 2
– nella specie contestato – è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente
falsa, sia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che ai fini dell’imposta sui redditi.
Anche in : Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 44 – Costi da fatture inesistenti con deducibilitÃ
limitata – Iorio
Una Produzione a Cura del
Consiglio U.P. ANCL SU di Caserta