Il Comune risponde dei danni subiti dal commerciante che si vede la strada d’accesso chiusa a causa di una voragine.
L’amministrazione è responsabile oggettivamente dei danni in qualità di custode se non usa la normale diligenza
Guai per il Comune che è obbligato a risarcire il commerciante che, a causa di una voragine apertasi davanti alla propria attività , per tutto il periodo di manutenzione del manto stradale, si è visto chiudere al traffico la strada antistante.E’ un’interessante sentenza della Corte di Cassazione, la 14635 del 14 luglio 2015 a precisarlo nel convalidare la sentenza dei giudici di merito che avevano accordato un risarcimento di 75mila euro in capo ad un esercente e che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti†costituisce un valido precedente per tutti quei negozianti che per il comportamento contrario a diligenza dei propri comuni si trovano costretti a veder limitata o addirittura azzerata la propria attività Nel caso di specie, però l’ente locale non aveva gettato la spugna neanche dopo la condanna ed aveva comunque deciso di proporre ricorso per Cassazione alla decisione di merito che, al contrario secondo la terza sezione civile della Suprema Corte aveva centrato nel segno in quanto «chiara è la responsabilità oggettiva del Comune perché dalla relazione della consulenza tecnica emerge con evidenza che l’evento era prevedibile e prevenibile e che il Comune era da sempre al corrente della situazione del sottosuolo e dei rischi collegati e non ha mai posto in essere le cautele necessarie finalizzate a rafforzare il manto stradale». La condotta dell’amministrazione comunale è quindi ascrivibile ai principi statuiti nell’art. 2051 del codice civile. Per accertarla proprio i giudici di merito hanno richiesto un’indagine conoscitiva. In effetti la strada in questione è non solo una strada comunale ma posta in pieno centro abitato, questo è «indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del Comune».Sulla scia di numerosi precedenti, ricordano gli ermellini, che il Comune è custode delle strade e del sottosuolo e tale custodia non è, nel caso specifico, stata esercitata in maniera diligente. Esiste sicuramente un rapporto di causa-effetto per quanto accaduto visto che la chiusura della strada è stata determinata «direttamente dal collasso del manto stradale e dalla voragine che si era verificata». Quindi, i danni per l’attività commerciale sono non “lamentati†ma “diretti†e determinati dalla difficoltà della clientela di raggiungere il negozio dopo l’evento.
Lecce, 15 luglio 2015
Giovanni D’AGATA