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Edicola del 05/08/2013
Escluso l’abuso di diritto se alla base del Mlbo ci sono valide ragioni economiche
La Ctr Lombardia sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 96/65/2013, si esprime sulla particolare tipologia negoziale del Merger leveraged
buy out, ossia della “fusione a seguito di acquisizione con indebitamento” disciplinato dall’articolo 2501-bis del Codice civile.
Il ricorso ai giudici di secondo grado trae origine da un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso
dall’Amministrazione finanziaria, dopo che una società ha acquistato l’intera partecipazione di un’altra, di seguito incorporata, finanziando
l’operazione con l’indebitamento garantito dal patrimonio della stessa società acquisita.
Il Fisco reclamava il fatto che l’operazione era stata posta in essere per celare un indebito risparmio d’imposta, trattandosi di una cessione
d’azienda realizzata attraverso una successione di atti consequenziali invece che tramite una vendita diretta di beni e terreni. Richiamando così
l’articolo 20 del Dpr n. 131/1986, l’Ufficio ha ritenuto inopponibili tutti i singoli atti e negozi collegati tra di loro, perché non sorretti da valide ragioni
economiche.
I giudici bresciani accolgono il ricorso della società , ribadendo che la fattispecie negoziale del Mlbo non configura l’ipotesi di abuso di diritto. Il Mlbo
è, infatti, espressamente previsto dal legislatore nell’ambito del nostro ordinamento per cui, in presenza di prove atte a giustificare l’esistenza di
valide ragioni economiche e imprenditoriali a fondamento dell’operazione, non è possibile contestarne l’elusività .Nel caso di specie, la società ha
esibito prove documentali che hanno motivato il ricorso all’operazione straordinaria e dimostrato la convenienza della fusione finanziata con lo
stesso patrimonio della società incorporata.
Ad analoga conclusione è giunta la Ctp Milano, con la sentenza n. 57/16/2013. Anche in questo caso viene ribadito come l’operazione di merger
leveraged buy out non ravvisi una fattispecie di abuso di diritto se l’operazione è compiuta nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal legislatore
nell’articolo 2501-bis del C.c.: in tal caso, l’operazione non celerebbe alcun tentativo di elusione da parte della società che la realizza.
Roberta Moscioni
05/08/2013
Anche in:
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 20 – L’indebitamento non è elusivo – Ro. Ac.
Parole chiave:
Merger leveraged buy out,abuso di diritto,valide ragioni economiche, Codice civile
Cartelle Archiviazione:
Norma antielusiva
Operazioni straordinarie
Licenziamento: ok se il principio di immodificabilità del motivo è soddisfatto
Con sentenza n. 16987 del 9 luglio 2013, la Cassazione interviene nel ricorso di una impiegata presso uno studio professionale licenziata dal
datore a motivo dalla perdita, causata dalla dipendente stessa, di un importante cliente, con la conseguente riduzione dei carichi di lavoro già ridotti
per la crisi in atto.
Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge 604/1966, non può scaturire dal generico ridimensionamento
dell’attività imprenditoriale, ma deve sussistere la necessità di soppressione del posto o del reparto cui è addetto il lavoratore licenziato, non per il
solo incremento di profitto, ma per fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti.
Inoltre, il datore di lavoro deve dimostrare in giudizio la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di
carattere produttivo-organizzativo, e l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti.
Nel caso di specie, la ex dipendente lamentava che non risultavano “in alcun modo intellegibili” i motivi del recesso nella lettera di licenziamento.
Tali motivi devono essere indicati non genericamente, perché non possano essere cambiati, con fatti nuovi o elementi diversi, durante il giudizio
(principio di immodificabilità della contestazione dei motivi del recesso).
Il ricorso viene respinto, la Corte reputa che sì “è … carente l’assolvimento dell’onere probatorio del datore di lavoro ma ciò attiene alla fase
processuale successiva all’intimazione del recesso”.
Gioia Lupoi
05/08/2013